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Appalti pubblici. Favorire le aziende che assumono residenti

12.3127 · Mozione · 2012-03-12

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Con la presente mozione si chiede al Consiglio federale:

- di inserire tra i criteri d'aggiudicazione degli appalti pubblici contemplati nella LAPub e nelle relative ordinanze, un nuovo criterio relativo alla presenza, nell'organico, di personale residente, che ogni offerente dovrà indicare. L'azienda che fa lavorare residenti deve risultare avvantaggiata rispetto a quella che ha inserito nel proprio organico un numero elevato di frontalieri. Il nuovo criterio di aggiudicazione, per essere efficace, deve anche avere un peso appropriato: si propone il 30 per cento. Il nuovo criterio di aggiudicazione va applicato anche agli enti pubblici cantonali e comunali.

Begründung

Il numero dei frontalieri attivi nei cantoni di confine aumenta in maniera insostenibile a seguito della libera circolazione delle persone.

In Ticino i frontalieri sono attualmente 54 000 con una crescita del 40,1 per cento rispetto al 2006. A Ginevra a fine 2011 erano 75 800.

L'aumento esponenziale dei titolari di permessi G attivi in Ticino ha spinto il governo cantonale a chiedere l'applicazione della clausola di salvaguardia. Ciò con l'obiettivo di dare un segnale, dal momento che la citata clausola non si applica ai frontalieri.

L'ente pubblico, a partire dalla Confederazione, deve cominciare a dare il buon esempio favorendo, nell'aggiudicazione di appalti pubblici, quelle aziende che assumono residenti. Per contro, chi assume frontalieri quando potrebbe assumere residenti va sfavorito.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

I servizi centrali d'acquisto della Confederazione aggiudicano la commessa all'offerente che è idoneo ad adempiere il mandato, che rispetta i principi procedurali e la cui offerta sulla base dei criteri d'aggiudicazione è la più favorevole dal profilo economico. Essi possono aggiudicare una commessa per prestazioni in Svizzera solo ad offerenti che garantiscono il rispetto delle disposizioni in materia di protezione del lavoro e delle condizioni di lavoro della manodopera vigenti nel luogo della prestazione (art. 8 cpv. 1 lett. b della legge federale sugli acquisti pubblici LAPub, RS 172.056.1).

Un criterio di aggiudicazione che privilegi imprese con lavoratori locali nei confronti di imprese con un maggior numero di frontalieri viola il principio della parità di trattamento di tutti gli offerenti nazionali ed esteri, sancito nell'Accordo OMC sugli appalti pubblici (RS 0.632.231.422), nell'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici (RS 0.172.052.68), nei accordi di libero scambio con altri partner e nella LAPub. Inoltre i criteri di aggiudicazione devono riferirsi alla prestazione richiesta e non possono contenere alcun criterio estraneo alla stessa, motivato ad esempio da ragioni strutturali, regionali o di politica fiscale. Il criterio di aggiudicazione richiesto con la mozione non può quindi essere accettato.

I cantoni e i comuni hanno trasposto gli accordi internazionali in materia di appalti pubblici nel concordato intercantonale sugli appalti pubblici e nelle disposizioni cantonali di esecuzione. A seguito della ripartizione delle competenze, i cantoni e i comuni non possono essere obbligati da una legge federale ad applicare un determinato criterio di aggiudicazione nelle procedure di aggiudicazione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.