15.3397 · Postulato · 2015-05-04
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di valutare l'opportunità di sanzionare, d'ufficio o a querela di parte, coloro che praticano abitualmente la vendita di biglietti per accedere a manifestazioni sportive, culturali o commerciali senza l'autorizzazione dell'organizzatore e a prezzi eccessivi.
Begründung
Recentemente diversi organizzatori di manifestazioni culturali e sportive hanno denunciato il fenomeno del "bagarinaggio", ovvero la vendita dei biglietti d'ingresso a prezzi eccessivi da parte di rivenditori professionisti o semiprofessionisti non autorizzati. Queste persone, i cosiddetti bagarini, si servono di software sofisticati per acquistare un gran numero di biglietti non appena inizia la vendita ufficiale per rivenderli poi a prezzi esorbitanti durante l'evento stesso o tramite piattaforme on line. Di recente Daniel Rosselat, presidente del festival Paléo di Nyon, ha fatto sapere che alcuni rivenditori avevano messo in vendita alcuni biglietti per la 40a edizione del festival, che si svolgerà a luglio, addirittura prima dell'apertura ufficiale della biglietteria. Si tratta di una speculazione bella e buona.
Comportamenti del genere sono inammissibili e danneggiano sia gli organizzatori delle manifestazioni sia i consumatori. Nella risposta all'interpellanza 10.3078, lo stesso Consiglio federale ha ammesso che "è inaccettabile che una persona acquisti biglietti presso un organizzatore celando la propria intenzione di rivenderli". Inoltre, ha giudicato problematico il fatto che qualcuno offra dei biglietti che non possiede ancora. Tuttavia, allo stato attuale il diritto svizzero tollera questo modo di operare.
Nel parere sulla mozione 14.3478 il Consiglio federale ha affermato che "il divieto puro e semplice di rivendere i biglietti a prezzi più alti rispetto a quelli stabiliti dagli organizzatori andrebbe troppo lontano condizionando pesantemente la libertà economica".
Alla luce delle ripetute violazioni constatate, sarebbe utile che il Consiglio federale analizzasse la situazione e, se necessario, adottasse misure adeguate, nel rispetto del principio di proporzionalità. Non si capisce perché la società dovrebbe proteggere coloro che vendono abitualmente i biglietti a prezzi eccessivi (a volte maggiorati di oltre il 20 per cento) e senza l'autorizzazione di chi ha organizzato la manifestazione.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Come già illustrato dal Consiglio federale nella risposta all'interpellanza Fässler 10.3078, "Mercato grigio per i biglietti di concerti ed eventi sportivi", e nel parere alla mozione Frehner 14.3478, "Vietare la rivendita di biglietti a prezzo maggiorato", il diritto vigente offre una discreta protezione contro gli abusi e le truffe legati alla rivendita dei biglietti. La legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl) sanziona infatti il comportamento ingannevole attuato sia nei confronti dell'organizzatore, celando l'intenzione di rivendere i biglietti, sia nei confronti degli acquirenti nascondendo loro il prezzo ufficiale del biglietto. Anche il fatto di offrire biglietti di cui l'organizzatore non ha ancora autorizzato la vendita è un comportamento che può dare luogo a una truffa ai danni degli acquirenti. Le violazioni della LCSI sono punibili a querela di parte (art. 23 cpv. 1 e 2). È legittimato a sporgere querela chi è leso o minacciato da concorrenza sleale nella clientela, nel credito, nella reputazione professionale, negli affari o in genere negli interessi economici (art. 23 in combinato disposto con l'art. 9 LCSI). Possono sporgere querela anche le associazioni professionali ed economiche autorizzate dai loro statuti a difendere gli interessi economici dei loro membri (art. 23 cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 10 cpv. 2 lett. a LCSI). Inoltre, tutti questi soggetti possono presentare azioni per cessazione dell'atto e per soppressione dello stato di fatto (art. 9 cpv. 1 LCSI). In altre parole, gli attori del mercato (organizzatori, membri di un'associazione, ecc.) hanno il diritto di intervenire per tutelarsi contro comportamenti da loro ritenuti sleali nel mercato grigio.
Pertanto, secondo il Consiglio federale spetta ai singoli organizzatori o alle loro associazioni difendersi dagli abusi legati alla vendita degli biglietti tramite apposite azioni legali o querele. Inoltre, in caso di vendita o di distribuzione gratuita dei biglietti, gli organizzatori devono sfruttare tutte le possibilità a loro disposizione, anche a livello organizzativo, per impedire che si verifichino abusi. Infine, anche in caso di rivendita a prezzi maggiorati, non bisogna dimenticare che il fatto di partecipare a un evento non costituisce una costrizione. Ognuno è libero di decidere quanto è importante per lui partecipare e se è disposto ad acquistare il biglietto anche a un prezzo maggiorato. Per tutti questi motivi il Consiglio federale ritiene che il controllo del mercato grigio dei biglietti non costituisce un compito statale urgente, come sarebbe invece nel caso delle sanzioni per un reato perseguibile d'ufficio. Gli organizzatori conoscono meglio il mercato e sanno come controllarlo ed eventualmente avviare azioni sanzionatorie.
Infine, ricordiamo che imporre restrizioni alla rivendita di beni legalmente acquistati è in contrasto con i principi fondamentali della libera concorrenza, della libertà economica e della garanzia della proprietà.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.