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14.3980 · Mozione · 2014-09-26

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di rafforzare le competenze della Commissione federale contro il razzismo (CFR) conferendole diritti di parte, ai sensi dell'articolo 104 capoverso 2 del Codice di procedura penale, nelle procedure che si fondano sull'articolo 261bis del Codice penale.

Begründung

La CFR è stata istituita nell'agosto del 1995 in adempimento della Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale. Malgrado la revisione del suo statuto, l'anno scorso, la CFR manca purtroppo ancora d'indipendenza e le sue funzioni restano molto limitate. Il quinto rapporto della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI), pubblicato nel settembre del 2014, punta d'altronde il dito su queste carenze e raccomanda alle autorità svizzere di estendere le competenze della CFR.

La presente mozione permette di tenere conto delle raccomandazioni dell'ECRI senza per questo modificare sostanzialmente le competenze della CFR. L'articolo 14 del Codice di procedura penale prevede infatti, al capoverso 2, la possibilità per la Confederazione e i cantoni di "conferire pieni o limitati diritti di parte ad altre autorità cui spetta la tutela di interessi pubblici".

Questo risponderebbe d'altronde perfettamente al mandato della CFR e permetterebbe di risolvere un problema importante con il quale sono confrontate attualmente le vittime di razzismo. In effetti, in caso di razzismo, spesso non c'è la possibilità di ricorrere contro una decisione di non luogo a procedere, di non entrata in materia o di rinuncia a procedere all'indagine. Al momento nessuna organizzazione ne ha la competenza.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La richiesta dell'autore della mozione è condivisibile nella misura in cui mira a un'applicazione uniforme della norma penale, fondamentale per l'efficacia della protezione dalla discriminazione razziale. L'inserzione delle pertinenti sentenze nell'ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali (RS 312.3) ne prova l'importanza per la sicurezza nazionale ed è funzionale a un'applicazione coerente ed efficace della norma. Dall'analisi delle sentenze comunicate alla Commissione federale contro il razzismo (CFR) emerge tuttavia che l'articolo 261bis del Codice penale (CP; RS 311.0) non è interpretato in modo uniforme e che esistono forti differenze tra i cantoni per quanto riguarda le decisioni di non luogo a procedere e di non entrata in materia.

Il diritto vigente fornisce strumenti per garantire che la legislazione sia applicata in modo uniforme: a livello cantonale devono provvedervi i pubblici ministeri superiori o generali che, a questo scopo, possono emanare istruzioni per i pubblici ministeri subordinati e impugnare sentenze e decisioni dinanzi all'istanza cantonale superiore. A livello federale il pubblico ministero della Confederazione può ricorrere al Tribunale federale per assicurare una giurisprudenza unitaria. Secondo l'articolo 81 capoverso 2 della legge sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), il pubblico ministero della Confederazione è legittimato a ricorrere se il diritto federale prevede che la decisione deve essergli comunicata o deve essere comunicata a un'altra autorità federale. È questo il nostro caso. Date queste premesse, un rafforzamento delle competenze della CFR non sembra necessario.

Occorre inoltre considerare la concezione vigente del conferimento di diritti di parte ad autorità. Secondo l'articolo 104 capoverso 2 del Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0), la Confederazione e i cantoni possono conferire pieni o limitati diritti di parte ad altre autorità cui spetta la tutela di interessi pubblici. La nozione di autorità dell'articolo 104 capoverso 2 CPP comprende tutti gli organi che esercitano funzioni statali in virtù di una sovranità accordata dal diritto vigente (cfr. DTF 114 IV 34 consid. 2; Basler Kommentar zur Strafprozessordnung, Basilea 2011, Henriette Küffer, art. 104 n. 26 con rimandi).

Dalla sistematica dell'articolo 104 CPP emerge tuttavia, che un'autorità ai sensi dell'articolo 104 capoverso 2 deve essere dotata di sovranità, in particolare deve essere autorizzata ad emanare decisioni. La CFR è una commissione extraparlamentare e ha la funzione di dare pareri e preparare progetti (commissione consultiva; art. 8a cpv. 2 dell'ordinanza sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione, OLOGA; RS 172.010.1). Ha inoltre il compito di monitorare l'applicazione della norma penale contro la discriminazione razziale. Non emana tuttavia decisioni e non costituisce pertanto un'autorità ai sensi dell'articolo 104 capoverso 2 CPP. Non possono quindi esserle conferiti diritti di parte nelle procedure penali in virtù dell'articolo 104 capoverso 2 CPP.

La CFR può per altro già denunciare casi fornendo così un importante contributo all'applicazione unitaria della norma penale contro la discriminazione razziale. Il Consiglio federale ritiene che questa concezione si sia finora dimostrata valida.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.