13.4037 · Mozione · 2013-12-02
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare un disegno di legge volto a semplificare i termini e la forma della celebrazione del matrimonio (art. 100 a 102 del Codice civile) e che comprenda segnatamente i due punti seguenti:
1. abolizione del termine obbligatorio d'attesa di dieci giorni tra procedura preparatoria e matrimonio (art. 100 del Codice civile): i fidanzati hanno in tal modo la scelta di celebrare il matrimonio direttamente dopo la chiusura della procedura preparatoria o nell'ambito di un atto separato entro il termine di tre mesi;
2. abolizione della presenza obbligatoria di due testimoni (art. 102 del Codice civile); i fidanzati hanno la scelta di farsi accompagnare da due testimoni, come è prescritto attualmente, o di rinunciarvi.
Begründung
La celebrazione del matrimonio (art. 97 a 103 del Codice civile) costituisce una procedura importante che però è anche appesantita da vari ostacoli burocratici non più necessari. La presente mozione intende liberare i fidanzati da obblighi procedurali inutili, concedendo loro una maggiore libertà di scelta.
Il termine obbligatorio d'attesa di dieci giorni affonda le sue radici storiche nella procedura di annuncio, ormai scomparsa. Assieme ad essa è dunque scomparsa anche la giustificazione del suddetto termine. Si è analogamente rinunciato a prescrivere questo termine di riflessione nella legge sull'unione domestica registrata (RS 211.231). Esso non è neppure contemplato dalle legislazioni tedesca e austriaca. In Svizzera, inoltre, il termine di riflessione è stato abolito per il divorzio con effetto al 1° febbraio 2010.
I fidanzati devono continuare a poter beneficiare di un termine di riflessione, ma se lo desiderano, devono potersi unire in matrimonio direttamente dopo la conclusione della procedura preparatoria. Secondo gli esperti in materia, molti fidanzati reputano necessaria questa celebrazione immediata.
Neanche i due testimoni hanno più alcuna funzione giuridica. In particolare, non esercitano funzione di prova (messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, n. 223.322; FF 1996 83). Analogamente, né la legge sull'unione domestica registrata né le legislazioni tedesca e austriaca richiedono i testimoni.
I fidanzati devono continuare ad avere il diritto di farsi accompagnare da testimoni, ma si può tranquillamente rinunciare a prevedere un obbligo in tal senso.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.