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13.3308 · Interpellanza · 2013-04-17

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

La speculazione sugli alimenti comporta spesso bolle dei prezzi. A causa dei prezzi eccessivi a breve termine, milioni di persone non possono più permettersi di acquistare gli alimenti occorrenti e soffrono la fame. Garantire i prezzi ed effettuare investimenti reali diventa viepiù difficile a seguito dei prezzi fortemente volatili. Gli speculatori del settore alimentare sono quindi corresponsabili della fame nel mondo. Secondo un sondaggio pubblicato il 24 febbraio 2013 su "Der Sonntag", non solo i gruppi finanziari internazionali speculano sui alimenti, ma anche le casse pensioni pubbliche e le casse pensioni delle aziende parastatali.

Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Quali investitori di enti pubblici (incluse le imprese di diritto pubblico, gli istituti di enti pubblici, le casse pensioni e le imprese organizzate secondo il diritto privato in cui la Confederazione detiene la maggioranza del capitale e dei voti) investono in strumenti finanziari correlati a materie prime agricole e alimenti (Confederazione, cantoni, comuni)?

2. In che misura speculano sugli alimenti?

3. Quali sono le direttive per investitori di enti pubblici riguardo alla speculazione sugli alimenti?

4. Come valuta il Consiglio federale il fatto che alcuni investitori di enti pubblici come la Cassa pensioni della Confederazione (Publica) rinuncino agli investimenti riguardanti gli alimenti? Il Consiglio federale sostiene tale decisione?

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale osserva gli sviluppi nel commercio internazionale di materie prime agricole e le relative ripercussioni sulle condizioni alimentari globali. A tale proposito rimanda al suo rapporto del 2009 "Crisi alimentare, penuria di materie prime e risorse" (in adempimento al postulato Stadler Hansruedi 08.3270), nel quale analizza in maniera approfondita la complessa relazione causa-effetto. Nel rapporto vengono in particolare discusse la definizione e la nozione di speculazione sulle materie prime (agricole).

Per rispondere all'interpellanza occorre considerare, tenendo conto dei diritti d'influenza e di informazione del Consiglio federale, due tipi di "investitori degli enti pubblici". Il primo tipo comprende le unità sulla cui politica d'investimento il Consiglio federale può influire, direttamente oppure indirettamente per mezzo di obiettivi strategici. In questa prima categoria si conta la stessa Confederazione (tesoreria federale), la Posta con la filiale Postfinance e il settore dei Politecnici federali. Il secondo tipo di investitori comprende le istituzioni sulla cui politica d'investimento il Consiglio federale non ha modo di influire, poiché tale politica è delegata per legge all'organo direttivo supremo dell'unità. Di questa seconda categoria fanno parte sia le casse pensioni di Swisscom (Complan), delle FFS, della Posta, di Skyguide (Skycare) e della RUAG, sia istituti di diritto pubblico quali Publica o la SUVA e infine il fondo di compensazione AVS/AI/IPG. Il Consiglio federale non può esprimersi su unità dei cantoni e dei comuni e nemmeno sulla Banca nazionale svizzera, che appartiene in maggioranza ai cantoni e alle banche cantonali.

1./2./3. La Confederazione investe le eccedenze di liquidità secondo l'articolo 62 capoverso 1 e capoverso 2 LFC (RS 611.0) e l'articolo 74 OFC (RS 611.01); le materie prime agricole non sono una categoria d'investimento ammessa da queste disposizioni. Non lo sono neppure nel caso di Postfinance, il cui consiglio d'amministrazione ha disposto nel regolamento sugli investimenti che non sono autorizzate operazioni in questa categoria. Nel settore dei Politecnici, il consiglio dei Politecnici federali emana direttive di investimento fondandosi sulla convenzione di tesoreria da esso conclusa con l'Amministrazione federale delle finanze. Sebbene le direttive non menzionano le materie prime come categoria di investimento (e quindi neppure le materie prime agricole) per cui sarebbero di principio ammessi, il settore dei Politecnici non possiede investimenti patrimoniali di questo tipo.

Per quanto riguarda le istituzioni sulla cui politica d'investimento il Consiglio federale non ha modo di influire si precisa quanto segue: le basi legali per la politica d'investimento del fondo di compensazione AVS/AI/IPG figurano all'articolo 108 LAVS (RS 831.10), quelle per Publica all'articolo 11 capoverso 3 lettera d e all'articolo 15 della legge su Publica (RS 172.222.1) e quelle per le casse pensioni delle imprese parastatali federali all'articolo 71 capoverso 1 LPP (RS 831.40) e agli articoli 50 e seguenti OPP2 (RS 831.441.1), ai quali si ispira anche la SUVA. Queste disposizioni prevedono tutte che la politica d'investimento debba essere impostata, nell'interesse degli assicurati e dei beneficiari di rendite, in funzione di tre criteri principali: sicurezza, limitazione dei rischi e adeguata redditività. Su questa base, l'organo direttivo supremo dell'istituzione in questione stabilisce il regolamento sugli investimenti e la strategia d'investimento. Da un'inchiesta condotta presso queste istituzioni è emerso quanto segue: le materie prime agricole non sono menzionati in nessuno dei regolamenti quale categoria d'investimento e quindi non sono esplicitamente escluse. Alcune organizzazioni non detengono del tutto averi patrimoniali in materie prime agrarie, ma la maggioranza possiede investimenti di entità trascurabile in fondi specializzati in materie prime, i quali di norma comprendono materie prime agrarie per circa un terzo; in tutti i casi l'entità degli investimenti è minima ed è nettamente inferiore all'1 per cento del patrimonio complessivo. In genere gli investimenti sono gestiti passivamente e servono a diversificare il portafoglio e a coprirsi dall'inflazione. Se per "speculazione" si intende una strategia d'investimento che mira soprattutto a sfruttare le variazioni dei prezzi per realizzare guadagni a breve termine, nessuna delle istituzioni considerate specula sulle derrate alimentari.

4. Su esplicita richiesta, Publica ha confermato di non possedere averi nella categoria d'investimento materie prime agrarie. Il regolamento sugli investimenti e la strategia d'investimento di Publica sono definiti dall'organo direttivo supremo della cassa, ossia dalla commissione della cassa a composizione paritetica, nei limiti previsti dalle prescrizioni di legge. Il Consiglio federale non adempie alcun compito né in seno alla direzione di Publica né nella definizione della sua politica d'investimento.

Risposta del Consiglio federale.

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