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14.3076 · Mozione · 2014-03-12

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Per regolare il numero di frontalieri e tutelare il mercato svizzero del lavoro nelle regioni di frontiera, il Consiglio federale è incaricato di presentare le modifiche di legge e, laddove necessario, intavolare negoziati con gli Stati interessati o l'UE per attuare le misure seguenti:

1. Il numero dei frontalieri va limitato tramite contingenti in modo tale che sia sostenibile per il mercato del lavoro delle regioni di frontiera e per le infrastrutture.

2. I cantoni possono fissare il rapporto tra i permessi per frontalieri e gli altri permessi del diritto in materia di stranieri.

3. La durata dei permessi per frontalieri va ridotta.

4. L'imposizione alla fonte deve risultare meno vantaggiosa (minori deduzioni fiscali, per es. costi per i pendolari, aliquota fiscale più elevata).

5. Con tutti gli Stati limitrofi va negoziata un'imposizione uniforme dei frontalieri favorevole alla Svizzera.

6. Le zone di frontiera vanno reintrodotte anche per i cittadini UE.

Begründung

Il numero di frontalieri è raddoppiato dagli anni Novanta. I cantoni di frontiera devono far fronte alla concorrenza a buon mercato dall'estero in particolare in seguito alla libera circolazione delle persone. I lavoratori indigeni sono estromessi dal mercato del lavoro, le infrastrutture sono gravate oltremisura senza alcun costo per i frontalieri e le imprese che li assumono. Questi squilibri vanno eliminati adeguando la legge e, laddove necessario, rinegoziando gli accordi in vigore con i Paesi limitrofi e l'UE. Approvando l'iniziativa "contro l'immigrazione di massa" il popolo svizzero ha conferito un chiaro mandato al Consiglio federale.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

1.-3./6. Queste richieste non sono compatibili con l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC). L'articolo 121a della Costituzione federale prevede in particolare che i tetti massimi e i contingenti devono essere stabiliti in funzione degli interessi globali dell'economia svizzera e nel rispetto del principio di preferenza agli svizzeri; essi comprendono anche i frontalieri. Secondo l'articolo 197 numero 9 capoverso 2 della Costituzione tali condizioni devono essere attuate entro tre anni. Nell'ambito dell'attuazione della nuova disposizione costituzionale il Consiglio federale è pertanto anche incaricato di esaminare come applicare i contingenti e i tetti massimi ai frontalieri. La richiesta avanzata nella mozione è pertanto già esaminata in occasione dei lavori di attuazione. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) sta preparando, d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e quello dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR), uno schema di attuazione, che fungerà da base per i lavori legislativi e sarà sottoposto al Consiglio federale entro la fine di giugno 2014. Il relativo avamprogetto di legge sarà posto in consultazione entro la fine del 2014. Nel frattempo l'ALC continua ad essere applicato.

4. L'imposizione alla fonte si basa in primo luogo sulla tassazione ordinaria e sulle persone con domicilio o dimora fiscale in Svizzera. Le tariffe dell'imposta alla fonte sono fissate in base alle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 85 cpv. 1 LIFD). Varie deduzioni fiscalmente ammesse sono inoltre calcolate conformemente all'articolo 86 LIFD. Una penalizzazione fiscale mirata dei frontalieri, per esempio mediante tariffe fiscali arbitrariamente più elevate o la soppressione di deduzioni di per sé fiscalmente ammesse, violerebbe il principio dell'uguaglianza giuridica di cui all'articolo 127 della Costituzione.

5. Gli accordi conclusi dalla Svizzera con gli Stati limitrofi sull'imposizione dei lavoratori frontalieri tengono conto del contesto specifico delle relazioni transfrontaliere con ciascuno dei Paesi interessati. Ogni regione, che si tratti dei cantoni svizzeri o delle zone limitrofe dei Paesi vicini, ha le sue peculiarità. Si può tenere conto di queste specificità soltanto se si convengono regole speciali. Il Consiglio federale ritiene importante mantenere regole speciali per i lavoratori frontalieri (cfr. il parere sul postulato Robbiani 11.3607). Le regole attuali sono il risultato di sviluppi storici delle relazioni bilaterali economiche e commerciali nelle regioni interessate. Tali relazioni sono nate in contesti particolari e permettono di mettere a disposizione congiuntamente le risorse necessarie per le infrastrutture nelle zone di frontiera.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.