14.3797 · Postulato · 2014-09-24
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto che esamini le incertezze derivanti dal diritto federale vigente e le possibilità di modificarlo per impedire il cumulo di prestazioni familiari concesse per i figli se uno dei genitori lavora per un'organizzazione internazionale in Svizzera.
Begründung
L'articolo 6 della legge federale sugli assegni familiari (LAFam) stabilisce che "per figlio è versato un solo assegno dello stesso tipo", fatto salvo il versamento della differenza tra i minimi legali previsti in due cantoni. Del resto, lo scopo principale dell'introduzione del registro degli assegni familiari, il 1° gennaio 2011, era proprio quello di impedire la riscossione di più assegni per lo stesso figlio.
A seguito dell'iniziativa parlamentare Fankhauser 91.411, è stato elaborato un progetto di legge che originariamente vietava il cumulo degli assegni familiari con le prestazioni versate da altri Stati o da organizzazioni internazionali. Il coniuge di una funzionaria internazionale dell'ONU non avrebbe quindi potuto far valere un diritto all'assegno, se la sua consorte avesse già beneficiato di una prestazione familiare versata dall'organizzazione in questione. Nella versione finale del progetto di legge questa disposizione è stata stralciata per evitare possibili casi di rigore nelle relazioni con altri Paesi. Da allora, il cumulo di assegni familiari nei rapporti tra la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione europea è stato regolamentato, ma il coordinamento tra gli assegni familiari e le prestazioni versate dalle organizzazioni internazionali in Svizzera continua a non essere disciplinato dal diritto federale.
In una sua recente decisione (DTF 8C_223/2013) il Tribunale federale si è fondato proprio su questo "silenzio" della legge per accordare al coniuge di una funzionaria internazionale il diritto agli assegni familiari completi, con la motivazione che le indennità per i figli versate dall'ONU e gli assegni familiari secondo il diritto svizzero non sono dello stesso genere, benché abbiano lo stesso scopo.
La nuova giurisprudenza provocherà costi supplementari in alcuni casi considerevoli per gli assegni familiari. Nel cantone di Ginevra (dove risiedono tre quarti dei funzionari internazionali) i costi di questi assegni, finanziati esclusivamente dai datori di lavoro, potrebbero aumentare di diverse decine di milioni di franchi l'anno. E questo nonostante le prestazioni familiari erogate dall'ONU siano generose e dessero finora diritto al versamento di un importo differenziale rispetto agli assegni versati dal cantone di Ginevra.
Alle prese con una situazione giuridica simile, il Belgio ha deciso di risolvere il problema vietando il cumulo di prestazioni familiari. Pur non creando disparità di trattamento ai sensi della legge, la giurisprudenza svizzera ne crea una in relazione all'importo complessivo accordato ai genitori per il mantenimento del figlio, il che non rispecchia di certo la volontà del legislatore. In effetti, ogni bambino residente in Svizzera dovrebbe dare diritto a un assegno - il che non è ancora il caso! - ma solo a uno.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.