15.3183 · Postulato · 2015-03-18
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di allestire un rapporto che indichi a quali scopi sono stati destinati presso i beneficiari (Confederazione e cantoni) gli utili della Banca nazionale svizzera (BNS) versati negli ultimi dieci anni e di esaminare se devono es-sere adottate misure per controllarne l'utilizzo.
Begründung
L'esperienza dimostra che l'importo di un'eventuale distribuzione degli utili della BNS può variare considerevolmente. L'utilizzo degli utili della BNS può teoricamente avere effetti che non favoriscono uno sviluppo finanziario a lungo termine di un beneficiario. Il possibile utilizzo di questi utili può servire a risanare le casse, ridurre le imposte oppure a finanziare altri investimenti necessari o auspicabili. Ed è proprio l'utilizzo di questi utili e il suo impatto sullo stato del beneficiario in questi ultimi anni che deve essere esaminato, al fine di trarre eventuali conclusioni e prendere le misure che si impongono.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
La distribuzione dell'utile della Banca nazionale svizzera (BNS) è disciplinata dall'articolo 31 capoverso 2 della legge sulla Banca nazionale (LBN). Conformemente a questo articolo l'importo dell'utile (iscritto a bilancio che supera la distribuzione del dividendo) è ripartito in ragione di un terzo alla Confederazione e di due terzi ai cantoni. Le entrate che provengono da tale distribuzione non sono vincolate a determinati compiti. I cantoni e la Confederazione possono quindi disporre liberamente di questi mezzi finanziari nei limiti delle disposizioni legali. I mezzi finanziari confluiscono nei bilanci generali e ne beneficiano tutti i settori di compiti. In caso di eccedenza, contribuiscono anche alla riduzione del debito. Il rapporto richiesto non fornirebbe ulteriori elementi.
Nell'ambito dell'iniziativa popolare "Utili della Banca nazionale per l'AVS" si era già discusso ampiamente della distribuzione dell'utile netto ordinario della BNS. Essa prevedeva di versare l'utile netto annuo della BNS - dedotto un miliardo di franchi a favore dei cantoni - al fondo AVS. Il 24 settembre 2006 l'iniziativa popolare era stata respinta da popolo e cantoni. Un approfondito dibattito politico si era inoltre tenuto sull'utilizzo del provento della vendita delle riserve auree eccedentarie della BNS. Il 29 settembre 2002 popolo e cantoni avevano respinto due progetti relativi a questo tema. Dopo la bocciatura di un ulteriore progetto da parte del Parlamento, il 2 febbraio 2005 il Consiglio federale aveva deciso di distribuire il provento della vendita dell'oro conformemente all'articolo 31 capoverso 2 LBN. Nel 2007 la quota della Confederazione era stata versata al fondo AVS (controprogetto indiretto alla summenzionata iniziativa popolare). I cantoni hanno impiegato la propria quota prevalentemente per ridurre il debito e per costituire capitale proprio.
In conclusione, il Consiglio federale non ravvisa la necessità di controllare l'utilizzo dell'utile distribuito. Ritiene piuttosto che un tale intervento sarebbe problematico sotto il profilo giuridico, poiché la destinazione vincolata dei mezzi finanziari intaccherebbe l'autonomia dei cantoni. Il Consiglio federale considera la vigente regolamentazione sensata, dato che non limita il margine di manovra politico-finanziario della Confederazione e dei cantoni e non espone la distribuzione dell'utile della BNS alle pressioni politiche.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.