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È tempo di porre fine all'incentivazione del turismo degli acquisti oltre confine

15.3305 · Mozione · 2015-03-20

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare come segue il capoverso 1 dell'articolo 2 dell'ordinanza del DFF del 2 aprile 2014 concernente l'importazione esente dall'imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d'imposta è irrilevante (RS 641.204):

"Il limite di franchigia secondo il valore previsto nell'articolo 1 lettera c è concesso solo per i beni che la persona importa per uso privato o come regali e per i quali non è chiesta attivamente la restituzione dell'imposta estera sul valore aggiunto." La modifica non deve incidere sulle entrate.

Begründung

La decisione della Banca nazionale di abbandonare il tasso minimo di cambio con l'euro ha esacerbato il fenomeno del turismo degli acquisti. Stando alle stime, nel 2015 gli svizzeri spenderanno all'estero oltre 11 miliardi di franchi per l'acquisto di merce. Particolarmente interessanti sono i prodotti venduti in Svizzera a prezzi nettamente più alti. Gli acquisti mirati oltre confine sono favoriti tra l'altro dalla possibilità di farsi restituire l'IVA. Questo turismo non è dannoso solo dal punto di vista economico ma anche da quello ecologico, poiché fa aumentare il traffico automobilistico e causa colonne in particolare nelle regioni di confine. Dal canto suo, la Confederazione deve fare i conti con un calo delle entrate per quanto concerne l'IVA, quantificabile in circa mezzo miliardo di franchi.

Non è giusto che chi acquista in Svizzera paghi l'IVA e chi fa la spesa all'estero no. In linea di massima deve infatti valere il principio secondo cui ogni consumo soggiace a questa imposta. All'atto dell'importazione in Svizzera, chi chiede attivamente la restituzione dell'IVA pagata all'estero deve quindi essere assoggettato all'obbligo fiscale. Ciò non influisce sulla libera circolazione delle persone e le franchigie attualmente in vigore rimarrebbero tali. La riscossione sarebbe inoltre semplice e pratica tanto più che si rinuncia alla riscossione degli importi di dazio inferiori a 5 franchi. La misura può essere attuata a livello di ordinanza.

Le probabili maggiori entrate dovranno essere riversate alla popolazione con rimborsi diretti o indiretti.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il personale dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD) non svolge alcun compito legato alla restituzione dell'IVA estera. Neanche altre autorità svizzere possono influire su tale procedura. L'apposizione del timbro sui moduli per la restituzione esteri compete alle autorità doganali del rispettivo Paese d'esportazione. In determinati casi l'apposizione di tale timbro può essere effettuata addirittura in un secondo tempo presso una rappresentanza all'estero del Paese d'esportazione (p. es. l'ambasciata tedesca in Svizzera). Tuttavia, il rimborso dell'IVA estera non avviene tramite l'autorità doganale estera al confine, bensì in un secondo tempo tramite il venditore estero o un'impresa di servizi privata (Tax Free). All'atto dell'importazione non è pertanto noto se l'IVA estera viene richiesta o meno dall'acquirente o, detto altrimenti, rimborsata o meno dal venditore. Di conseguenza il personale dell'AFD non ha alcuna possibilità di valutare tale criterio.

Per le merci importate in Svizzera nel traffico turistico sussiste un limite di franchigia secondo il valore di 300 franchi al giorno per persona. Ciò significa che per merci importate fino a tale importo l'IVA svizzera non viene riscossa. Tale limite di franchigia è stato stabilito per motivi legati all'economicità della riscossione, principio, questo, espressamente previsto dalla legge sull'IVA.

Se l'esenzione fiscale al momento dell'importazione in Svizzera fosse vincolata all'esenzione dall'IVA estera, occorrerebbe chiarire questioni complicate, ad esempio se il venditore all'estero ha rimborsato a posteriori l'imposta estera all'acquirente. Rispetto al gettito fiscale, l'attuazione di questa normativa causerebbe spese amministrative eccessive.

Tale misura porterebbe inoltre a un sensibile aumento delle imposizioni doganali irrilevanti come anche del contrabbando nel traffico turistico. Nel 2014, la dogana tedesca ha ad esempio timbrato oltre 15 milioni di certificati d'esportazione per acquisti effettuati in Germania e destinati alla Svizzera.

Pertanto occorrerebbe ampliare le prestazioni di servizio dell'AFD e adottare ulteriori misure di controllo, che però richiederebbero un aumento delle risorse di personale. Inoltre occorrerebbe calcolare un ulteriore acuirsi del problema delle colonne ai valichi di confine. Per questi motivi il Consiglio federale ritiene che tale soluzione non permette di raggiungere l'obiettivo prefissato. Dal punto di vista politico, al Consiglio federale si potrebbe inoltre rimproverare di emarginare ulteriormente la "Svizzera quale isola dei prezzi elevati", svantaggiando ancora di più i consumatori svizzeri.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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