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15.3099 · Interpellanza · 2015-03-11

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Attualmente, molti proprietari di edifici non possono procedere a lavori d'isolamento per via della protezione degli edifici o degli insediamenti. Se è comprensibile che la ristrutturazione dei beni culturali d'importanza nazionale o regionale avvenga con la massima ponderazione, si stenta però a capire perché debba essere impedita la ristrutturazione di altri edifici.

Uno dei punti principali della strategia energetica è il risparmio energetico. Sarebbe dunque controproducente impedire ai proprietari immobiliari di effettuare questi indispensabili risanamenti. Anzi, le procedure dovrebbero essere semplificate.

Pertanto, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Per evitare che i lavori d'isolamento degli involucri degli edifici vengano bloccati, sarebbe possibile introdurre un articolo simile al 32a dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT) concernente la procedura di posa dei pannelli solari? Il nuovo articolo dovrà stabilire che i lavori d'isolamento termico degli involucri degli edifici sottostanno soltanto all'obbligo di notifica quando non riguardano un bene culturale d'importanza nazionale o regionale.

2. Se non fosse possibile una simile modifica, cosa propone il Consiglio federale per porre rimedio a questo preoccupante problema?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Secondo l'articolo 89 capoverso 4 della Costituzione del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), le misure concernenti il consumo di energia negli edifici competono in primo luogo ai cantoni. Di conseguenza, la Confederazione non dispone della competenza costituzionale per emanare regolamentazioni del tenore proposto dall'autrice dell'interpellanza.

L'articolo 18a della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700) concernente gli impianti solari è stata introdotto dalle Camere federali nel corso dei dibattiti sulla revisione parziale della LPT. Secondo tale articolo, l'installazione di un impianto solare non è soggetta ad autorizzazione se sono adempiute le condizioni specificate all'articolo 32a dell'ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1). Oggigiorno, tutti i cantoni prevedono prescrizioni per la trasformazione degli edifici. Il loro adempimento è oggetto di verifica nel corso della procedura di autorizzazione edilizia. Inserire nella LPT la disposizione proposta dall'autrice dell'interpellanza significherebbe prevaricare sulle disposizioni cantonali vigenti. Rispetto alle disposizioni sull'installazione di impianti solari sui tetti, le disposizioni di diritto federale sulle misure d'isolamento termico ingerirebbero molto di più nel diritto edilizio cantonale o comunale.

2. La semplificazione della procedura di rilascio dell'autorizzazione edilizia spetta ai cantoni. Essi possono discutere le diverse opzioni nel quadro della Conferenza dei direttori cantonali dell'energia, della Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente, con la consultazione della Confederazione. La promozione dei risanamenti energetici degli edifici avviene attualmente mediante diverse misure. Tra queste rientrano tra l'altro il nuovo modello di prescrizioni energetiche dei cantoni, il programma Edifici promosso da Confederazione e cantoni nonché le misure volontarie del programma Svizzera Energia.

Risposta del Consiglio federale.