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14.3856 · Interpellanza · 2014-09-25

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Soprattutto nelle regioni di frontiera un numero sempre maggiore di persone provenienti dall'estero commercia ai mercati (p. es. mercati alimentari o di artigianato).

Le polizie del commercio dei comuni rilasciano autorizzazioni per l'utilizzo commerciale o ideale del suolo pubblico (p. es. una bancarella del mercato) di norma a condizione che siano rispettate le disposizioni previste dal diritto in materia di stranieri. I comuni non verificano tuttavia sistematicamente il rispetto di tali condizioni al momento del rilascio dell'autorizzazione per la posa di bancarelle. In vari cantoni si suppone che alcuni commercianti violino continuamente le disposizioni in materia di stranieri. Vi sono persone provenienti dall'estero che commerciano ai mercati senza disporre dei necessari permessi di diritto in materia di stranieri.

Per quanto riguarda il controllo dei permessi del diritto in materia di stranieri da parte dei comuni e dei cantoni, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Corrisponde al vero che un Comune che rilascia a uno straniero un'autorizzazione di polizia economica per l'utilizzo del suolo pubblico nell'ambito dell'uso comune accresciuto non è obbligato a verificare il rispetto delle condizioni previste?

2. Se il comune non è tenuto alla verifica, quale servizio ne è incaricato? Ha senso coordinare tali verifiche con il rilascio dell'autorizzazione?

3. Secondo il diritto in materia di stranieri, si è in presenza di lavoro nero tra l'altro se un cittadino straniero esercita un'attività lucrativa non autorizzata. Lo stesso vale anche se un'autorità comunale rilascia un'autorizzazione per l'utilizzo dello spazio pubblico nell'ambito dell'uso comune accresciuto a uno straniero che non è autorizzato a commerciare al mercato?

4. Secondo il diritto vigente un'autorità comunale può essere chiamata a rispondere se rilascia autorizzazioni di questo tipo in violazione della legge o ignorando volutamente la legge?

5. Il Consiglio federale ritiene possibile rivalersi su un comune?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. In virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), i cittadini degli Stati membri dell'UE-25 o dell'AELS non necessitano di un permesso per stranieri se la loro attività non supera tre mesi o 90 giorni lavorativi per anno civile. Sottostanno tuttavia a un obbligo di annuncio, il cui rispetto è verificato dalle commissioni tripartite. Soltanto i cittadini di Romania e Bulgaria (UE-2) e di Paesi terzi sottostanno a un obbligo di permesso per stranieri, il cui rispetto è controllato dalla competente autorità cantonale.

Di norma il rilascio di un'autorizzazione di polizia economica per l'utilizzo del suolo pubblico nell'ambito dell'uso comune accresciuto è retto dal diritto comunale ed è pertanto esaminato dalle autorità comunali. In linea di massima non è compito delle polizie del commercio controllare, al momento di rilasciare un'autorizzazione per uso comune accresciuto, anche le condizioni previste dal diritto degli stranieri per il soggiorno in Svizzera. Una tale normativa non sarebbe adeguata anche perché comporterebbe doppioni.

3. Conformemente alla legge federale contro il lavoro nero (LLN; RS 822.41) si è in presenza di lavoro nero in caso di inosservanza degli obblighi di annuncio e di autorizzazione previsti dal diritto in materia di stranieri. Per la LLN è tuttavia irrilevante se sia stata rilasciata un'autorizzazione per l'utilizzo dello spazio pubblico. Gli organi cantonali di controllo verificano l'osservanza degli obblighi di annuncio e di autorizzazione conformemente al diritto in materia di assicurazioni sociali, stranieri e imposte alla fonte (art. 6 LLN). L'elusione della procedura di permesso di diritto degli stranieri da parte di cittadini di Stati terzi adempie la fattispecie dell'attività lucrativa senza autorizzazione e può comportare, in casi gravi, un allontanamento o la pronuncia di un divieto d'entrata. Dato che nel caso dei cittadini dell'UE-25 e dell'AELS il soggiorno per l'esercizio di un'attività lucrativa di breve durata non sottostà all'obbligo di permesso, un'eventuale violazione delle disposizioni del diritto in materia di stranieri è limitata sostanzialmente all'inosservanza delle prescrizioni in materia di annuncio. Gli organi cantonali di controllo del lavoro nero verificano l'osservanza degli obblighi di annuncio e di autorizzazione previsti dal diritto in materia di stranieri e comunicano le violazioni alle autorità migratorie cantonali, che adottano le sanzioni del caso.

4./5. In linea di principio le autorizzazioni per la posa di bancarelle sul suolo pubblico possono essere rilasciate dai comuni indipendentemente dal controllo del rispetto dell'obbligo di permesso o di annuncio (cfr. domanda 1). Di conseguenza, in tale contesto la Confederazione non può chiamare direttamente i comuni a rispondere né può rivalersi su di loro.

Risposta del Consiglio federale.