12.4163 · Interpellanza · 2012-12-13
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Nel mese di novembre del 2012 il corso delle azioni del gruppo Meyer-Burger di Thun viene messo sotto pressione. Il basso corso non riflette soltanto la difficile situazione a livello di ordinazioni del produttore di seghe speciali per il settore fotovoltaico, bensì anche l'opera di speculatori, che si manifesta in misura considerevole. Essi ricorrono al crollo dei corsi mediante vendite allo scoperto. Un quarto di tutte le azioni della Meyer-Burger è stato quindi temporaneamente preso in prestito dalle banche e impiegato di conseguenza.
Le vendite allo scoperto possono contribuire certamente alla formazione efficace dei prezzi e al buon funzionamento dei mercati. La situazione diventa tuttavia delicata quando il mercato viene invaso da un enorme afflusso di vendite allo scoperto. In questo modo anche il solo corso di un'azione può subire pressioni. Le vendite allo scoperto fungono da "combustibile" o divengono perfino profezie che si autoavverano. Per questo motivo le vendite allo scoperto sono vietate in Svizzera. Evidentemente anche le vendite allo scoperto con provviste di titoli garantite (le azioni vengono prese in prestito e poi vendute) possono invadere il mercato sufficientemente da permettere agli strumenti speculativi di esercitare il proprio effetto.
Non è tuttavia ammissibile che un'impresa svizzera solida, tecnologicamente avanzata e con una consistente quota di mercato in un settore promettente, possa essere vittima di vendite speculative. Per questi motivi chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Come giudica il caso descritto più sopra e le vendite allo scoperto effettuate?
2. Il Consiglio federale non ritiene dannoso per l'economia nazionale il fatto che si possa ampiamente scommettere senza rischi contro imprese svizzere solide mediante vendite allo scoperto paragonabili a profezie che si autoavverano, mettendo così in pericolo l'esistenza stessa di queste imprese?
3. Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui è necessario intervenire a questo proposito?
4. Il Consiglio federale riconosce la possibilità di limitare a livello legale, oltre alle cosiddette vendite allo scoperto "nude", anche le vendite allo scoperto "coperte"? È disposto a cogliere questa possibilità?
5. Di recente l'UE ha adeguato le proprie disposizioni concernenti le vendite allo scoperto. Quali lacune esistono nel diritto svizzero rispetto alla nuova legislazione dell'UE? Il Consiglio federale intende adeguare la legislazione svizzera a quella europea? In che lasso di tempo? Quali atti normativi dovrebbero essere adeguati e in quale forma?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Con la base di dati oggi esistente sulle piattaforme borsistiche non è possibile rilevare se siano state eseguite vendite allo scoperto. Inoltre, il Consiglio federale generalmente non si esprime a proposito dell'andamento degli affari o dell'evoluzione del corso di imprese private.
2. I corsi azionari vengono fondamentalmente influenzati dalle prospettive degli utili dell'impresa e dal mercato. La questione se le vendite allo scoperto aumentino la volatilità di un corso azionario oppure se conducano a distorsioni dei prezzi danneggiando l'economia nazionale è controversa. Da un lato le vendite allo scoperto possono accelerare perdite di corso a breve termine. D'altro lato possono limitare aumenti del corso esagerati verso l'alto e rappresentano un fattore correttivo agli acquisti finanziati da terzi. In questo modo contribuiscono alla liquidità e alla formazione dei prezzi. Dal momento che in Svizzera attualmente non sono disponibili dati sulle vendite allo scoperto, non sussiste alcuna analisi del mercato svizzero. Vari studi scientifici sui divieti di vendite allo scoperto emanati all'estero durante la crisi finanziaria fanno pensare tuttavia che queste limitazioni danneggiavano la liquidità del mercato e non erano in grado di sostenere in maniera rilevante il prezzo delle azioni.
3./4. Le vendite allo scoperto in Svizzera sono consentite a meno che non contravvengano alle norme di condotta sul mercato, cosa che avverrebbe in particolare nel caso in cui vi sia l'intenzione, con ciò, di manipolare il mercato.
Le possibilità di regolamentazione delle vendite allo scoperto comprendono un divieto generale o limitato a determinati titoli oppure un obbligo di notifica. Secondo l'opinione del Consiglio federale non sussiste attualmente alcuna urgenza di intervenire. Devono tuttavia essere perseguiti gli ulteriori sviluppi a livello internazionale e le relative conseguenze sul mercato finanziario svizzero.
5. Il Consiglio federale persegue attualmente gli sviluppi internazionali nella regolamentazione dei mercati finanziari. La FINMA le persegue fintanto che queste sono rilevanti dal punto di vista della vigilanza. Con il nuovo Regolamento (UE) N. 236/2012 del 14 marzo 2012 relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi per oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) le vendite allo scoperto continuano fondamentalmente ad essere consentite anche nell'UE. Vengono introdotti elementi quali limitazioni per vendite allo scoperto "nude" di azioni e titoli di credito pubblici, un divieto di posizioni scoperte nell'assicurazione saldo del credito (i cosiddetti Credit Default Sweaps, CDS) di prestiti statali e alcuni obblighi di notifica. In linea di principio gli atti normativi dell'UE sono vincolanti solo per i Paesi dell'UE (di principio anche per i Paesi dello SEE). I progetti di regolazione dell'UE possono però avere conseguenze significative sulla piazza finanziaria svizzera, ad esempio a causa di trasferimenti verso fornitori di servizi finanziari da Stati terzi come la Svizzera. Inoltre è anche nell'interesse della Svizzera aumentare la stabilità dei mercati finanziari a livello globale ed evitare un possibile arbitrato in ambito di regolamentazione.
Il Consiglio federale perseguirà gli ulteriori sviluppi nel campo della vendita allo scoperto e chiarirà un'eventuale necessità di regolamentazione.
Risposta del Consiglio federale.