Lexipedia

Adeguamento della LFINMA per promuovere la reputazione e la concorrenzialità della piazza finanziaria

12.501 · Iniziativa parlamentare · 2012-12-13

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

Occorre modificare le basi giuridiche in modo da stralciare l'ultimo periodo dell'articolo 5 LFINMA ("Essa contribuisce in tal modo a rafforzare la reputazione e la concorrenzialità della piazza finanziaria svizzera") e aggiungere un nuovo capoverso (art. 5 cpv. 2) dal tenore seguente: "La FINMA promuove la reputazione e la concorrenzialità della piazza finanziaria svizzera".

Art. 5 Obiettivi della vigilanza sui mercati finanziari

Cpv. 1

Conformemente alle leggi sui mercati finanziari, la vigilanza sui mercati finanziari si prefigge la protezione dei creditori, degli investitori e degli assicurati, nonché la tutela della funzionalità dei mercati finanziari.

Cpv. 2

La FINMA promuove la reputazione e la concorrenzialità della piazza finanziaria svizzera.

Begründung

L'articolo 5 LFINMA enuncia gli obiettivi della vigilanza sui mercati finanziari. La promozione della concorrenzialità della piazza finanziaria vi figura come un effetto collaterale auspicabile e non come un compito in sé. Il testo non dice se e in quale misura debbano essere considerate le ripercussioni della regolazione sulla competitività dei soggetti di diritto. La revisione della legge dovrà permettere di iscrivere la promozione della concorrenzialità tra gli obiettivi principali della FINMA.

Si è già puntato il dito contro le imprecisioni manifeste intorno all'interpretazione dell'articolo 5 LFINMA (cfr. interpellanze Lüscher 12.3450 e Noser 12.3584). Ciononostante il Consiglio federale ritiene che non sia il caso di procedere a una modifica. In un contesto di concorrenza internazionale esacerbata, la Svizzera deve avere i mezzi per continuare a confrontarsi con successo con le piazze finanziarie concorrenti. A tal fine deve dotarsi delle stesse condizioni quadro. Le autorità di vigilanza delle principali piazze concorrenti (Singapore, Hong Kong o il Lussemburgo) hanno fatto della promozione della competitività del loro settore finanziario sul piano internazionale una delle principali missioni e uno degli obiettivi prioritari. Anche la Svizzera deve dunque darsi il compito a tutti gli effetti di rafforzare la propria competitività internazionale. La modifica della legge permetterebbe così di applicare i principi di regolazione della FINMA in modo più uniforme (cfr. art. 7 cpv. 2) e di evitare gli eccessi nefasti di una regolamentazione.

Adeguamento della LFINMA per promuovere la reputazione e la concorrenzialità della piazza finanziaria | Lexipedia | Lexipedia