Per un uso coerente della lingua ufficiale del luogo della costruzione nell'aggiudicazione di commesse pubbliche
14.3870 · Interpellanza · 2014-09-25
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. Il Consiglio federale ritiene che in virtù dell'articolo 22 della legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub; RS 172.056.1) nella procedura di aggiudicazione di commesse edili eventuali prescrizioni sulla lingua del contratto come pure su una determinata lingua ufficiale da usare sul cantiere dovrebbero rientrare nei criteri di idoneità di cui all'articolo 9 LAPub, nelle specificazioni tecniche secondo l'articolo 12 LAPub oppure nei "requisiti" secondo l'articolo 16a capoverso 3 dell'ordinanza sugli acquisti pubblici (OAPub; RS 172.056.11) e che di conseguenza dovrebbero essere esposte nel bando e nella documentazione del bando? Oppure ritiene che al riguardo si tratti di una questione di diritto privato che deve essere disciplinata contrattualmente tra il committente e il mandatario a procedura di aggiudicazione conclusa?
2. In quest'ultimo caso, il Consiglio federale sarebbe disposto ad adottare misure per garantire che per commesse edili e relative forniture nonché servizi nell'ambito di progetti di costruzione, la lingua usata nel contratto e sul cantiere corrisponda alla lingua ufficiale del luogo della costruzione (ad es. mediante l'inserimento di questo requisito nelle condizioni generali della Confederazione)?
3. Secondo il Consiglio federale sarebbe necessario adeguare eventuali basi legali per tenere conto di questa richiesta? È disposto a presentare proposte in questo senso nell'ambito della prevista revisione di legge?
Stellungnahme des Bundesrates
Nella misura in cui ha la libertà di stabilire i requisiti linguistici, la Confederazione sfrutta anche questa possibilità. Questo concerne principalmente le procedure di aggiudicazione. Anche con la riveduta legislazione in materia di acquisti pubblici in futuro i bandi di concorso e le aggiudicazioni di commesse edili dovrebbero essere pubblicati (almeno) nella lingua ufficiale del luogo della costruzione. Nel quadro della corrente revisione della citata legislazione è inoltre previsto che nei bandi figurino la lingua o le lingue della procedura e dell'offerta. Sempre nell'ambito di tale revisione, il Consiglio federale esaminerà in quale misura potrà essere attuata la richiesta dell'autrice dell'interpellanza. Al riguardo si dovrà tenere conto della parità di trattamento degli offerenti di altre regioni linguistiche.
Risposta del Consiglio federale.