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13.4272 · Interpellanza · 2013-12-13

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Ritiene che l'organo decisionale della convenzione intercantonale sulla medicina altamente specializzata (organo decisionale MAS) operi conformemente alla LAMal nell'attribuire i settori della medicina altamente specializzata?

2. Non giudica problematica, e dunque da correggere, la definizione di tre classi di attori in seno alla Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (cantoni universitari, membri dell'organo decisionale, non-membri dell'organo decisionale), dal momento che essa non rispecchia in modo realistico i rapporti di forza tra i cantoni e i partiti?

3. Quali sarebbero le conseguenze per la procedura di attribuzione della medicina altamente specializzata, se 100 ricorsi nel settore della chirurgia viscerale, oltre che numerosi ricorsi presentati in precedenza nel quadro di altre attribuzioni, dovessero essere dichiarati nulli per errori procedurali o vizi giuridici?

4. Conviene che, nella sua forma attuale, la procedura di attribuzione della medicina altamente specializzata non riesce a conquistare la fiducia dei fornitori di prestazioni?

5. Alla luce dei numerosi intoppi e insuccessi, non sarebbe opportuno trarre le logiche conseguenze personali, sia nell'organo decisionale MAS che nell'organo scientifico MAS, al fine di garantire che l'attribuzione dei settori specializzati avvenga rigorosamente in conformità alla legge e si fondi su prove scientifiche invece che sull'arbitrarietà delle politiche cantonali e regionali?

6. Quali misure intende adottare, d'intesa con i cantoni, per attuare la procedura di attribuzione dei settori specializzati nel pieno rispetto della volontà del legislatore?

Begründung

Ai sensi dell'articolo 39 capoverso 2ter LAMal, il Consiglio federale emana criteri di pianificazione uniformi in base alla qualità e all'economicità. Nel settore della medicina altamente specializzata, i cantoni approntano insieme una pianificazione per tutta la Svizzera (art. 39 cpv. 2bis LAMal). Il 26 novembre 2013, in una decisione di principio concernente i bambini gravemente ustionati, il Tribunale amministrativo federale ha stabilito che la pratica di attribuzione adottata dall'organo decisionale MAS non è in linea con le prescrizioni federali in materia di aggiudicazione. L'organo incaricato deve per prima cosa definire concretamente, in base a una procedura di pianificazione, il settore della medicina altamente specializzata che intende concentrare e solo in un secondo momento può attribuire i mandati di prestazione. Mischiare le due procedure è inammissibile. In una decisione del 16 luglio 2013, il Tribunale amministrativo federale ha inoltre stabilito che la pianificazione ospedaliera deve fondarsi su un approfondito studio di economicità.

Stellungnahme des Bundesrates

1./4. Secondo l'articolo 39 capoverso 2bis della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), la pianificazione del settore della medicina altamente specializzata (MAS) spetta ai cantoni, i quali devono anche determinare la procedura per approntare questa pianificazione. Nella sua decisione C-6539/2011, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha criticato il fatto che non si sia operata alcuna distinzione tra la definizione di un settore come appartenente alla medicina altamente specializzata e la sua attribuzione a singoli fornitori di prestazioni e, in tal senso, vi ha ravvisato una violazione del diritto di essere sentiti. Il Tribunale ha inoltre rilevato che né le motivazioni della decisione impugnata né gli atti presentati permettono di concludere che la procedura di pianificazione alla base delle decisioni di attribuzione abbia tenuto conto delle prescrizioni federali secondo gli articoli 58a e seguenti OAMal (determinazione dell'offerta, scelta secondo i criteri, tra gli altri, di economicità e qualità). Non è compito del Consiglio federale, al momento attuale, esprimersi sul modo di procedere dei cantoni o sulla sentenza del TAF.

2./3./5. I governi cantonali hanno scelto insieme la via della convenzione intercantonale sulla medicina altamente specializzata (CIMAS) e deciso come organizzare la pianificazione della MAS per tutta la Svizzera. Le parti interessate hanno la possibilità d'impugnare le decisioni dell'organo decisionale MAS interponendo ricorso al TAF. Questa possibilità permette di far verificare sia le questioni procedurali sia i contenuti della pianificazione. Con la decisione summenzionata, il TAF ha annullato la decisione sulla MAS impugnata. Spetta ai cantoni trarre eventuali conseguenze. L'organo decisionale MAS e i governi cantonali sono chiamati ad analizzare questa decisione e ad adottare le necessarie misure in relazione allo svolgimento e all'organizzazione della procedura.

6. Nel suo rapporto del 18 dicembre 2013 "Basi della pianificazione ospedaliera e piste di sviluppo" (www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/00305/04216/index.html?lang=it ) allestito in adempimento dei postulati Stahl 09.4239, "Riduzione del numero di ospedali in Svizzera", e Humbel 10.3753, "Elenchi degli ospedali. Criteri chiari anziché arbitrarietà dei cantoni", il Consiglio federale ha analizzato in modo approfondito la situazione della pianificazione ospedaliera. In particolare, ha fatto presente che i cantoni hanno tempo fino alla fine del 2014 per adeguare la loro pianificazione al nuovo finanziamento ospedaliero. Ciò vale anche per la MAS. La LAMal prevede che il Consiglio federale possa intervenire nel settore MAS, ma soltanto se i cantoni non assolvono il loro compito in tempo utile (art. 39 cpv. 2bis LAMal). Pertanto il Consiglio federale deciderà solo dopo la scadenza del termine transitorio, in base alle decisioni di pianificazione dei cantoni, se e in che modo avvalersi della propria competenza sussidiaria.

Risposta del Consiglio federale.