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Cambiamento di rotta dell'UE verso il passaggio allo scambio automatico di informazioni. Quali sono le intenzioni della Svizzera?

13.3314 · Interpellanza · 2013-04-17

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale si è impegnato a realizzare una piazza finanziaria fiscalmente conforme. A tal fine ha preso in considerazione diversi strumenti e si appoggia in particolare sull'imposta liberatoria e su una verifica dei clienti bancari in funzione dei rischi. Nel contesto internazionale si delinea su questo tema un vero e proprio cambiamento di rotta. Per realizzare la conformità fiscale, in seno all'UE si punta allo scambio automatico di informazioni come soluzione praticabile. Nel frattempo anche Lussemburgo e Austria si sono allineati a questa posizione.

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Qual è il giudizio del Consiglio federale riguardo all'annunciato passaggio del Lussemburgo allo scambio automatico di informazioni entro il 2015 sulla scorta dell'entrata in vigore della FATCA? Non crede che dopo i segnali di allineamento provenienti anche dall'Austria sia giunta l'ora per la Svizzera di cambiare posizione?

2. Alla luce dei più recenti sviluppi, qual è il giudizio del Consiglio federale circa la posizione di rifiuto sinora sostenuta dalla Svizzera rispetto allo scambio automatico di informazioni? Quali segnali riceve dalle banche?

3. Quali sono le alternative allo scambio automatico di informazioni discusse in seno all'UE?

4. Secondo il Consiglio federale, quali dati dovrebbero essere imperativamente sottoposti allo scambio automatico di informazioni e a quali informazioni è possibile rinunciare dal punto di vista fiscale? A quali intervalli dovrebbe avvenire lo scambio di dati?

5. La Svizzera è intenzionata ad adoperarsi per uno standard globale in materia di scambio automatico di informazioni e in quali consessi dovrebbe essere presa questa decisione? Il Consiglio federale è disposto a collaborare attivamente all'adozione di questo standard?

6. Secondo il Consiglio federale, quali condizioni dovrebbero essere adempiute affinché la Svizzera introduca lo scambio automatico di informazioni con l'UE o avvii trattative in tal senso nell'ambito dei negoziati sulla fiscalità del risparmio?

7. Il Consiglio federale sarebbe favorevole a una fondamentale estensione dell'accordo sulla fiscalità del risparmio? Qual è l'opinione del Consiglio federale in particolare in merito a un'estensione di tale accordo ad altre categorie di investimenti nonché alle persone giuridiche e ai trust?

8. Il Consiglio federale pensa di collegare una rinegoziazione dell'accordo sulla fiscalità del risparmio ad altri dossier pendenti nell'ambito delle relazioni bilaterali con l'UE? Quali sono i pro e contro di una simile soluzione? Quali sono a suo parere le probabilità che in contropartita del consenso allo scambio di informazioni la Svizzera possa ottenere dall'UE il pieno accesso al mercato UE per i suoi intermediari finanziari?

9. Quali cambiamenti comportano questi attuali sviluppi per il dibattito in corso in Parlamento sull'accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2./5. Il Consiglio federale è disposto a collaborare attivamente in seno all'OCSE allo sviluppo di uno standard globale per lo scambio automatico di informazioni inteso a garantire la conformità sotto il profilo fiscale, che soddisfi elevate esigenze per quanto concerne il rispetto del principio di specialità e della normativa in materia di protezione dei dati, che assicuri la reciprocità e che comprenda norme affidabili per l'accertamento dell'avente economicamente diritto di tutte le forme giuridiche, compresi trust e società di sede. Se si dovesse giungere a un simile standard, riconosciuto e introdotto dagli Stati del G-20, dai Paesi membri dell'OCSE e da tutte le principali piazze finanziarie del mondo, il Consiglio federale sarà diposto a trasporre tale standard nel diritto svizzero parimenti al fine di garantire la conformità sotto il profilo fiscale dei clienti con sede fiscale all'estero di gestori patrimoniali.

3. Nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio (direttiva sulla fiscalità del risparmio) gli Stati membri, ad eccezione di Lussemburgo e Austria, si scambiano automaticamente informazioni sul pagamento di interessi di persone residenti in un altro Stato membro con lo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo degli interessi.

La direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (direttiva relativa alla reciproca assistenza) prevede che, al più tardi dal 1° gennaio 2015, gli Stati membri si scambino automaticamente le informazioni disponibili sui periodi d'imposta dal 1° gennaio 2014 riguardo a redditi da lavoro, compensi per dirigenti, prodotti di assicurazione sulla vita, pensioni, proprietà e redditi immobiliari di residenti in altri Stati membri.

4. Le differenti forme di scambio di informazioni si distinguono per le modalità di scambio e la portata delle informazioni da scambiare. Nella valutazione delle differenti forme, queste due componenti devono essere coerentemente tenute separate. Lo scambio automatico di informazioni rappresenta solo il tipo di trasmissione. Nel quadro dei lavori dell'OCSE per uno standard internazionale, occorrerà definire i dati oggetto dello scambio automatico di informazioni e a quale cadenza saranno scambiati. Lo scambio automatico di informazioni non comporta la messa a disposizione di tutti i dati concernenti un cittadino, bensì solo di quella piccola parte rilevante ai fini della tassazione.

6. Il Consiglio federale valuterà l'ulteriore modo di procedere con l'UE alla luce dell'estensione della fiscalità del risparmio, dopodiché stabilirà i successivi passi.

7./8. Già nel 2009, il Consiglio federale ha espresso che è pronto a discutere un'estensione dell'accordo UE sulla fiscalità del risparmio per bloccare le scappatoie fiscali. Il 14 maggio 2013, la Svizzera ha preso atto dell'approvazione del mandato dal consiglio dei ministri delle finanze dell'UE. Se l'UE ha formulato una richiesta per negoziare con la Svizzera l'estensione dell'accordo UE sulla fiscalità del risparmio, il Consiglio federale analizzerà la domanda e risponderà. I colloqui con l'UE dovranno inoltre avvenire nel contesto generale dei rapporti bilaterali con l'UE. Il Consiglio federale deciderà al momento opportuno su eventuali interazioni.

9. Con il modello 2 la Svizzera ha scelto un procedimento per l'attuazione del FATCA che è compatibile con l'attuale politica in materia di mercati finanziari del Consiglio federale. In base all'articolo 13 dell'accordo FATCA, un passaggio al modello 1 è possibile anche in un momento successivo. Per gli istituti finanziari svizzeri è tuttavia decisivo che con l'accordo FATCA, dal 1° gennaio 2014, l'attuazione del FATCA possa avvenire in modo agevolato.

Risposta del Consiglio federale.

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