14.309 · Iniziativa cantonale · 2014-04-09
Liquidato
Wortlaut
Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il cantone di Neuchâtel presenta la seguente iniziativa:
Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone di Neuchâtel, esercitando il suo diritto d'iniziativa in ambito federale, propone all'Assemblea federale di modificare la legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG), per introdurvi l'indennità di adozione come segue:
Titolo prima dell'art. 16h
IIIb. Indennità in caso di adozione
Art. 16h
Le donne che adottano un bambino di almeno otto anni che non è figlio del loro coniuge hanno diritto, alle stesse condizioni delle partorienti, a un'indennità in caso di adozione.
Titolo prima dell'art. 16i
IIIc. Rapporto con il diritto cantonale
Inserire prima del Titolo "IV. Disposizioni varie"
Art. 16i
A complemento dei capi IIIa e IIIb, i cantoni possono prevedere un'indennità di maternità o di adozione più elevata o di durata maggiore e prelevare contributi specifici per il loro finanziamento.
Begründung
Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone di Neuchâtel chiede l'introduzione di un congedo materno di adozione simile al congedo di maternità previsto dalla legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG). Poiché il congedo in caso di adozione non è previsto dalla legislazione federale, il presente progetto è stato depositato per modificare la legge affinché l'adozione sia riconosciuta allo stesso titolo della maternità. Dal 2005 tale questione viene regolarmente sollevata a livello federale, ma sino ad oggi la sua trattazione è sempre stata respinta; l'ultima volta nello scorso mese di settembre (mozione Romano 12.3110, "Adozione di bambini in tenera età. Sostegno alle famiglie già provate").
Alla domanda se sostituire il termine "congiunto" con il termine "partner", allo stato attuale, si preferisce rispondere negativamente; assimilando il congedo in caso di adozione al congedo parentale, comprese le indennità per perdita di guadagno (attualmente limitate alle donne che partoriscono), si precluderebbe l'introduzione del congedo in caso di adozione. È infatti praticamente impensabile immaginare di riuscire ad ottenere un'indennità per perdita di guadagno a beneficio degli uomini che adottano. Per ora è tatticamente preferibile fare un piccolo passo con questo progetto di legge, piuttosto che compromettere il tutto assimilando il congedo in caso di adozione al congedo parentale. Anche se il Consiglio nazionale dovesse una volta ancora respingere il progetto, si esprimerebbe comunque un'altra voce per chiedere una soluzione per questo problema.