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Livello delle principali prestazioni cantonali dall'entrata in vigore della perequazione finanziaria intercantonale

15.3196 · Postulato · 2015-03-18

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto sulle principali prestazioni effettuate dai cantoni (premi cassa malati, borse di studio, strutture di accoglienza per bambini ecc.) laddove non esistono degli standards minimi definiti dal legislatore federale. Il rapporto deve illustrare l'andamento di queste prestazioni, per quanto riguarda anche un eventuale loro potenziamento rispettivamente riduzione da quanto è entrata in vigore la perequazione finanziaria intercantonale ad oggi.

Begründung

L'attuale legge federale concernente la perequazione finanziaria non dà nessuna indicazione circa le prestazioni che i cantoni devono effettuare. I cantoni sono infatti liberi di utilizzare i mezzi finanziari di cui beneficiano nell'ambito della perequazione finanziaria. In diversi cantoni nei quali si è portato avanti una politica di riduzione delle imposte cantonali, si assiste oggi a una riduzione delle prestazioni effettuate dall'ente pubblico. Si tratta di cantoni che approfittano della perequazione finanziaria e nel contempo sfruttano meno rispetto alla media il loro potenziale fiscale. Può quindi essere utile, in vista del prossimo rapporto d'efficacia sulla perequazione finanziaria, poterlo completare con un rapporto che illustri quanto avvenuto nei cantoni dall'entrata in vigore della perequazione ad oggi per quanto riguarda le principali prestazioni che i cantoni devono fornire. Un tale rapporto permetterebbe di evidenziare l'utilizzo dei mezzi finanziari di cui i cantoni beneficiano con la perequazione, rispettivamente di valutare quanto la riduzione dell'offerta di prestazioni cantonali sia legata ad una fiscalità molto bassa. Esso permetterebbe eventualmente di valutare se sono necessari interventi legislativi per definire degli standards minimi delle prestazioni effettuate dei cantoni nell'ambito della perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

L'autrice del postulato chiede che sia presentato un rapporto sull'evoluzione delle uscite dei cantoni, laddove non esistano standard minimi definiti dal legislatore federale, quindi le prestazioni offerte sono stabilite esclusivamente da parte dei cantoni. In particolare deve essere indicata l'evoluzione delle uscite dall'introduzione della NPC 2008. Il rapporto deve fungere da complemento al prossimo rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e cantoni ed evidenziare l'eventuale necessità di intervento per definire gli standard minimi delle prestazioni effettuate dai cantoni.

Con questa richiesta il postulato attribuisce alla perequazione finanziaria una funzione completamente diversa rispetto a oggi. Secondo l'attuale concetto entrato in vigore con la NPC e sancito nella legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC), il compito della perequazione finanziaria consiste unicamente nel ridurre le disparità cantonali a livello di capacità finanziaria, carico fiscale e oneri strutturali. Il postulato implica invece l'idea che la perequazione finanziaria debba essere in ultima istanza collegata a standard minimi di prestazioni per i cantoni. Ciò corrisponderebbe a un concetto di federalismo diverso: dal momento che la perequazione finanziaria costituisce un compito della Confederazione, quest'ultima sarebbe coinvolta, almeno indirettamente, nella decisione dell'entità delle prestazioni offerte, mentre la Costituzione non le attribuisce tale competenza.

Dal punto di vista della politica finanziaria il postulato va nella stessa direzione della mozione Hadorn 15.3109, "Complemento al rapporto sull'efficacia della NPC. Prestazioni agli abitanti". Gli obiettivi della perequazione finanziaria nazionale figurano all'articolo 2 LPFC. Si intende tra l'altro rafforzare l'autonomia finanziaria dei cantoni e, come menzionato in precedenza, ridurre le disparità tra i cantoni per quanto riguarda la capacità finanziaria. Se la Confederazione emanasse direttive in merito alle prestazioni che i cantoni devono fornire nell'ambito della perequazione finanziaria nazionale, l'autonomia finanziaria dei cantoni sarebbe penalizzata, ciò che sarebbe quindi in contrasto con il modello del federalismo finanziario svizzero. I versamenti a titolo di perequazione finanziaria confluiscono a destinazione libera. I cantoni beneficiari sono quindi liberi di deciderne l'utilizzo. Possono impiegarli per finanziare i compiti, ridurre le imposte o diminuire il debito. Non esiste dunque un collegamento con i compiti o le uscite. Alla luce di quanto precede, non solo appare inopportuno, ma anche non conforme al federalismo se la Confederazione rilevasse dati sulle prestazioni fornite dai cantoni, che servano come base per un'eventuale definizione di standard minimi delle prestazioni cantonali.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

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