Sospendere la riserva di bilancio per l'agricoltura fino alla ripresa dei negoziati per un accordo di libero scambio in ambito agricolo con l'UE
12.3962 · Mozione · 2012-09-28
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sospendere immediatamente la destinazione vincolata dei dazi d'importazione sui prodotti agricoli e generi alimentari fin quando non saranno ripresi i negoziati per un accordo di libero scambio in ambito agricolo con l'UE.
Begründung
A giugno 2011 e marzo 2012, con la mozione 10.3818, entrambe le Camere hanno incaricato il Consiglio federale di "sospendere immediatamente" i negoziati in corso per un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare (ALSA), affidandogli al contempo l'incarico di riprendere i negoziati solo dopo la conclusione del ciclo dei negoziati di Doha dell'OMC.
La riserva di bilancio per l'agricoltura (art. 19a LAgr), ricavata dagli attuali proventi dei dazi di importazione sui prodotti agricoli e generi alimentari, è stata istituita allo scopo di finanziare misure collaterali, segnatamente in relazione all'attuazione di un ALSA con l'UE. Poiché il Consiglio federale ha dovuto sospendere i negoziati per tale accordo, decade la motivazione per la costituzione della riserva e se ne deve accantonare l'ulteriore ampliamento.
Il Consiglio federale deve pertanto sospendere la riserva di bilancio così come l'attribuzione di proventi dei dazi d'importazione sui prodotti agricoli e generi alimentari fino a quando non saranno ripresi i negoziati per un accordo di libero scambio in ambito agricolo con l'UE.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il 14 marzo 2008, il Consiglio federale ha deciso di avviare dei negoziati con l'UE per un accordo di libero scambio nei settori agroalimentare e della sanità pubblica (ALSA & ASP).
In vista di un simile accordo e della possibile conclusione del ciclo di Doha dell'OMC, è stata preventivamente formata una riserva di bilancio per il finanziamento di misure collaterali per la filiera agroalimentare svizzera. Il 18 giugno 2010, il Parlamento ha accolto una modifica in tal senso della legge sull'agricoltura (LAgr).
Secondo il nuovo articolo 19a LAgr, negli anni 2009 a 2016 i proventi dei dazi d'importazione sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari sono a destinazione vincolata. Entro il 2016, dovrà essere accumulato per misure collaterali un totale di oltre 4 miliardi di franchi, mediante importi annuali di 500 milioni di franchi.
Tali entrate, però, fluiscono attualmente nella cassa generale della Confederazione. La riserva di capitale proprio nel bilancio federale è effettuata al di fuori del conto economico e le finanze della Confederazione ne risentirebbero solo se, dopo l'entrata in vigore dell'accordo, venissero effettuati i pagamenti sotto forma di misure collaterali.
Il finanziamento speciale attualmente non comporta né restrizioni politico-finanziarie a scapito di altri settori, né maggiore dispendio. Il vincolo della destinazione è in vigore per otto anni.
Al momento è difficile valutare gli sviluppi, nei prossimi anni, dei negoziati nell'ambito del ciclo di Doha dell'OMC e con l'UE. Se entro il 2016 non si dovesse concludere nessuno dei due accordi, all'articolo 19a capoverso 3 LAgr è indicato chiaramente come procedere: "Se i negoziati non sfociano in un accordo il Consiglio federale annulla la destinazione vincolata e libera i mezzi finanziari".
Nella situazione attuale, non vi è motivo di sospendere temporaneamente la destinazione vincolata dei dazi d'importazione. La legge sancisce chiaramente cosa succederà se i negoziati non dovessero concludersi con un accordo.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.