14.3730 · Interpellanza · 2014-09-17
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Nel messaggio sul primo pacchetto di misure della 6a revisione AI, il Consiglio federale aveva espressamente promesso ai datori di lavoro che la protezione assicurativa delle diverse assicurazioni sociali in caso di lavoro a titolo di prova sarebbe stata regolamentata esplicitamente e che l'AI avrebbe assunto tutti i costi e gli obblighi normalmente assunti dagli imprenditori. Allo scopo aveva preconizzato adeguamenti nell'ambito della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF).
Il primo pacchetto di misure della 6a revisione AI è in vigore dal 1° gennaio 2012, ma la protezione assicurativa della LAINF è a tutt'oggi incompleta. È vero che in caso d'infortunio l'assicurazione malattie assume sussidiariamente i costi di cura, ma la copertura finanziaria (in particolare per cure di lunga durata) è soltanto marginale. La situazione è insoddisfacente poiché, di fatto, la copertura assicurativa di alcuni collaboratori è retta da regole diverse da quella di tutti gli altri. Questo è incomprensibile sia per i datori di lavoro che per gli stessi interessati e non favorisce certo l'integrazione, che dovrebbe essere un inserimento a tutti gli effetti nelle strutture aziendali.
Il 6 giugno 2014, il Consiglio federale ha aperto la consultazione sulla revisione parziale della LAINF, ma anche in questo progetto manca qualsiasi traccia di un adeguamento dell'assoggettamento delle persone collocate sul mercato primario ai fini della loro integrazione nel quadro di un lavoro a titolo di prova.
Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Non pensa che una regolamentazione omogenea della copertura assicurativa degli infortuni sia più semplice per gli imprenditori, più comprensibile per tutte le parti interessate e in fin dei conti anche più giovevole per l'integrazione?
2. Perché non coglie l'occasione offerta dalla revisione parziale della LAINF per regolamentare esplicitamente la protezione assicurativa in caso di lavoro a titolo di prova, come promesso nel messaggio sulla 6a revisione AI?
3. Che cosa pensa di una protezione LAINF per tutte le persone impegnate in provvedimenti di accertamento o integrazione in un'azienda?
4. Sono previste misure concrete per migliorare la protezione assicurativa LAINF delle persone sottoposte a provvedimenti d'integrazione o accertamento?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le persone che secondo la legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20) seguono una prima formazione professionale (art. 16 LAI) o una riformazione professionale (art. 17 LAI) e che in questo contesto svolgono un'attività in un'azienda sottostanno all'obbligo di assicurazione conformemente alla legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20) dato che sono considerate lavoratori ai sensi dell'articolo 1a LAINF. Le persone che invece partecipano a provvedimenti d'integrazione nel mercato del lavoro primario (provvedimenti di reinserimento, lavoro a titolo di prova) hanno uno statuto diverso. Se da un lato una copertura assicurativa unitaria contro gli infortuni sarebbe più semplice e comprensibile per tutti, dall'altro non promuoverebbe l'integrazione. Se dovessero sostenere anche il rischio d'infortunio delle persone partecipanti a provvedimenti d'integrazione nel mercato del lavoro primario, le aziende dovrebbero assumere, oltre al premio obbligatorio, anche il malus che deriverebbe in caso d'infortunio. Questa prospettiva scoraggia le aziende a dare a queste persone la possibilità di partecipare a tali provvedimenti.
2.-4. Dopo lunghe e controverse discussioni in Parlamento sull'introduzione, come provvedimento professionale, del lavoro a titolo di prova nel quadro della revisione 6a dell'AI, nella legge è stato sancito che questo provvedimento non crea un rapporto di lavoro e che pertanto la persona interessata non sottostà automaticamente alla LAINF. Il Consiglio federale, che rimane convinto della necessità di un disciplinamento legale, sta esaminando la possibilità di una protezione assicurativa contro gli infortuni per tutte le persone che partecipano a provvedimenti di accertamento e d'integrazione in un'azienda. Per non scoraggiare le aziende intenzionate a contribuire all'integrazione, è necessario trovare una soluzione che eviti loro il rischio di vedersi gravate da un eventuale malus. Il finanziamento dei premi deve pertanto essere assunto dall'assicurazione contro l'invalidità, così come già proposto nel quadro della revisione 6a dell'AI. La pertinente base legale dovrà dunque essere creata nel quadro della strategia AI attualmente in elaborazione. La protezione assicurativa LAINF per le persone che partecipano a provvedimenti d'integrazione sul mercato primario del lavoro potrebbe essere disciplinata a livello d'ordinanza. Per questa ragione non era necessario includere questo punto nella revisione parziale della LAINF del 19 settembre 2014.
Risposta del Consiglio federale.