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14.3638 · Interpellanza · 2014-06-20

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

L'articolo 25a capoverso 5 della legge federale sull'assicurazione malattie prevede che i cantoni disciplinino il finanziamento residuo nel settore delle cure ambulatoriali. Alla fine del 2013, ossia alla scadenza del termine per l'introduzione del nuovo sistema, non tutti i cantoni avevano adempiuto questa prescrizione. Quali misure intende adottare il collegio governativo per incitare i cantoni ad adempiere questo compito conferito loro dalla legge e rispettare così i loro obblighi?

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo la legge federale concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure entrata in vigore il 1° gennaio 2011, l'assicurazione obbligatoria delle cure-medico sanitarie presta un contributo alle cure, mentre i cantoni fissano la partecipazione degli assicurati entro i limiti previsti dalla legge e disciplinano il finanziamento residuo. Le disposizioni transitorie di tale legge prevedevano l'adeguamento delle tariffe e delle convenzioni tariffali agli importi fissati dal Consiglio federale entro il 31 dicembre 2013.

Le Commissioni della sicurezza sociale e della sanità hanno chiesto all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) di essere informate in merito all'attuazione da parte dei cantoni della nuova legislazione riguardante il finanziamento delle cure. Dei tre rapporti presentati dall'UFSP, quello del 3 ottobre 2013 (http://www.parlament.ch/f/dokumentation/berichte/berichte-legislativkommissionen/kommission-fuer-soziale-sicherheit-und-gesundheit-sgk/Documents/bericht-sgk-n-10-09-pflegefinanzierung-2013-10-03-f.pdf), basato su due sondaggi condotti uno tra i servizi cantonali della sanità pubblica e l'altro tra le organizzazioni dei fornitori di prestazioni, fa il punto sulle modalità di finanziamento residuo fissate in base alle specificità cantonali. Le differenze nella regolamentazione non costituiscono di per sé un problema: il legislatore, infatti, non ha voluto fissare nella legge come i cantoni devono disciplinare il finanziamento residuo, ma si è limitato a precisare che questi ultimi devono provvedere al suo disciplinamento, lasciando così un margine di manovra e autorizzando implicitamente regolamentazioni cantonali diverse.

Un intervento della Confederazione in materia di finanziamento residuo non sarebbe giuridicamente ammissibile. Tuttavia, questo problema è stato discusso a più riprese in Parlamento e i membri della Commissione della sicurezza e della sanità del Consiglio degli Stati hanno recentemente deciso di dare seguito all'iniziativa parlamentare Egerszegi-Obrist 14.417 che tematizza proprio questo aspetto. Entro l'inizio del 2015, il Consiglio federale presenterà un rapporto in risposta ai postulati Bruderer Wyss 12.4099 e Heim 12.4051, in cui esporrà le possibili soluzioni al problema del finanziamento residuo per le cure prestate a pazienti fuori dal cantone di domicilio (il mandato conferitogli nel postulato 12.4099 precisa che la soluzione deve essere analoga a quella applicata per le prestazioni complementari). Nel frattempo, proseguono le discussioni con i cantoni nel quadro del Dialogo sulla politica nazionale della sanità, al fine di trovare una soluzione che ottenga il loro consenso e sia conforme alla sistematica della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (RS 832.10). È pure prevista una valutazione del nuovo regime di finanziamento delle cure che consentirà di fare un bilancio critico e trasparente. I relativi lavori sono in corso.

Risposta del Consiglio federale.