14.3700 · Interpellanza · 2014-09-11
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Si torna a parlare di gas serra. Nel 2015 la Conferenza sul clima che si terrà a Parigi permetterà alla Svizzera di definire il contributo che il nostro Paese potrà fornire per affrontare un problema globale, che può essere risolto solo con un approccio globale. La Svizzera può fornire un contributo di tipo tecnologico. Considerata l'attualità dell'argomento, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:
Il Consiglio federale ha aumentato la tassa sul CO2 dal 1° gennaio 2014. Il motivo addotto per giustificare il rincaro a 60 franchi a tonnellata è il mancato raggiungimento dell'obiettivo fissato: la riduzione è stata infatti del 14,7 invece del 15 per cento. È vero che il grado di raggiungimento dell'obiettivo si situa nella fascia di imprecisione della statistica con cui lo si calcola? A quanto corrisponde l'imprecisione statistica? Come influiscono fattori quali le condizioni meteorologiche e la temperatura? La statistica non può essere contestata?
1. Secondo il meccanismo previsto dall'ordinanza sul CO2 la tassa aumenta automaticamente se il consumo finale di energia non diminuisce in misura sufficiente. È vero il fatto che la quantità di energia finale consumata supera la quantità venduta, ovvero che si consuma più energia di quanta ne sia stata acquistata e che ciò avviene da diversi anni? Perché il Consiglio federale non adegua l'ordinanza?
2. È ovvio che non si può consumare più energia di quanta ne sia disponibile. È vero che le statistiche sull'energia dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) indicano da anni che la quantità di olio da riscaldamento consumata supera quella venduta? Come è possibile? Non si dovrebbero invece utilizzare dati realistici?
3. È attualmente in corso un procedimento contro il recente aumento della tassa sul CO2. Perché l'UFAM prevede già un nuovo aumento senza neppure attendere i chiarimenti chiesti dai ricorrenti in merito alle basi di calcolo?
4. La tassa sul CO2 è stata aumentata a 60 franchi per tonnellata a partire dal 1° gennaio 2014, il che rappresenta 6,5 centesimi per litro di olio da riscaldamento. In che modo si calcolano gli effetti del rincaro? Come si garantisce la massima efficacia in termini di tonnellate di CO2 per ogni singolo franco?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La statistica globale dell'energia dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) costituisce la base statistica per il calcolo delle emissioni di CO2 legate al consumo energetico. Nel maggio 2014, detta statistica è stata sottoposta a una revisione nell'ambito dei seguenti punti: aggiornamento dei valori inerenti al potere calorifico di carburanti e combustibili fossili nonché di coke di petrolio, carbone fossile e lignite; considerazione di basi di dati aggiornate sulle perdite termiche per trasmissione di gas naturale; adeguamenti tecnici nell'ambito del consumo di olio da riscaldamento nonché adeguamento della tendenza relativa al consumo di olio da riscaldamento per consentire, a lungo termine, un bilanciamento fra la vendita e il consumo. L'ultimo punto sottoposto a revisione corregge il divario già menzionato tra l'evoluzione a lungo termine della vendita e quella del consumo di olio da riscaldamento fin dal 1980.
L'UFE ha pubblicato la revisione il 2 maggio 2014 insieme a rapporti tecnici dettagliati. Secondo la statistica del CO2 dell'UFAM, che è stata pubblicata il 14 luglio 2014 e si basa sui dati aggiornati della statistica globale dell'energia, l'obiettivo intermedio è tuttavia ancora ben lungi dall'essere stato raggiunto (cfr. risposta alla domanda 3).
2. In genere, la vendita di olio da riscaldamento nell'arco di un anno non corrisponde al relativo consumo. Questo perché i consumatori finali presenti su tutto il territorio svizzero dispongono di un volume cisterna che supera il consumo di un anno. Per questo motivo, la vendita può rivelarsi maggiore o minore del consumo anche per diversi anni. A breve termine, vale a dire nel corso di un anno, il consumo di olio da riscaldamento è determinato in larga misura dalle condizioni meteorologiche. Un clima freddo può implicare che il consumo si attesti ben al di sopra della vendita registrata. A lungo termine, tuttavia, il consumo totalizzato e la vendita totalizzata vengono bilanciati. La revisione della statistica globale dell'energia soddisfa questo bilanciamento sul lungo termine (dal 1978 al 2012).
3. Conformemente alla legge sul CO2 (SR 641.71), entro il 2020 le emissioni di gas serra devono essere ridotte del 20 per cento rispetto al livello registrato nel 1990. Uno strumento importante per centrare questo obiettivo di riduzione sancito dalla legge è la tassa sul CO2 sui combustibili. Il legislatore ha concesso al Consiglio federale la competenza di aumentare l'aliquota della tassa al massimo a 120 franchi a tonnellata di CO2 qualora gli obiettivi intermedi non vengano raggiunti (art. 29 della legge sul CO2). Il Consiglio federale ha definito le singole fasi di detto aumento nell'ordinanza sul CO2 (SR 641.711): fino al 2020, la tassa sul CO2 sarà aumentata automaticamente in tre fasi in caso di mancato adempimento di obiettivi intermedi definiti in precedenza (art. 94 dell'ordinanza sul CO2). Detti obiettivi fanno riferimento alle emissioni da combustibili sul territorio nazionale, corrette in base alle condizioni atmosferiche. Anche secondo le basi statistiche più recenti revisionate dall'UFE nel maggio 2014, il valore raggiunto nel 2012 era inferiore soltanto del 17,9 per cento, anziché del 21 per cento richiesto, a quello del 1990. Attualmente, pertanto, il Consiglio federale non vede alcuna ragione per allontanarsi dal sistema in vigore per l'aumento della tassa sul CO2.
4. La tassa sul CO2 è stata concepita quale tassa d'incentivazione e viene ridistribuita in larga misura; alla popolazione viene ridistribuita equamente pro capite e alle imprese in modo proporzione alla loro massa salariale. Un terzo delle entrate della tassa sul CO2 è destinato in modo vincolante al finanziamento del programma nazionale Edifici. Nel quadro del rapporto annuale, i cantoni competenti per l'esecuzione documentano l'efficacia in termini di tonnellate di CO2 per ogni singolo franco ricavato, inoltre rendono conto dei mezzi impiegati. Conformemente al compito sancito dalla legge, almeno due terzi degli aiuti finanziari del programma nazionale Edifici devono essere destinati a misure di risanamento.
Risposta del Consiglio federale.