15.3214 · Postulato · 2015-03-19
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
In considerazione del franco forte e della nuova situazione economica, il Consiglio federale è incaricato di illustrare in un rapporto le prevedibili ripercussioni economiche del progetto Swissness prima di mettere in vigore la legge e l'ordinanza sulla protezione dei marchi.
In particolare vanno considerati e chiariti i seguenti aspetti:
1. Quali conseguenze economiche (costi supplementari) comporta l'introduzione dei nuovi requisiti "swissness" (quota svizzera dell'80 per cento per le derrate alimentari e del 60 per cento per i prodotti industriali) per le imprese svizzere (anche PMI).
2. Quante imprese svizzere (p. es. Nestlé o Toblerone per quanto riguarda il latte svizzero), forti del loro stesso marchio, intendono rinunciare al marchio supplementare "Svizzera"?
3. Quali ripercussioni avrebbe sul mercato del lavoro e sulla piazza industriale svizzeri una rinuncia estesa al marchio "Svizzera"?
4. Quali costi supplementari comporterebbe per le imprese l'onere amministrativo legato al rispetto delle disposizioni "swissness" e come si ripercuoterebbero tali costi sui prezzi dei prodotti svizzeri?
5. Un'eventuale sospensione delle disposizioni "swissness" della riveduta legge sulla protezione dei marchi comporterebbe svantaggi per la piazza industriale svizzera?
Begründung
L'imminente applicazione della riveduta legge sulla protezione dei marchi è accompagnata da importanti incertezze e dubbi di natura economica. Toblerone, per esempio, sta considerando di rinunciare in futuro all'utilizzo di latte svizzero. Altre imprese come Nestlé dispongono di marchi propri talmente forti da poter rinunciare al marchio supplementare "Svizzera". Nell'ambito dell'elaborazione dell'ordinanza sorgono seri dubbi che a causa di una differente situazione valutaria non sono forse stati considerati a sufficienza nel processo legislativo.
La riveduta legge sulla protezione dei marchi è stata elaborata in un periodo di crescita economica. Durante gli ultimi anni, la Svizzera si è permessa di adottare varie nuove normative che, seppur proposte con le migliori intenzioni, non erano assolutamente necessarie. La situazione si è modificata repentinamente con l'abolizione del tasso di cambio minimo con l'euro. Il franco forte si ripercuote negativamente in particolare sulle esportazioni svizzere, quasi il 60 per cento delle quali è destinato all'eurozona. Secondo l'Amministrazione federale delle dogane, il nuovo anno ha fatto segnare un bilancio offuscato, in particolare per quanto concerne i prodotti industriali. L'industria delle esportazioni e i settori interni sono costretti ad adottare misure incisive che mettono in grave pericolo dei posti di lavoro.
La riveduta legge sulla protezione dei marchi, con i più severi requisiti di provenienza, si ripercuoterà inoltre massicciamente sui prezzi del settore alimentare e industriale. Si aggiungono pure i costi legati all'onere amministrativo cagionato dall'applicazione della legge. Questi elementi non possono che condurre a un forte rincaro dei prodotti svizzeri. Alla luce della situazione minacciosa e delle incertezze, e non da ultimo dei posti di lavoro in pericolo, va presa in considerazione la sospensione o perlomeno il rinvio della messa in vigore della legge e dell'ordinanza.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
1./3. In merito alle domande 1 e 3, il Consiglio federale ha già preso posizione nel messaggio (09.086) concernente il progetto Swissness, che elenca le conseguenze prevedibili del progetto (FF 2009 7425 7536 segg.). L'apprezzamento del franco svizzero non richiede una nuova valutazione per il settore industriale. Dato che le componenti di un prodotto importato dall'eurozona sono attualmente più convenienti, è possibile, tenuto conto del corso attuale, che sia più facile raggiungere la quota svizzera richiesta per i prodotti industriali rispetto a quanto lo fosse prima dell'abbandono del tasso minimo di cambio. Nel settore alimentare, in cui i criteri determinanti si fondano sul peso, la normativa "swissness" può diminuire il margine di manovra delle imprese se queste, per restare competitive, dipendono maggiormente da prestazioni preliminari provenienti dall'eurozona. Nel contesto dell'apprezzamento del franco svizzero, la protezione della preziosa indicazione di provenienza "Svizzera" e della croce svizzera ha acquisito maggiore importanza. In particolare le PMI dipendono dal label "Swiss made" per la creazione e lo sviluppo dei loro marchi. È quindi ancor più importante che i prodotti di marchi propri forti che rinviano alla provenienza svizzera rispondano anch'essi alle attese dei consumatori in materia di "svizzeritudine". In caso contrario, ne patirà la reputazione e quindi il valore dell'indicazione di provenienza "Svizzera".
