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12.3680 · Interpellanza · 2012-09-11

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

La Svizzera è dal 2009 oggetto di una guerra economica da parte degli Stati Uniti, dell'UE, di suoi Stati membri e di organizzazioni sovranazionali.

A seguito di tali attacchi, il Consiglio federale si è prodotto in una lunga serie di concessioni, che non pare affatto terminata, che avrà conseguenze economiche ed occupazionali molto pesanti per il Paese.

Chiedo al Consiglio federale:

1. Come valuta la stima dell'ex CEO di UBS Oswald Grübel, secondo cui la cosiddetta Weissgeldstrategie e gli accordi Rubik porteranno ad una perdita di 50 000 posti di lavoro sulla piazza finanziaria elvetica?

2. Negli Stati Uniti le banche svizzere hanno se del caso accettato percentuali minime dei patrimoni non dichiarati di cittadini americani, si parla del 2 per cento. Tuttavia solo la Svizzera è finita nel mirino, mentre nessun provvedimento è stato preso, ad esempio contro banche americane, per recuperare il restante 98 per cento. Come ha fatto valere il Consiglio federale questa circostanza nelle trattative con gli Stati Uniti?

3. Corrisponde al vero che la convulsa evoluzione giuridica ha reso in poco tempo la piazza finanziaria svizzera una delle destinazioni meno competitive per la clientela internazionale? Come valuta il fatto che all'interno della stessa UE siano in vigore, incontestati, sistemi come quello inglese del "resident non domiciled" o gli statuti speciali francesi per i grossi patrimoni?

4. Negli elementi di cui sopra il Consiglio federale non ravvede una disparità di trattamento ai danni della Svizzera?

5. Corrisponde al vero quanto pubblicamente dichiarato da mister dati ossia che molti dei 10 000 dipendenti ed ex dipendenti di banche svizzere, i cui dati sono stati trasmessi agli Stati Uniti con l'autorizzazione del Consiglio federale, riguardano persone che hanno poco o addirittura nulla a che fare con gli affari americani delle banche in questione?

6. Come valuta la dichiarazione di Mr Dati secondo cui la trasmissione di cui sopra è illegale?

7. Intende egli autorizzare altre analoghe trasmissioni di dati?

8. In base a quali elementi ritiene di essere in grado di tutelare i bancari eventualmente messi sotto accusa negli Stati Uniti a seguito della trasmissione dei dati autorizzata dal Consiglio federale?

9. In che modo autorizzare degli istituti di credito a dare in pasto migliaia di loro dipendenti ed ex dipendenti ad un'autorità straniera - azione che di per sé configura reato penale ai sensi dell'articolo 271 del Codice penale - è conforme con l'obbligo primario di uno Stato di tutelare i propri concittadini?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Come già esposto nella sua risposta all'interpellanza 12.3350, in base alle indicazioni attualmente disponibili il Consiglio federale non prospetta una perdita di posti di lavoro dell'ordine di grandezza menzionato. Al momento le ripercussioni concrete sul mercato del lavoro sono per propria natura difficili da stimare. È tuttavia opportuno ricordare che finora la reazione dei clienti esteri si è rivelata meno drastica di quanto temuto.

2. Il Consiglio federale ha affidato al Dipartimento federale delle finanze l'incarico di condurre i negoziati con gli Stati Uniti. La parità di trattamento tra Stati costituisce uno dei temi di tali negoziati. La Svizzera persegue peraltro l'ottenimento della parità di trattamento non soltanto nelle sue relazioni bilaterali, bensì anche nei suoi altri contatti.

3./4. Nel quadro della sua strategia per una piazza finanziaria concorrenziale e coerente dal profilo fiscale il Consiglio federale persegue parecchi obiettivi, tra cui la garanzia della certezza del diritto. Durante gli ultimi anni la piazza finanziaria svizzera è stata messa sotto pressione. Altri Stati hanno intensificato i loro sforzi nella lotta contro la sottrazione d'imposta. L'attuazione della strategia decisa dal Consiglio federale consente di porre fine alle problematiche del passato e di concentrarsi in futuro sulla gestione dei valori patrimoniali tassati. Essa è destinata a tutelare e a migliorare nel lungo termine la competitività della piazza finanziaria svizzera. Le questioni sollevate dall'autore dell'interpellanza in merito a speciali statuti fiscali nel Regno Unito e in Francia riguardano una tematica diversa, vale a dire il trattamento fiscale di determinate persone fisiche residenti e imponibili in questi Paesi. Al riguardo non si tratta di sottrazione d'imposta e quindi di un argomento che deve essere distinto dalla riscossione transfrontaliera dell'imposta.

5. Il Consiglio federe non dispone di informazioni relative al numero di collaboratori delle banche toccati dalla trasmissione di dati agli Stati Uniti, né relative alla misura in cui queste persone avessero a che fare con le attività operative statunitensi delle banche in questione.

6./9. Il Consiglio federale ha conferito alle banche interessate dalla procedura statunitense un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 271 capoverso 1 del Codice penale per garantire che esse possano tutelare i loro diritti di parte senza incorrere nella fattispecie penale degli atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero. Tale autorizzazione non istituisce il privilegio di trasmettere dati agli Stati Uniti. Conferendo loro l'autorizzazione il Consiglio federale non ha invitato esplicitamente né implicitamente le banche a trasmettere dati all'infuori del quadro legale. Nella consegna concreta dei dati le banche devono rispettare le norme vigenti della legislazione svizzera. Esse sono responsabili del loro modo di procedere, in particolare nei confronti degli impiegati e dei terzi. Di questo le banche sono state messe al corrente. E proprio gli interessi degli impiegati di banca esigevano tra l'altro anche che fosse resa possibile una cooperazione tra le pertinenti banche e le autorità statunitensi, evitando per questo tramite di mettere in pericolo l'esistenza di una banca a seguito di un'azione penale negli Stati Uniti.

7. L'autorizzazione concessa alle banche è limitata fino al 31 marzo 2014 e può essere prorogata su richiesta. Nel settembre del 2012 l'incaricato federale della protezione dei dati ha imposto alle banche oneri severi per quanto riguarda la trasmissione alle autorità statunitensi dei dati concernenti i collaboratori. Prima di ogni trasmissione di dati le banche devono informare i collaboratori e autorizzarli su richiesta a consultare gli atti. Secondo quanto dichiarano i rappresentanti degli interessi del personale delle banche, le banche interessate soddisfano generalmente l'esigenza della trasparenza nella trasmissione dei dati.

8. Il Consiglio federale non ritiene al momento indispensabile prevedere speciali misure di protezione per i collaboratori delle banche. I rappresentanti degli interessi del personale delle banche sono attualmente alla ricerca di soluzioni per proteggere i collaboratori coinvolti.

Risposta del Consiglio federale.