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13.3860 · Mozione · 2013-09-26

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a creare le basi legali per poter:

1. effettuare un rilevamento annuale delle superfici per l'avvicendamento delle colture ancora disponibili in Svizzera; e

2. garantire, a scadenza biennale, il rilevamento delle zone edificabili (statistica).

Begründung

A causa degli azzonamenti, la Svizzera perde ogni anno molte superfici destinate all'utilizzazione agricola. Secondo l'articolo 30 capoverso 4 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio, i cantoni sono tenuti a informare regolarmente sulla disponibilità di superfici per l'avvicendamento delle colture. Nell'adempimento di questo obbligo, i cantoni seguono modalità differenti. Per questo motivo, non è possibile valutare tempestivamente l'evoluzione delle superfici per l'avvicendamento delle colture. Inoltre, mancano i dati necessari per monitorare l'evoluzione delle zone edificabili disponibili e della loro utilizzazione e, pertanto, manca uno strumento importante a garanzia di uno sviluppo sostenibile del territorio.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Dal 1° luglio 2008, la legge del 5 ottobre 2007 sulla geoinformazione (LGI; RS 510.62) costituisce la base giuridica per il rilevamento e l'aggiornamento di geodati. La LGI ha lo scopo di mettere a disposizione geodati aggiornati concernenti il territorio della Confederazione svizzera nella qualità necessaria e a prezzi adeguati.

I piani di utilizzazione cantonali e comunali fanno parte dei geodati di diritto federale, che sono iscritti nel catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (CRDPP) - allegato 1 dell'ordinanza del 21 maggio 2008 sulla geoinformazione (OGI; RS 510.620; identificatore 73). Al momento, il catasto è stato introdotto nel quadro di un progetto pilota in otto cantoni e, al più tardi entro il 1° gennaio 2020, dovrà essere introdotto in tutti i cantoni (art. 26 cpv. 1 dell'ordinanza del 2 settembre 2009 sul catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà, OCRDPP; RS 510.622.4). Con la messa in funzione del catasto, sarà possibile disporre di geodati costantemente aggiornati sulle zone edificabili che sono delimitate nei piani di utilizzazione comunali e cantonali. I rilevamenti annuali o pluriennuali non saranno più necessari.

Attualmente, ogni quattro anni i cantoni devono fornire statistiche sulle loro superfici per l'avvicendamento delle colture (art. 30 cpv. 4 dell'ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio, OPT; RS 700.1). I dati forniti devono soddisfare i principi enunciati all'articolo 26 capoverso 2 e all'articolo 28 OPT.

Anche le superfici per l'avvicendamento delle colture fanno parte dei geodati di base di diritto federale, ma non sono parte integrante del catasto (allegato 1 OGI, identificatore 68). È previsto che l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale comunichi ai cantoni il modello di geodati minimo entro fine 2015. In seguito, i cantoni sono tenuti a rendere accessibili i dati corrispondenti entro un termine di cinque anni mediante un servizio di rappresentazione e un servizio di telecaricamento (art. 34 cpv. 1 OGI). A questo punto, anche le superfici per l'avvicendamento delle colture beneficieranno di geodati costantemente aggiornati conformi alla struttura minima e alla qualità stabilite.

Le richieste del'autore della mozione possono pertanto essere soddifatte nell'ambito delle basi legali esistenti.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Rilevamento aggiornato delle superfici per l'avvicendamento delle colture ancora disponibili e delle zone edificabili delimitate | Lexipedia | Lexipedia