15.3039 · Postulato · 2015-03-04
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di stilare un rapporto che illustri le misure necessarie per meglio proteggere le persone accusate ingiustamente e rafforzare il diritto alla presunzione d'innocenza, introducendo le nuove clausole seguenti:
1. un'inchiesta accelerata che permetta di constatare false accuse ad esempio entro 30 giorni;
2. una protezione dal licenziamento e dalla revoca di mandati in favore dell'accusato durante l'inchiesta accelerata;
3. pene più severe e maggiori obblighi di indennizzo in caso di false accuse.
Begründung
Non sono soltanto i casi come quelli, ad esempio, di due consiglieri di Stato di Zugo, di un consigliere nazionale argoviese o di un presidente della Repubblica federale tedesca che mostrano in maniera esemplare come è possibile, avanzando una falsa accusa o addirittura soltanto ipotizzando un comportamento scorretto, rovinare personaggi pubblici. Anche in ambito civile vi sono innumerevoli casi di false accuse che distruggono esistenze intere. Da tempo il principio della presunzione di innocenza, seppure sancito nella legge, non ha più, all'atto pratico, alcun significato per gli interessati. L'innocenza è constatata quando il posto di lavoro o il mandato sono irrimediabilmente persi, il che in molti casi è deplorato da tutte le parti. In futuro la legge dovrà proteggere meglio le persone accusate ingiustamente.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
I personaggi pubblici nei confronti dei quali sono mosse accuse possono essere soggetti a una forte pressione mediatica. Il diritto può risolvere solo parzialmente i problemi risultanti, nonostante la presunzione d'innocenza e altre disposizioni a tutela degli accusati.
1. Conformemente all'articolo 5 del Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0), le autorità inquirenti sono tenute a portare avanti i procedimenti penali senza ritardi. Devono esaminare con la medesima cura le circostanze a carico e a discarico (art. 6 CPP). Proprio in casi complessi è possibile che il sospetto di una falsa accusa sorga soltanto dopo l'assunzione di numerose prove (p. es. dopo intercettazioni telefoniche) o in casi estremi addirittura soltanto in sede dibattimentale o ricorsuale. Inoltre, una falsa accusa può essere dimostrata soltanto - e non sempre - dopo ulteriori indagini, ragione per cui una condanna entro un breve e rigido lasso di tempo è irrealistica. Prevedere un termine per la condanna non è pertanto una soluzione né praticabile e adeguata né nell'interesse dell'accertamento della verità.
2. Nel diritto del lavoro, per il Tribunale federale un licenziamento è abusivo se si fonda su fatti contestati e non comprovati. Anche un licenziamento senza preavviso è in linea di massima ingiustificato se basato su un semplice sospetto. Di conseguenza, il datore di lavoro deve effettuare accertamenti approfonditi prima di adottare provvedimenti nei confronti di un lavoratore accusato. In caso di rapporto di mandato, l'articolo 404 del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220) permette di disdire in qualsiasi momento il contratto. In caso di disdetta intempestiva, ossia non giustificata da un motivo importante, vi è tuttavia l'obbligo di risarcire il danno arrecato (art. 404 cpv. 2 CO). I giudici determinano se la promozione dell'accusa nei confronti del mandatario costituisce un motivo di disdetta importante per il mandante.
Queste regole proteggono pertanto l'accusato, a prescindere che sia un lavoratore o un mandatario. La ponderazione degli interessi prescritta permette di tenere parimenti conto degli interessi dei datori di lavoro e dei mandanti. Va pure menzionato l'interesse a indurre i lavoratori a segnalare un sospetto motivato senza temere sanzioni.
3. Una falsa accusa costituisce una violazione della personalità ai sensi dell'articolo 28 del Codice civile (CC; RS 210). L'interessato può chiedere di vietare o far cessare una violazione oppure di accertarne l'illiceità (art. 28a cpv. 1 CC). È previsto anche il risarcimento del danno subito, riparazione morale inclusa (art. 28a cpv. 3 in combinato disposto con l'art. 41 segg. CO). Siccome il danno deve essere risarcito integralmente, un aumento delle indennità dovute implicherebbe il versamento di un risarcimento a titolo punitivo. Non sarebbe appropriato introdurre, in quest'unico caso particolare, un tale istituto, estraneo al diritto svizzero.
La personalità di un accusato è tutelata anche nel diritto penale vigente: in caso di falsa accusa sono applicabili anzitutto le disposizioni relative ai reati contro l'amministrazione della giustizia (art. 303 segg. CP; RS 311.0). In caso di denuncia mendace (art. 303 CP) è comminata una pena detentiva fino a vent'anni - di gran lunga più severa di quella prevista per tutti gli altri reati contro l'amministrazione della giustizia. Anche la dottrina critica la pena comminata, ritenendola decisamente troppo elevata. Le informazioni sui procedimenti penali sono in linea di massima segrete (cfr. art. 69, 73 e 74 CPP). Se giungono al pubblico si è spesso in presenza di una violazione del segreto d'ufficio secondo l'articolo 320 CP.
Il Consiglio federale non constata pertanto alcuna lacuna nel diritto vigente. Il rapporto chiesto nel postulato non apporterebbe nuove conoscenze ed è pertanto inutile.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.