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Modifica dell'articolo 28 lettera c della legge federale sugli stranieri sui redditieri

12.3211 · Mozione · 2012-03-15

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

L'articolo 28 lettera c LStr sui redditieri va modificato come segue:

lett. c "dispone personalmente e senza sostegno da parte di terzi dei mezzi finanziari necessari".

Begründung

L'articolo 28 LStr disciplina il soggiorno degli stranieri che hanno legami con la Svizzera, intendono trascorrere qui la loro vecchiaia e dispongono di risorse finanziarie sufficienti a finanziare il loro soggiorno. I vantaggi per la Svizzera sono determinati investimenti e introiti fiscali.

Secondo la giurisprudenza più recente, non è tuttavia necessario che il redditiero stesso disponga della risorse necessarie. Basta che persone residenti in Svizzera, di norma suoi parenti, gli mettano a disposizione tali risorse. Ne consegue che i parenti richiedono un permesso di dimora per persone sprovviste di mezzi. Anche se i costi di sostentamento immediati sono coperti, i nullatenenti non effettuano investimenti, non pagano alcuna imposta sul patrimonio e rischiano di avere bisogno di un numero sempre maggiore di prestazioni importanti della cassa malati obbligatoria. Inoltre, aumenta la quota della popolazione non produttiva. Non ne risulta alcun vantaggio per la Svizzera.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La legge federale sugli stranieri (LStr) prevede che l'autorità cantonale competente possa rilasciare un'autorizzazione per un soggiorno senza attività lucrativa per formazione e perfezionamento, per redditieri nonché per cure mediche. Secondo la vigente LStr, i redditieri possono essere ammessi se hanno raggiunto l'età minima fissata dal Consiglio federale, possiedono legami personali particolari con la Svizzera e dispongono dei mezzi finanziari necessari (art. 28 LStr e art. 25 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa; OASA). Tali condizioni di ammissione sono applicabili soltanto ai cittadini di Stati terzi; agli stranieri che beneficiano della libera circolazione delle persone si applica l'accordo sulla libera circolazione delle persone (art. 6 ALC e art. 24 Allegato I ALC).

Non sussiste alcun diritto al rilascio del permesso, che compete alle autorità cantonali. I cantoni possono vincolarlo a condizioni supplementari. Parte dei cantoni esige già oggi che i redditieri dispongano di sufficienti risorse finanziarie proprie.

Se l'autorità cantonale intende rilasciare permessi a redditieri, tali domande vanno sottoposte per approvazione all'Ufficio federale della migrazione (UFM). Nel 2011 in Svizzera sono stati rilasciati 110 permessi di dimora a redditieri in virtù dell'articolo 28 LStr. L'UFM non è a conoscenza di casi di abusi in relazione al rilascio di tali permessi.

Anche alla luce del numero relativamente contenuto di permessi rilasciati a redditieri, il Consiglio federale ritiene che la normativa attuale sia equilibrata e non reputa necessario un disciplinamento più restrittivo su scala federale. Inoltre va fatto notare che le persone in età pensionabile possono essere ammesse in via eccezionale anche se sussiste un caso di rigore personale grave (art. 30 cpv. 1 lett. b LStr). Si tratta di norma di genitori anziani oppure della madre o del padre di cittadini svizzeri o di titolari di un permesso di domicilio che vivono da tempo nel nostro Paese. Anche tali permessi devono essere approvati dall'UFM.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.