Lexipedia

12.4268 · Mozione · 2012-12-14

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una modifica della legge sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (legge sul lavoro, LL) affinché in futuro tutti i punti di vendita e le aziende di prestazione di servizi - indipendentemente dall'assortimento e dall'offerta - di dimensioni non superiori ad un determinato limite (attualmente il limite massimo corrisponde di fatto a 120 metri quadrati di superficie) possano impiegare personale anche la domenica e di notte.

Begründung

In adempimento dell'iniziativa parlamentare Lüscher 09.462, "Liberalizzare gli orari di apertura dei negozi situati nelle stazioni di servizio", del 12 giugno 2009, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno deciso una modifica integrativa della legge sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (legge sul lavoro, LL) volta a consentire ai negozi situati nelle stazioni di servizio lungo le autostrade e le strade principali con traffico intenso di viaggiatori, la cui offerta di prodotti e servizi risponde principalmente ai bisogni dei viaggiatori, l'impiego di lavoratori anche durante la notte e la domenica (art. 27 cpv. 1quater).

In conseguenza della revisione, in futuro i consumatori intenzionati a fare acquisti la domenica o di notte potranno farlo soltanto presso i negozi delle stazioni di servizio. Oltre ad essere inopportuno e scorretto per quanto attiene alla politica della concorrenza, ciò incentiva comportamenti sbagliati sotto il profilo ecologico e in relazione alla pianificazione del territorio. Si tratta di una liberalizzazione unilaterale che spinge i consumatori a recarsi maggiormente per i loro acquisti nei punti vendita situati lungo gli assi principali fortemente trafficati dove, per soddisfare i bisogni di questa clientela, nascono nuovi negozi. Se in futuro i negozi delle stazioni di servizio potranno impiegare personale ventiquattr'ore su ventiquattro, anche i gestori di piccoli negozi di quartiere, che non vendono carburante, dovranno poter decidere liberamente se valga la pena di tenere il negozio aperto anche di sera e durante la notte.

Attualmente per i negozi delle stazioni di servizio è prevista una superficie di vendita massima di 120 metri quadrati. Perciò in futuro tutti i punti vendita e le aziende di prestazioni di servizi con una superficie di vendita non superiore a quella menzionata, indipendentemente dall'assortimento e dall'offerta, dovranno poter impiegare lavoratori anche di domenica e la notte.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Nel caso presente non si tratta degli orari di apertura dei negozi - la cui regolamentazione rimane di pertinenza dei cantoni - bensì dell'esonero dall'obbligo di autorizzazione per l'impiego di lavoratori di domenica e la notte.

In relazione al lavoro notturno e domenicale, le modifiche mirate della legge approvate finora dal Consiglio federale sono di portata limitata. Nel caso della menzionata iniziativa parlamentare Lüscher 09.462, "Liberalizzare gli orari di apertura dei negozi situati nelle stazioni di servizio", del 12 giugno 2009, una disposizione derogatoria già esistente è stata moderatamente estesa: infatti attualmente i negozi situati nelle stazioni di servizio lungo le strade principali con traffico intenso di viaggiatori, la cui offerta di prodotti e servizi risponde principalmente ai bisogni dei viaggiatori, possono già impiegare lavoratori fino all'una di notte e di domenica. In virtù della modifica dovrebbero poterlo fare durante tutta la notte. Anche la mozione Abate 12.3791, "Rafforzamento del turismo svizzero. Modifica dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro per adeguarla alle esigenze del turismo", del 26 settembre 2012 - che il Consiglio federale propone di accogliere -, è finalizzata ad adeguare una deroga, già prevista dall'ordinanza, alle mutate esigenze del turismo, allo scopo di mantenere la tutela dei lavoratori.

La legge sul lavoro prevede ulteriori deroghe relative all'impiego domenicale di personale di vendita, concernenti ad esempio i punti di vendita situati nelle stazioni principali e negli aeroporti, o i negozi delle panetterie. Si tratta di deroghe giustificate dall'esigenza di interesse pubblico di soddisfare specifici bisogni dei consumatori.

Inoltre, le aziende familiari sono escluse dal campo d'applicazione della legge sul lavoro. Considerato che nel caso dei piccoli negozi di quartiere si tratta spesso di aziende familiari, essi non sono soggetti al divieto di lavoro notturno e domenicale. Se le disposizioni cantonali in materia di orari d'apertura dei negozi lo consentono, già ora le aziende familiari possono decidere liberamente se tenere il negozio aperto di sera e la notte.

Gli autori della presente mozione chiedono invece una generale rinuncia al divieto di lavoro notturno e domenicale per tutti i punti di vendita e le aziende di prestazioni di servizi la cui superficie non superi un determinato limite massimo. Il Consiglio federale ritiene che tale misura non sia necessaria.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.