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15.1052 · Interrogazione · 2015-06-18

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Diverse migliaia di persone in Svizzera sono portatrici di una protesi. Le protesi sono strettamente connesse agli sviluppi tecnologici, così come il loro costo e i benefici che ne derivano per i loro utenti. A volte, il collegamento tra l'evoluzione menzionata e il finanziamento di questi mezzi ausiliari da parte delle assicurazioni sociali pone dei problemi.

A titolo esemplificativo, nella maggior parte dei casi succede che l'AI e la SUVA rifiutino di finanziare una protesi con microprocessore, quando invece negli altri Paesi europei gli invalidi vi hanno diritto. Inoltre, nei rari casi in cui viene presa a carico, la protesi fornita è un modello risalente alla fine degli anni 1990, che non corrisponde più agli standard tecnologici attuali. Un altro problema è che, malgrado la flessione dell'euro, l'importatore delle protesi tedesche C-Leg e Genium (ovvero la società Ottobock) rifiuta di abbassare il prezzo dei suoi prodotti. Apparentemente l'UFAS non ha intenzione di intervenire.

Chiedo quindi al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. Con quali argomenti e su quali basi l'UFAS motiva il suo atteggiamento molto restrittivo nel definire le protesi rimborsabili? La sua posizione si fonda su analisi e valutazioni scientifiche, considerato che è in gioco un plusvalore di qualità per i portatori delle protesi attualmente non rimborsate?

2. Dando priorità al criterio "costo" (rimborso delle protesi meno care) non si rischia di penalizzare gli assicurati, imponendo loro mezzi ausiliari di vecchia generazione?

3. Questa prassi non genera delle disparità di trattamento tra gli assicurati, dato che la qualità delle prestazioni (la scelta della protesi) è determinata dal reddito?

4. Non sarebbe più saggio intervenire presso tutti gli importatori di mezzi ausiliari affinché determino i prezzi tenendo conto dell'andamento del corso dell'euro? Quanto si potrebbe risparmiare con un intervento di questo tipo?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'assicurazione invalidità (AI) prende a carico i mezzi ausiliari, se questi permettono di migliorare la capacità al guadagno o l'autonomia dell'assicurato. Il diritto ai mezzi ausiliari è accordato solo se questi sono di tipo semplice, adeguato ed economico (articolo 2 capoverso 4 dell'ordinanza del DFI sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità, OMAI; RS 831.232.51).

Gli uffici AI applicano i criteri per la presa a carico a ogni singolo caso e a prescindere dal tipo di protesi, con l'aiuto dei servizi medici regionali per le questioni di natura medica e della Federazione svizzera di consulenza sui mezzi ausiliari per persone andicappate e anziane per le questioni di tipo tecnico. La situazione personale dell'assicurato viene valutata in modo approfondito al fine di proporgli la soluzione più adatta ai suoi effettivi bisogni. In particolare, è tenuto conto del suo stato di salute fisica e psichica, del suo grado di mobilità, della sua volontà, della sua sicurezza e delle sue attività lavorative e private.

2. Sebbene l'applicazione dei criteri di semplicità, adeguatezza ed economicità imponga all'assicurazione di prendere a carico la prestazione più adeguata proposta al prezzo migliore, non è il criterio dell'economicità ad essere quello determinante. L'assicurato ha infatti diritto anche al rimborso di mezzi ausiliari costosi se, a causa della sua invalidità, ne ha bisogno per spostarsi (art. 21 cpv. 2 della legge federale sull'assicurazione invalidità; RS 831.20). Inoltre, i mezzi ausiliari vengono costantemente migliorati e non ne esistono di vecchia generazione, dato che questi ultimi non sono più disponibili sul mercato. A titolo esemplificativo, la protesi "C-Leg" risalente agli anni 1990 è stata adattata più volte e ora corrisponde agli standard tecnologici attuali.

3. Il criterio dell'economicità è l'espressione del principio di proporzionalità vigente per la presa a carico delle prestazioni nell'ambito delle assicurazioni sociali, che prevede la parità di trattamento per tutti gli assicurati a prescindere dalla situazione economica specifica del singolo individuo. Se tuttavia l'assicurato non ritiene adeguata la soluzione offerta dall'AI e desidera un modello più costoso, la differenza di prezzo è a suo carico (art. 2 cpv. 4 OMAI).

4. I prezzi delle protesi e dei loro adattamenti vengono fissati d'intesa tra le assicurazioni sociali (assicurazione contro gli infortuni, RS 832.20; AI; assicurazione militare, RS 833.1) e l'associazione svizzera dei tecnici in ortopedia (Association suisse des techniciens en orthopédie). Attualmente è in fase di negoziazione un nuovo contratto, che entrerà in vigore nel 2016. In questo contesto, i produttori e i rivenditori che desiderano che una di queste tre assicurazioni prenda a carico una determinata protesi avranno la possibilità di presentarla (descrizione, studio neutrale sull'efficacia, prezzo) alla commissione tariffaria che deciderà in merito. Questa procedura crea una certa concorrenza che produce effetti positivi sui prezzi. Le tariffe dei prodotti possono inoltre abbassarsi quando scadono i relativi brevetti. Per esempio, il prezzo della protesi "C-Leg" della società Ottobock è sceso del 20 per cento circa da quando il modello non è più protetto da brevetto e sono arrivati sul mercato prodotti simili. Al momento non è possibile stimare il risparmio che potrebbe essere generato in questo modo.

Il Consiglio federale ritiene che la situazione attuale permetta di garantire agli assicurati protesi adeguate e moderne al miglior prezzo, e che non sia dunque necessario intervenire con misure particolari. D'altro canto condivide il parere dell'autore dell'interrogazione, secondo cui l'AI dovrebbe beneficiare del risparmio prodotto dalla svalutazione dell'euro, e ritiene che l'amministrazione dovrebbe tener conto di questo obiettivo nel quadro dei negoziati in corso.

Risposta del Consiglio federale.