14.4245 · Interpellanza · 2014-12-12
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Negli ultimi anni, la passione per gli sport di montagna, all'aria aperta e nella natura ha registrato un forte aumento. L'attaccamento alla natura degli Svizzeri è un aspetto apprezzabile. Parallelamente, la carta della Svizzera tende però a trasformarsi in un mosaico assai fitto di riserve naturali, parchi naturali, bandite, zone di nidificazione, inventari di vario genere, zone di tranquillità per la fauna selvatica, ecc. La volontà di sensibilizzare e di proteggere in modo intelligente e ponderato si è rapidamente trasformata in un numero eccessivo di disposizioni poliziesche e liberticide che impediscono l'accesso alla montagna a professionisti (guide alpine, accompagnatori, piloti d'elicottero), alpinisti, scalatori, escursionisti, freerider, ciclisti con rampichino, fotografi di animali e cacciatori.
Invito quindi il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Il Consiglio federale intende effettuare una revisione critica e completa delle diverse zone di protezione?
2. Quali criteri sono applicati per le decisioni di protezione per quanto riguarda la proporzionalità, la necessità e l'adeguatezza all'obiettivo?
3. Per la ponderazione degli interessi, il governo tiene sufficientemente conto anche di altre cerchie interessate oltre a quelle interessate esclusivamente agli obiettivi di protezione?
4. È possibile auspicare una definizione delle zone di tranquillità invernale più mirata, senza mettere sotto protezione fasce di territorio immense dalle quali è escluso l'uomo?
5. Più concretamente, che cosa intende fare il Consiglio federale per riorientare lo zelo protettore e liberticida dell'Ufficio federale dell'ambiente verso una politica volta al rispetto della natura e dell'uomo?
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è consapevole del fatto che negli ultimi anni i conflitti di interesse fra utilizzazione e protezione del paesaggio sono aumentati a causa soprattutto della crescente pressione esercitata da chi pratica sport o attività fisica. L'impressione che le limitazioni del libero accesso al paesaggio siano diventate eccessive a causa delle esigenze di protezione della natura è quindi comprensibile ma errata. Soltanto il 10 per cento circa della superficie alpina o prealpina della Svizzera è soggetta a un'utilizzazione limitata durante il semestre invernale (la zona centrale del parco nazionale, le bandite federali di caccia, le zone di tranquillità cantonali per la fauna selvatica delimitate giuridicamente). Questa superficie in cui la fauna ha la priorità ospita inoltre circa 600 piste per escursioni con gli sci e percorsi per racchette da neve. Le limitazioni all'utilizzazione turistica estiva, come ad esempio per la pratica della roccia o del rampichino, si applicano soltanto nel parco nazionale, nelle riserve naturali - la cui superficie è prevalentemente esigua - e in una piccola parte delle zone di tranquillità per la fauna selvatica. Non si può quindi affermare che all'uomo venga negato l'accesso alla natura. Le misure di protezione mirano piuttosto a indirizzare l'utilizzazione per scopi turistici e del tempo libero.
1. Tra le misure di attuazione della Strategia biodiversità Svizzera vi è l'elaborazione di un catalogo di criteri volto a uniformare le diverse categorie di zone di protezione.
2./3. La delimitazione di zone protette d'importanza nazionale si basa su inventari elaborati secondo criteri scientifici, che a loro volta si allineano agli obiettivi definiti nelle basi giuridiche. Le bandite federali risalgono alla prima legge federale sulla caccia del 1875, che incaricava i cantoni di mettere sotto protezione vasti spazi vitali destinati agli ungulati selvatici. Le zone di tranquillità della fauna selvatica sono delimitate dai cantoni e l'accesso alle stesse è limitato per lo più soltanto d'inverno. La delimitazione di parchi naturali si basa su pianificazioni e votazioni popolari nei comuni. I parchi naturali non conoscono limitazioni d'accesso.
Il coinvolgimento di gruppi d'interesse nell'ambito della delimitazione di zone protette e dell'elaborazione di obiettivi e misure riferiti in modo specifico a un oggetto è di competenza dei cantoni. Il Consiglio federale raccomanda ai cantoni di coinvolgere per tempo, nel quadro di un processo partecipativo, oltre agli uffici federali competenti, non solo la popolazione e i rappresentanti d'interessi direttamente coinvolti, bensì in particolare anche i proprietari di fondi o le persone che amministrano proprietà fondiarie.
4. Nell'ambito della revisione della LCP del 1986, il Consiglio federale ha definito la "protezione della selvaggina contro i disturbi da parte dell'uomo" come uno dei punti centrali del progetto (art. 7 cpv. 3 del messaggio concernente la LCP, FF 1983 II 1169). L'attuazione concreta della protezione della fauna selvatica è di competenza dei cantoni (art. 7 cpv. 4 LCP). Da questa delega di competenza esplicitata nella LCP non deriva tuttavia nessun obbligo diretto per i cantoni a delimitare zone di tranquillità per la fauna selvatica. Per questo motivo, il Consiglio federale ha stabilito con una formulazione potestativa nell'articolo 4bis capoverso 1 dell'ordinanza federale sulla caccia (OCP; RS 922.01) che, a seconda delle circostanze e in ossequio al principio di proporzionalità, possono essere applicate anche altre misure oltre alla definizione delle zone di tranquillità. In questo senso, i cantoni dispongono del potere discrezionale necessario per adempiere al loro obbligo di proteggere sufficientemente la fauna selvatica dai disturbi. Le esperienze maturate in diversi cantoni dimostrano tuttavia che le zone di tranquillità per la fauna selvatica sono particolarmente idonee per risolvere al meglio i conflitti tra le esigenze di tranquillità della fauna selvatica e l'evoluzione attuale del settore dello sport ricreativo.
5. Nell'adempimento dei suoi compiti, l'Ufficio federale dell'ambiente tiene conto del diritto federale vigente, dell'obbligo di proporzionalità e del principio secondo cui gli interessi conflittuali in materia di protezione e di utilizzazione devono essere valutati in modo esaustivo e ponderati.
Risposta del Consiglio federale.