13.3485 · Interpellanza · 2013-06-19
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale ritiene opportuno modificare gli articoli 189 e 190 del Codice penale in modo da creare un'unica norma penale che punisca qualsiasi tipo di coazione sessuale (ossia l'atto sessuale e gli altri atti di natura sessuale coercitivi passibili di una pena detentiva da 1 a 10 anni)?
Begründung
La Svizzera contempla due norme penali (una relativa alla coazione sessuale e l'altra alla violenza carnale) e una nozione stretta della violenza carnale (stupro) quale coercizione di una persona "di sesso femminile" a subire l'atto sessuale. La legislazione attuale non tiene pertanto conto a priori delle vittime di sesso maschile e degli atti che non sono atti sessuali in senso stretto.
Tale definizione è specifica alla Svizzera e si distingue dalle legislazioni di altri Paesi che prevedono un'unica disposizione penale oppure due disposizioni penali (aggressione sessuale e stupro), ma che non distinguono tra le vittime e gli atti sessuali commessi.
Appare pertanto necessario modificare l'attuale definizione di violenza carnale che prevede unicamente la coazione di una persona di sesso femminile a subire l'atto sessuale in seno stretto proponendo una norma penale che punisca qualsiasi coazione sessuale (atti di penetrazione sessuale, di qualsiasi tipo e nei confronti di qualsiasi essere umano, e gli altri atti sessuali coercitivi che non costituiscono una penetrazione).
Stellungnahme des Bundesrates
I vigenti articoli 189 e 190 del Codice penale (CP; RS 311.0) risalgono a una revisione parziale del diritto penale in materia sessuale del 1991. All'epoca sia la commissione peritale sia il Consiglio federale avevano respinto l'estensione della fattispecie della violenza carnale alle vittime di sesso maschile, poiché da tempo lo stupro corrispondente alla violenza carnale è un reato che può essere commesso soltanto su una donna ed è inteso quale reato di questo tipo (rapporto esplicativo in merito agli avamprogetti della commissione peritale per la modifica del CP concernente i reati contro la vita e l'integrità della persona, il buon costume e la famiglia e le corrispondenti disposizioni del Codice penale militare, Berna 1981, pag. 40); inoltre, motivi soprattutto fisiologici depongono contro l'equiparazione dello stupro omosessuale ed eterosessuale (messaggio del 26 guigno 1985 concernente la modificazione del CP e del Codice penale militare, Reati contro la vita e l'integrità della persona, il buon costume e la famiglia; FF 1985 II 964). Per di più, il Parlamento ha recentemente respinto un'estensione della fattispecie della violenza carnale anche alle vittime di sesso maschile in occasione dell'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale (cfr. BO 2010 S 342).
Quanto all'obiezione secondo cui la suddivisione degli atti di coazione sessuale nelle due fattispecie della violenza carnale (art. 190 CP) e della coazione sessuale (art. 189 CP) contraddice le più recenti revisioni in altri Paesi, in cui tutte le forme di coazione sessuale sono riunite in un'unica fattispecie (come ad es. in Germania dal 1997, art. 177 CP tedesco), occorre tuttavia anzitutto osservare che la normativa vigente non comporta alcuna lacuna penale: ogni atto sessuale imposto ricorrendo alla coercizione è punibile. Il medesimo tetto massimo per le pene comminate per questi due reati tiene inoltre conto del fatto che per la vittima una coercizione sessuale secondo l'articolo 189 CP può comportare un pregiudizio analogo a quello di uno stupro. D'altro canto, l'articolo 189 CP non prevede una pena minima, diversamente dall'articolo 190 CP, e questo a giusto titolo: una coazione sessuale può infatti comportare un pregiudizio minore rispetto allo stupro. Anche tale aspetto depone a sfavore della riunione dei due reati in una fattispecie. L'istituzione di una norma penale unica comporterebbe la necessità di prevedere una graduazione all'interno della stessa fattispecie (forme qualificate o privilegiate) per tenere conto della diversa gravità dei possibili reati. Ciò può generare difficoltà d'interpretazione, come dimostrano le critiche mosse nei confronti della normativa adottata in Germania.
Alla luce di quanto precede risulta che la legislazione in vigore non comporta alcuna lacuna nella repressione dei reati né presenta incongruenze dal punto di vista delle pene comminate, bensì permette di punire gli atti in questione in funzione della gravità di ogni caso, come mostra la giurisprudenza del Tribunale federale.
L'eventuale necessità di rivedere il diritto penale in materia sessuale in seguito al mutamento della concezione sociale di violenza carnale oppure alla luce della prassi giuridica internazionale, in particolare la giurisprudenza dei tribunali ad hoc dell'ONU per l'ex Jugoslavia e il Ruanda, sarà esaminata nell'ambito degli ulteriori lavori relativi alla legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio.
Risposta del Consiglio federale.