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Attuazione della 5a revisione AI. Protezione degli assicurati

11.3976 · Interpellanza · 2011-09-30

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Nell'ambito dell'attuazione della 5a revisione della legge federale sull'assicurazione invalidità si osserva che gli assicuratori perdita di guadagno minacciano di sospendere i versamenti a salariati malati, di cui peraltro non contestano l'incapacità lavorativa, in caso di mancata presentazione della richiesta di prestazioni AI. Ad esempio, taluni assicuratori hanno inviato lettere a persone in cura per malattie gravi come il cancro, che hanno bisogno di riposo a seguito delle terapie debilitanti cui sono sottoposte. Chiedo quindi al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. Questo modo di procedere può essere definito abusivo, nella misura in cui l'assicuratore rifiuta una prestazione dovuta per far pressione su una persona, affinché questa adotti un comportamento favorevole ai soli interessi dell'assicuratore?

2. Bisogna considerare che con la 5a revisione AI sono stati modificati gli obiettivi dell'assicurazione per perdita di guadagno in caso di malattia, che mira innanzitutto a fornire al lavoratore un salario in caso d'impedimento al lavoro e a sgravare così il datore di lavoro dall'obbligo derivante dall'articolo 324a CO?

3. Come si può far cessare queste pressioni inaccettabili sugli assicurati e i conseguenti pregiudizi finanziari? Il Consiglio federale sarebbe favorevole a una facoltà di agire delle organizzazioni di tutela degli assicurati (sindacati dei datori di lavoro e dei lavoratori) e dei consumatori, simile a quella prevista dalla legge federale sulla parità dei sessi?

4. La funzione della FINMA in questo contesto, che dovrebbe proteggere gli assicurati contro gli abusi compiuti da imprese di assicurazione e da intermediari assicurativi (art. 46 cpv. 1 lett. f LSA), va modificata alla luce delle osservazioni fatte riguardo all'attuazione della 5a revisione AI?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Con la 5a revisione AI sono state modificate le disposizioni che regolano l'inizio del diritto alla rendita. Secondo il vecchio diritto, la rendita poteva essere concessa con effetto retroattivo fino a un anno prima della presentazione della richiesta di prestazioni all'assicurazione; in casi eccezionali questo periodo poteva essere esteso fino a cinque anni. Dal 1° gennaio 2008, il diritto alla rendita nasce al più presto sei mesi dopo l'inoltro della richiesta di prestazioni all'assicurazione invalidità (AI). Questo significa che in caso di inoltro "tardivo" gli assicuratori di indennità giornaliera in caso di malattia non hanno più la possibilità di far valere il diritto di regresso sulle rendite AI versate retroattivamente per recuperare le prestazioni da loro pagate quando il rischio d'invalidità non era ancora stato accertato.

Gli assicuratori di indennità giornaliera in caso di malattia hanno dunque interesse a che gli assicurati si annuncino quanto prima all'AI. Considerato l'obbligo di ridurre il danno e di collaborare previsto rispettivamente dall'articolo 61 della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) e dall'articolo 1 della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) in combinato disposto con gli articoli 21 capoverso 4 e 28 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), gli assicuratori di indennità giornaliera in caso di malattia possono quindi sollecitare abbastanza rapidamente i propri assicurati a presentare la richiesta.

La rapidità nel presentare la richiesta è importante non solo per l'AI ma anche per l'assicurato, poiché la probabilità di reintegrarsi nel mondo del lavoro è tanto maggiore quanto più veloce è l'adozione di provvedimenti adeguati. Contrariamente all'AI, gli assicuratori di indennità giornaliera in caso di malattia non hanno però la possibilità di eseguire provvedimenti di reintegrazione. Il loro comportamento nei confronti degli assicurati non può dunque essere considerato abusivo.

2. Gli obiettivi degli assicuratori di indennità giornaliera in caso di malattia non sono cambiati con l'entrata in vigore della 5a revisione AI. Il loro compito consiste tuttora nel compensare quanto il datore di lavoro è tenuto a pagare a un lavoratore malato (art. 324a CO). È però cambiato il ruolo di questi assicuratori, che sono diventati partner importanti dell'AI.

Quale organo d'assicurazione a monte dell'AI, gli assicuratori di indennità giornaliera in caso di malattia sanno rapidamente se una persona presenta un'incapacità al lavoro di lunga durata e contano dunque tra le istituzioni legittimate alla comunicazione di casi all'AI nel quadro del rilevamento tempestivo (art. 3b cpv. 2 lett. e LAI). Per questo motivo v'è da ritenere che gli assicuratori di indennità giornaliera in caso di malattia, prima di sollecitare gli assicurati ad annunciarsi all'AI in virtù dell'obbligo di ridurre il danno e a collaborare, esercitino il loro diritto di comunicazione. Questa procedura permette di mettere subito in contatto l'ufficio AI e l'assicurato e di procedere all'eventuale presentazione della richiesta di prestazioni, affinché vengano presi i provvedimenti di reintegrazione adeguati. Infatti, contrariamente alla comunicazione, l'annuncio all'assicurazione può essere fatto unicamente dal diretto interessato (art. 3c cpv. 6 LAI e art. 66 OAI). Se l'assicurato, nonostante l'ingiunzione dell'ufficio AI, non si è annunciato all'AI e ciò si ripercuote negativamente sulla durata o sull'entità dell'incapacità al lavoro o dell'invalidità, le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate senza diffida né termine di riflessione (art. 7b cpv. 2 lett. a LAI).

Per concludere va sottolineato che il momento dell'annuncio è decisivo proprio per quanto concerne l'eventuale concessione di una rendita (cfr. risposta alla domanda 1). La presentazione tempestiva della richiesta di prestazioni AI è particolarmente importante per le persone gravemente malate (p. es. di cancro), poiché le prestazioni versate dall'assicuratore di indennità giornaliera in caso di malattia non sempre bastano a coprire l'intero processo di guarigione, spesso lungo e difficile. L'inoltro tardivo della richiesta di prestazioni all'AI rinvia l'inizio di un'eventuale rendita o impedisce il versamento di una rendita provvisoria, creando una lacuna per quanto riguarda le prestazioni in denaro.

3. Permettere alle organizzazioni che difendono gli interessi dei disabili di denunciare, in nome proprio, quale discriminazione o abuso il fatto che gli assicuratori di indennità giornaliera in caso di malattia sollecitino gli assicurati ad annunciarsi all'AI sarebbe contrario al principio ispiratore della 5a revisione AI. Come spiegato nella risposta alla domanda 1, esortare l'assicurato a inoltrare una richiesta di prestazioni all'AI non costituisce un comportamento abusivo. Il fatto di entrare in contatto quanto prima con le persone che hanno problemi di salute, al fine di reintegrarle con successo, è importante sia per l'AI che per gli assicurati. Considerate le circostanze, il Consiglio federale non ha dunque alcun motivo di estendere le competenze delle organizzazioni che si battono per l'uguaglianza dei disabili, come proposto dall'autore dell'interpellanza.

4. Come detto, il Consiglio federale non considera l'ingiunzione ad annunciarsi all'AI come un atto abusivo. La situazione non richiede dunque l'intervento della FINMA.

Nell'ambito dell'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia vige per principio la libertà di contrarre. La FINMA è legittimata a intervenire soltanto in caso di comportamento abusivo da parte di un assicuratore privato, ad esempio in caso di mancato versamento delle prestazioni o di violazione sistematica di altre disposizioni contrattuali.

Risposta del Consiglio federale.