Abolizione della procedura all'ambasciata e visti umanitari. È possibile rispettare la sincerità del voto del 9 giugno 2012?
14.3526 · Interpellanza · 2014-06-19
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Prima della revisione della legge sull'asilo, le procedure all'ambasciata permettevano di autorizzare l'entrata legale in Svizzera per via aerea dei rifugiati più minacciati. Il Consiglio federale ha osservato a varie riprese, nell'ambito della campagna referendaria del 9 giugno 2012, che i visti umanitari costituiscono un'alternativa alla possibilità di presentare domande d'asilo alle ambasciate.
In realtà, il visto umanitario non rappresenta un'alternativa sufficiente, in quanto la sua applicazione è in linea di massima ben più limitata: mentre tra il 2006 e il 2012 tramite la procedura all'ambasciata venivano rilasciate oltre 200 autorizzazioni d'ingresso all'anno, dall'entrata in vigore delle misure d'urgenza fino al dicembre 2013 sarebbero state accolte soltanto 34 richieste di visto per motivi umanitari. Il caso di un Eritreo vittima di rapimento al Cairo è in tal senso esemplare: dopo essere stato brutalmente maltrattato dai suoi rapitori, il giovane uomo è stato liberato dietro pagamento di un riscatto di 30 000 franchi da parte di un parente in Svizzera. La domanda di visto dell'uomo, gravemente traumatizzato, è stata di recente respinta.
Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
1. Vari casi eclatanti illustrano le difficoltà incontrate per proteggere persone realmente minacciate. In seguito alla modifica, il 25 febbraio 2014, dell'istruzione 322.126 del 28 settembre 2012, perché il Consiglio federale non allenta la sua prassi, visto che in occasione della campagna referendaria del giugno 2012 si era impegnato a trasformare il visto umanitario in una vera alternativa alla procedura all'ambasciata per le persone in grave situazione di bisogno?
2. Il Consiglio federale è in grado di impegnarsi a pubblicare periodicamente i dati per Paese in questo ambito?
3. Da una valutazione dell'Ufficio federale della migrazione (UFM) si evince che le ambasciate respingono due terzi delle domande di loro competenza. Il restante terzo è sottoposto all'UFM per approvazione. Quest'ultima è data soltanto nel 10 per cento dei casi, nonostante le domande non siano state giudicate infondate dalle ambasciate. Come spiega il Consiglio federale una prassi tanto restrittiva?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le autorità competenti per il rilascio di visti umanitari applicano le norme pertinenti in materia. L'istruzione 322.126 del 25 febbraio 2014 riprende la nozione di visto umanitario tratta dall'istruzione del 28 settembre 2012. Il visto è quindi rilasciato se la vita o l'integrità fisica di una persona è direttamente, seriamente e concretamente minacciata nel suo Paese d'origine o di provenienza. Se l'interessato si trova già in uno Stato terzo, di norma si può considerare che non è più minacciato (n. 2). Questa valutazione è stata confermata anche dal Tribunale amministrativo federale (TAF), per esempio nella decisione D-3011/2014 del 25 giugno 2014 (consid. 4.3) e concerne anche i cittadini non egiziani che si trovano in Egitto. Va inoltre fatto notare che ogni domanda è esaminata con diligenza e che un visto umanitario è rilasciato se le condizioni sono adempiute. Ogni decisione negativa può essere impugnata.
Il TAF conferma le decisioni emanate dall'Ufficio federale della migrazione (UFM), salvo rare eccezioni. La prassi di svariate rappresentanze all'estero e la loro collaborazione con l'UFM sono peraltro state valutate nell'ambito di una perizia esterna (Interface: Evaluation Praxis humanitäre Visa). Il rapporto finale del 19 dicembre 2013 giunge alla conclusione che la prassi attuale corrisponde alle esigenze legali (http://www.interface-politikstudien.ch/media/2014/02/Be_Humanitaere_Visa.pdf).
Occorre infine rammentare che il messaggio del 26 maggio 2010 concernente la modifica della legge sull'asilo precisava già esplicitamente che "le condizioni d'entrata nel quadro della procedura di rilascio del visto" sarebbero "pertanto più restrittive di quelle vigenti nel quadro delle domande d'asilo all'estero" (FF 2010 3924).
2. È possibile pubblicare annualmente statistiche riguardo alle decisioni positive, suddivise per Paesi. Per il momento non sono invece disponibili statistiche concernenti le decisioni negative emanate dalle rappresentanze svizzere all'estero. Quanto alle decisioni negative emanate dall'UFM in seguito a un'opposizione, esistono soltanto statistiche stilate manualmente, che il Consiglio federale è disposto a pubblicare.
3. Secondo il citato studio del 19 dicembre 2013, 42 casi su 57 sono stati rifiutati dall'UFM (73 per cento), 6 sono stati accolti e 9 erano ancora pendenti al momento della pubblicazione dello studio.
La differenza rilevata nell'interpellanza è riconducibile al fatto che la rappresentanza svizzera trasmette una domanda di visto all'UFM in due situazioni differenti: o nutre dubbi quanto al rilascio di un visto umanitario (il che rappresenta la situazione più frequente) o emana una decisione preliminare positiva. Le decisioni preliminari positive emanate dalle rappresentanze svizzere all'estero sono di norma confermate dall'UFM.
Risposta del Consiglio federale.