Consentire alle società cooperative agricole e vinicole di continuare a beneficiare di crediti per i miglioramenti strutturali
12.3809 · Mozione · 2012-09-26
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare la lettera c dell'articolo 11b dell'ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (OMSt) in modo che, per la fruizione dei contributi per i miglioramenti strutturali in virtù dell'articolo 2 lettera d della legge federale sull'agricoltura, nel caso di una società cooperativa (provvedimenti collettivi) vengano considerate esclusivamente le superfici coltivate, o la parte di produzione totale fornita dai produttori che beneficiano di pagamenti diretti. La lettera c dell'articolo 11b OMSt potrebbe, pertanto, avere il seguente tenore:
c. i produttori hanno la maggioranza dei voti nell'organo esecutivo della comunità aziendale e rappresentano la maggior parte della produzione di detta comunità.
Begründung
Dalle istruzioni e spiegazioni del 1° gennaio 2012 concernenti l'applicazione dell'articolo 11b lettera c OMSt scaturisce il diniego, per le cooperative agricole e vinicole, degli aiuti finanziari per i miglioramenti strutturali sotto forma di mutuo a titolo di aiuti agli investimenti.
Nella pratica, infatti, i proprietari di superfici agricole o viticole membri di una cooperativa non sono necessariamente i diretti coltivatori dei loro terreni, bensì spesso li affittano ad agricoltori che, in genere, beneficiano dei pagamenti diretti.
Inoltre, la norma secondo la quale la maggioranza dei membri della comunità aziendale devono essere agricoltori e avere più della maggioranza dei voti non può essere adempiuta da una società cooperativa, considerato che l'articolo 885 del Codice delle obbligazioni prescrive che ogni socio di una cooperativa dispone di un solo voto, indipendentemente dalla superficie che coltiva o che dà da coltivare. La maggior parte delle cooperative sono costituite da numerosi piccoli produttori che forniscono solo una piccola parte della produzione totale e da un esiguo numero di produttori che forniscono la parte di produzione più cospicua.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
In virtù degli articoli 94 capoverso 2 lettera c e 107 capoverso 1 lettera b della legge sull'agricoltura (LAgr), è possibile concedere aiuti finanziari per macchinari, impianti ed edifici collettivi se questi sono acquistati o costruiti dai produttori stessi. La legge non autorizza il ricorso ad altri criteri, quali superficie o quota di produzione. Nell'articolo 11b dell'ordinanza sui miglioramenti strutturali (OMSt) vengono definiti i presupposti applicabili per il sostegno di provvedimenti collettivi. Attualmente si presuppone che i produttori possiedano la maggioranza dei voti sia nella comunità sia nell'organo esecutivo. La scelta della forma legale dell'organizzazione non è prescritta.
L'autore della mozione propone che per quanto concerne la composizione dell'organo esecutivo si debba considerare anche un criterio quantitativo. Tale richiesta limiterebbe inutilmente la libertà decisionale della comunità in quanto, nel caso di una comunità con molti membri, è raro che i membri del comitato direttivo o i consiglieri d'amministrazione dispongano di più del 50 per cento del volume prodotto in tale comunità. A titolo d'esempio, in un consorzio caseario con 30 membri e 6 milioni di chilogrammi di latte fornito, i 5 membri del comitato direttivo dovrebbero produrre oltre 3 milioni di chilogrammi.
Nella motivazione, l'autore della mozione fa riferimento a una presunta modifica delle istruzioni e spiegazioni relative all'OMSt del 1° gennaio 2012. Con effetto a tale data non si è proceduto ad alcun inasprimento dei criteri per il sostegno di provvedimenti collettivi, come le cooperative viticole. L'articolo 11b OMSt è entrato in vigore il 1° gennaio 2008. Le cooperative viticole, i cui membri sono in maggioranza produttori, non sono esclusi dal sostegno.
Per poter reagire meglio ai mutamenti strutturali e agli sviluppi del mercato, nell'ambito del pacchetto d'ordinanze sulla Politica agricola 2014-2017 il Consiglio federale vaglierà un allentamento dell'articolo 11b lettera c OMSt, al fine di incentivare la professionalizzazione degli organi esecutivi. Gli altri criteri per lo stanziamento di aiuti finanziari alle cooperative non subiranno alcuna modifica.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.