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13.4266 · Interpellanza · 2013-12-13

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Negli ultimi tempi, la pratica del sexting - ossia lo scambio via Internet o telefono cellulare di scatti intimi di se stessi o di altre persone - è balzata spesso agli onori della cronaca. Internet o applicazioni di messaggistica istantanea come WhatsApp permettono di diffondere molto rapidamente queste fotografie intime, con conseguenze potenzialmente gravi per i soggetti interessati, sovente minorenni. Per mezzo di una campagna di sensibilizzazione su larga scala, Pro Juventute sta attirando l'attenzione dell'opinione pubblica sul problema. Alcuni Paesi hanno inoltre deciso di elaborare delle basi giuridiche su questa pratica.

Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Intravede delle possibilità per combattere il fenomeno del sexting? Dove e come?

2. Reputa necessario intervenire sul piano giuridico? Le leggi in vigore sono sufficienti?

3. In che modo si può rendere i giovani capaci di gestire al meglio le possibilità offerte dai nuovi media?

4. Quali possibilità ci sono affinché, come auspicato dai giovani, l'uso sicuro e consapevole dei nuovi media (la cosiddetta "competenza mediatica") diventi una nuova materia scolastica nel piano di studio "Lehrplan 21"?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Servizi online e applicazioni gratuite quali Facebook, WhatsApp, Snapchat e Instagram facilitano la diffusione di foto o video e sono dunque impiegati spesso anche per il sexting. Il rischio più grave consiste nel fatto che chi riceve tale materiale lo usi abusivamente e lo diffonda ulteriormente. Il Consiglio federale ritiene pertanto che il primo provvedimento da adottare - e il più urgente - sia quello di sensibilizzare i minorenni, i genitori e gli adulti di riferimento ai rischi connessi al sexting. Oltre a Pro Juventute, anche altri attori che operano nell'ambito della protezione della gioventù dai rischi dei media hanno già affrontato questo problema. Lo scorso novembre, ad esempio, sul proprio sito il programma nazionale "Giovani e media" ha posto l'accento sul sexting (v. www.giovaniemedia.ch/it/opportunita-e-rischi/rischi/sexting.html).

2. Il diritto penale vigente prevede diverse fattispecie di reato che possono essere applicate al sexting, la prima delle quali è la pornografia. In questo caso sono rilevanti l'età della persona ritratta nell'immagine e quella della persona che la guarda. L'articolo 197 numero 1 del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) prevede infatti che chiunque mostri o renda accessibili registrazioni visive pornografiche a una persona minore di sedici anni è perseguibile penalmente; lo stesso vale per chiunque metta in circolazione o renda accessibili registrazioni che vertano su atti sessuali con fanciulli (articolo 197 numero 3 CP). Chiunque costringa una persona a inviare un'immagine pornografica di sé o minacci di pubblicarla è invece perseguibile, rispettivamente, per il reato di coazione (articolo 181 CP) o di minaccia (articolo 180 CP).

Inoltre, il 27 settembre 2013 le Camere federali hanno adottato il decreto federale che approva la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali (Convenzione di Lanzarote) e la traspone nel diritto svizzero, con le relative modifiche del Codice penale (FF 2013 6347). Questo ha consentito di estendere il campo di applicazione dell'articolo 197 numeri 3 e 3bis CP, prolungando la protezione dei minorenni fino all'età di 18 anni. Nel diritto civile sono applicabili le disposizioni sulla protezione della personalità (articolo 28 segg. del Codice civile svizzero, CC; RS 210). Di conseguenza, le basi legali vigenti vanno considerate sufficienti. Tuttavia, per poter disporre di un quadro generale della situazione, il Consiglio federale ha chiesto, nell'ambito del programma nazionale "Giovani e media", che sia esaminato il bisogno di regolamentazione nel settore della protezione della gioventù dai rischi dei media. Il relativo rapporto dovrebbe essere presentato all'esecutivo nel secondo trimestre del 2015.

3. I genitori, gli insegnanti e le persone con compiti educativi hanno una funzione di accompagnamento fondamentale nella promozione delle competenze mediali di bambini e giovani, che si concretizza nella discussione in una prospettiva aperta e istruttiva, nell'analisi critica delle opportunità e dei rischi dei media digitali nonché nella fissazione di regole chiare sul loro utilizzo. Il programma nazionale "Giovani e media" si pone come importante interlocutore per la protezione della gioventù dai rischi dei media mediante il sito Internet www.giovaniemedia.ch, dove sono disponibili informazioni e consigli pratici quali la guida "Competenze mediali - Consigli per un utilizzo sicuro dei media digitali". Al contempo, nel quadro del programma viene sperimentato l'approccio della promozione delle competenze mediali tra coetanei (peer education). In base alle esperienze derivanti dai progetti modello in corso, saranno formulate raccomandazioni sull'applicabilità e le possibilità di impiego dell'educazione tra pari.

4. Al momento, sotto l'egida della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione della Svizzera tedesca, il gruppo di lavoro su TIC e media sta valutando il progetto del piano di studio. Entro l'estate del 2014 dovrebbe essere chiarito in che forma le competenze mediali saranno in futuro oggetto dell'insegnamento scolastico e quali requisiti dovranno essere soddisfatti a tal fine.

Risposta del Consiglio federale.

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