14.4053 · Mozione · 2014-12-03
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di esaminare quale base legale potrebbe essere creata affinché le cassette di sicurezza di banche, intermediari finanziari e imprese non assoggettate alla legge sul riciclaggio di denaro non possano più servire a nascondere alle autorità fiscali svizzere ed estere il denaro non dichiarato o riciclato. Il governo è incaricato di verificare in che modo, in caso di sospetto di violazione della legislazione doganale o tributaria, il contenuto delle cassette di sicurezza di banche, intermediari finanziari e imprese non assoggettate alla legge sul riciclaggio di denaro possa essere bloccato e come si possa abolire l'informazione preliminare dei clienti. La procedura dovrà essere adeguata a quella applicabile in caso di sospetto di riciclaggio di denaro. La Confederazione dovrà anche impegnarsi affinché le corrispondenti misure siano introdotte contemporaneamente sul piano internazionale.
Begründung
Nelle cassette di sicurezza di banche, intermediari finanziari e imprese non assoggettate alla legge sul riciclaggio di denaro i clienti possono depositarvi oggetti di valore di cui solo loro sono a conoscenza. Gli offerenti delle cassette di sicurezza non conoscono il loro contenuto e non possono nemmeno aprirle in assenza del cliente. Se i clienti esteri o svizzeri vi hanno depositato averi non dichiarati, il pericolo che qualcuno ne venga a conoscenza è esiguo. Le banche, ad esempio, nel quadro di una domanda di assistenza amministrativa, possono comunicare l'esistenza di una cassetta di sicurezza, ma non possono fornire alcuna indicazione sul loro contenuto. In caso di assistenza amministrativa, la banca ne informa il cliente. Di conseguenza i clienti hanno la possibilità di far sparire senza tracce dalle cassette di sicurezza eventuali averi non dichiarati. Attualmente nelle leggi sui mercati finanziari non esistono disposizioni legali riguardanti le cassette di sicurezza. Occorre dunque creare la base legale per impedire di sottrarre al fisco svizzero ed estero averi non dichiarati depositati in cassette di sicurezza. Una simile base legale non è solo nell'interesse del fisco svizzero, ma migliora e rafforza anche la lotta contro la criminalità organizzata. Da un lato, la Svizzera deve prestare assistenza amministrativa e giudiziaria e, dall'altro, si deve impegnare affinché queste misure vengano introdotte contemporaneamente sul piano internazionale.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo l'articolo 305bis CP chiunque si rende colpevole della fattispecie penale del riciclaggio di denaro è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Ciò vale quindi anche per chi dà e prende in locazione una cassetta di sicurezza. Nel quadro dell'attuazione delle raccomandazioni rivedute del GAFI, il Parlamento ha modificato questa disposizione nella sessione invernale del 2014 affinché anche in futuro i delitti fiscali qualificati (frode fiscale per un importo superiore ai 300 000 franchi per periodo fiscale) siano considerati reati preliminari al riciclaggio di denaro. Con l'introduzione del reato preliminare in materia fiscale, la Svizzera adempie gli obblighi internazionali vigenti in questo ambito. Va anche osservato che attualmente non esistono standard internazionali sull'impiego delle cassette di sicurezza.
Contrariamente ai conti bancari, le cassette di sicurezza contengono di norma prevalentemente documenti e altri oggetti di valore, conformemente allo scopo cui sono destinate, e non denaro non dichiarato. Una base legale che permetta di controllarne il contenuto dovrebbe tenere conto dei diritti della personalità degli interessati. Persino nell'ambito di un procedimento penale le perquisizioni possono essere eseguite soltanto se disposte dalle autorità penali (art. 241 CPP). Anche gli intermediari finanziari sottoposti alla legge sul riciclaggio di denaro (LRD) soggiacciono all'obbligo di comunicazione se sanno o hanno il sospetto fondato che i valori patrimoniali sono oggetto di riciclaggio di denaro. Secondo il diritto vigente, soltanto in questo caso essi devono bloccare, nel rispetto del divieto d'informazione, i valori patrimoniali loro affidati (art. 9-10a LRD). In virtù delle modifiche della LRD ai sensi delle raccomandazioni del GAFI, il blocco dei valori patrimoniali è ammesso soltanto dopo che l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) ne ha dato comunicazione all'autorità di perseguimento penale.
Il Consiglio federale è a conoscenza della situazione descritta. La questione è attualmente in esame. Il Consiglio federale intende attendere l'esito dei chiarimenti per decidere su tale base se completare il disciplinamento del riciclaggio di denaro oppure adottare ulteriori misure.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.