2. Attualmente l'utilizzo dell'indicazione di provenienza "Svizzera" è facoltativo e non richiede alcuna autorizzazione. La situazione resterà invariata in futuro. L'utilizzo commerciale della croce svizzera per prodotti industriali sarà permesso. Essendo vietato secondo il diritto vigente, si ignora quali imprese attualmente utilizzano questa designazione di provenienza e per quali prodotti. Sta di fatto che durante il dibattito parlamentare sul progetto Swissness un numero crescente di imprese ha iniziato a utilizzare l'indicazione di provenienza "Svizzera" in parte anche senza adempiere le condizioni legali vigenti. È ancora più difficile giudicare quali imprese ricorreranno alla nuova possibilità di utilizzare la croce svizzera sperando in un valore aggiunto economico o quali imprese vi rinunceranno. Ottenere pertinenti cifre, per esempio tramite sondaggi, è un'operazione onerosa e le molte ipotesi da formulare impedirebbero di ottenere risultati attendibili. Per questo motivo, nessuna cifra figura nella parte del messaggio riguardante le ripercussioni della normativa.
Secondo alcune stime, circa 15 600 imprese del settore industriale operano in un ramo rilevante sotto il profilo "swissness" (alimentari, tessili, macchinari, orologi, prodotti in metallo, ingegneria meccanica; codici NOGA 10-15, 24-26, 28). Di queste circa 2000 fanno parte dell'industria alimentare. Si ignora tuttavia la percentuale del loro fatturato conseguita con prodotti "swissness". Non è quindi possibile stimare in maniera attendibile le possibili conseguenze di una rinuncia a "swissness" sulla struttura dei rami interessati. Nel caso dell'industria orologiera, per cui sono disponibili dati, verrebbe a cadere un valore aggiunto annuo ("bonus Swissness") di oltre 3,5 miliardi di franchi (cfr. messaggio "swissness" pag. 7545).
4. Già oggi le imprese devono verificare se adempiono i requisiti per l'utilizzo della designazione di provenienza "Svizzera" (art. 47 segg. LPM). L'onere amministrativo supplementare previsto con le nuove regole "swissness" consisterà nell'esaminare se i processi di produzione soddisfano i nuovi criteri "swissness" e all'occorrenza nel modificare la catena del valore aggiunto. Le imprese troveranno i dati necessari all'analisi nella loro contabilità, allestita secondo la norma contabile che utilizzano. L'identificazione di questi dati dovrebbe poter essere automatizzata, perlomeno in parte.
5. Con l'attuale apprezzamento del franco, il "bonus Swissness" ha acquisito importanza per le imprese che producono in Svizzera o utilizzano materie prime svizzere. Dopo che il Parlamento ha adottato la normativa "swissness" nel giugno 2013, molte imprese hanno iniziato a prepararsi al nuovo quadro normativo e alcune hanno persino effettuato investimenti in questa prospettiva. In tale contesto occorre sottolineare che il Consiglio federale propone un lungo periodo transitorio: l'entrata in vigore delle nuove disposizioni è fissata al 1° gennaio 2017 e la legge definisce un termine di due anni per consumare le scorte. L'esecutivo è incaricato di attuare una revisione legislativa approvata dall'Assemblea federale e ritenuta adeguata da vari settori economici. Un rinvio dell'entrata in vigore non è compatibile con tale mandato. Aggreverebbe inoltre l'incertezza giuridica, svantaggiando le imprese che hanno adottato provvedimenti per conformarsi alle nuove regole. La Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati è dello stesso avviso. Nella seduta del 23 aprile 2015 ha raccomandato a grande maggioranza al Consiglio federale di fissare l'entrata in vigore della normativa "swissness" al 1° gennaio 2017.
Il Consiglio federale ritiene che il costo del rapporto richiesto sia sproporzionato ai risultati sostanziali che apporterebbe, tanto più che presupporrebbe lo svolgimento di ampi e onerosi sondaggi presso le imprese. L'importanza di "swissness" per l'economia svizzera risulta in maniera sufficientemente evidente dagli studi disponibili, in particolare quelli condotti dall'Università di San Gallo (p. es. Feige et al., Swissness Worldwide, 2008, 2010, 2013).
A parere del Consiglio federale, un rinvio dell'entrata in vigore della legislazione "swissness" è incompatibile con il mandato conferito dal Parlamento con l'adozione del progetto legislativo nel giugno 2013, anche in caso di accoglimento del postulato.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.