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13.3116 · Interpellanza · 2013-03-19

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Con l'ordinanza sulle indicazioni di quantità (OIQ; RS 941.204) il Consiglio federale ha posto in vigore al 1° gennaio 2013, con un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2013, una disposizione secondo cui, per motivi di trasparenza e ragioni legate al progresso tecnologico, nel pesare merci sfuse non è più ammessa la tolleranza, finora applicata, del 3 per cento o di 3 grammi per merci inferiori a 100 grammi. È pertanto ora determinante la quantità netta di una merce (art. 3 cpv. 1 OIQ). Di conseguenza, a partire dal 2014 non sarà definitivamente più possibile pesare le merci sfuse insieme ai sacchetti igienici e ai vasetti. Viceversa, nell'importazione di beni il peso è da sempre rilevato secondo il principio dell'imposizione secondo il peso lordo (art. 2 dell'ordinanza sulla tara; RS 632.13). Ciò significa che, oltre alla merce vera e propria, occorre sdoganare anche l'imballaggio diretto che è pari a una percentuale tra il 5 e il 10 per cento del peso lordo (a seconda della merce). In alcune categorie di prodotti questa quota d'imballaggio è inoltre inclusa anche nelle spese d'asta in occasione dell'importazione, il che comporta per il settore interessato milioni di costi supplementari soltanto per l'importazione dell'imballaggio della merce.

Alla luce di quanto precede, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Come giustifica la diversa considerazione delle tare nell'OIQ e nella legislazione doganale, in entrambi i casi esclusivamente a scapito dell'economia?

2. Condivide l'opinione secondo cui si tratta di una disparità giuridica a scapito dell'economia?

3. In che misura la considerazione delle tare è stata coordinata tra gli uffici federali competenti (METAS, AFD, UFAG)?

4. Come spiega il trattamento privilegiato previsto nell'OIQ per la vendita di merci sfuse alle bancarelle dei mercati o nelle fattorie, dove la tolleranza del 3 per cento per gli imballaggi è ammessa fino al 31 dicembre 2017, mentre a tutti gli altri partecipanti al mercato è concesso soltanto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2013?

5. Entro quando intende ovviare alla citata disparità di trattamento armonizzando le diverse disposizioni legali?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La disparità di trattamento dei pesi d'imballaggio (tare) nella legislazione doganale e nell'ordinanza sulle indicazioni di quantità è dovuta ai diversi contesti materiali e normativi.

Nell'ambito doganale si tratta di tassare correttamente tutte le merci commerciali. Nel determinare le aliquote di dazio si è tenuto conto del fatto che l'imballaggio è compreso nel peso d'imposizione. Se il legislatore avesse auspicato un'altra base di calcolo, sarebbero state definite aliquote di dazio più elevate per conseguire il medesimo effetto per la protezione doganale e per le entrate fiscali. L'imposizione secondo il peso lordo (con la tara) non comporta pertanto costi supplementari per l'economia: è stata scelta poiché per gli importatori e l'amministrazione è molto più semplice determinare e verificare il peso lordo.

Nell'ambito della metrologia legale si tratta di proteggere il commercio onesto e i consumatori. Occorre inoltre garantire che le indicazioni di quantità siano corrette e affidabili. L'ordinanza sulle indicazioni di quantità disciplina come misurare e indicare la quantità del contenuto delle merci preimballate e di quelle vendute sfuse. In questo caso si applica il principio del peso netto (senza la tara).

2. Il Consiglio federale non condivide questa valutazione. I vari ambiti sono disciplinati secondo le prassi in uso su scala internazionale. Trattare nello stesso modo situazioni diverse equivarrebbe piuttosto ad applicare un trattamento giuridico inuguale.

3. Considerare la tara non costituisce un tema sufficientemente importante da giustificare un coordinamento speciale al di fuori dell'attuale procedura di consultazione degli uffici. Il peso dell'imballaggio è considerato in base al contesto materiale e normativo. L'Ufficio federale dell'agricoltura e l'Amministrazione federale delle dogane applicano le medesime basi legali; ad esempio, nella vendita all'asta di contingenti doganali per la carne, le quantità sono messe al bando e ripartite secondo il peso lordo.

4. Il supplemento di peso dell'imballaggio, che era in passato consentito quale deroga al principio del peso netto, aveva una ragione tecnica. All'epoca era difficile determinare il peso dell'imballaggio in occasione della pesatura della merce. Le bilance moderne possiedono un dispositivo di tara che deduce automaticamente il peso dell'imballaggio al momento della pesatura. Contrariamente a quanto avviene per il commercio al dettaglio, per i contadini la vendita di merci al mercato e in fattoria costituisce perlopiù un'attività accessoria. Per questo motivo alcuni di loro utilizzano ancora bilance vecchie, che vengono sostituite man mano. Il periodo transitorio più lungo previsto per la vendita alle bancarelle dei mercati e nelle fattorie fa in modo che i contadini non siano costretti ad acquistare immediatamente nuove bilance.

5. Come indicato sopra, la regolamentazione della tara non costituisce un tema sufficientemente importante da giustificare un disciplinamento centrale o un coordinamento speciale nei vari ambiti normativi.

Risposta del Consiglio federale.