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15.3592 · Interpellanza · 2015-06-17

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Un numero imprecisato di giovani donne che attraversano il Mediterraneo alla ricerca di una vita migliore al Nord e in Occidente finiscono invece per essere ridotte alla prostituzione da trafficanti di esseri umani e dai loro complici. Dietro perfide minacce, le vittime sono costrette a pagare ai passatori fatture esorbitanti con i proventi della prostituzione forzata. Da una ricerca del settimanale tedesco "Spiegel" sono emersi fatti terribili: già durante il lungo viaggio verso l'Europa le donne sono costrette a prostituirsi o subiscono abusi sessuali.

Nel frattempo il sesso a pagamento frutta lauti guadagni ai trafficanti di esseri umani anche negli alloggi per richiedenti l'asilo, dove i prezzi sono convenienti, come le persone che vengono in aiuto ai rifugiati hanno appreso dalle vittime disperate. A volte nei corridoi degli alloggi si incontrano uomini che accompagnano giovani donne nelle camere. Se interpellate in proposito, rispondono che si tratta di un amico in visita.

Le organizzazioni di aiuto alle vittime di vari cantoni nonché il centro di assistenza alle migranti e alle vittime della tratta delle donne (FIZ) sono a conoscenza di esperienze analoghe anche in Svizzera e indicano che i casi emersi costituiscono solo la punta dell'iceberg. Secondo quanto riportano, le cifre sommerse sono assai elevate. Tra gli autori figurano sia connazionali delle vittime sia Svizzeri. Oltre alla formazione specifica del personale preposto alla migrazione, le organizzazioni chiedono l'esclusione delle interessate dalla procedura di asilo in modo da poterle assistere nell'ambito della legge federale sugli stranieri.

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha riconosciuto il problema e prevede di formare in maniera approfondita i suoi collaboratori, garantendo tra l'altro una migliore identificazione delle vittime.

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti.

1. Condivide l'opinione secondo cui occorre intervenire per quanto riguarda la prostituzione forzata nel settore dell'asilo in Svizzera? In caso affermativo, in quali ambiti?

2. Come è possibile migliorare e garantire la sicurezza delle donne nella procedura di asilo e la loro protezione dagli abusi e dagli sfruttamenti menzionati?

3. In quale contesto sono previste le formazioni annunciate dalla SEM? Quale sarà la loro portata? Che scadenzario è previsto?

4. Qual è la posizione del Consiglio federale in merito all'esclusione delle donne interessate dalla procedura di asilo?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale è determinato a combattere la tratta degli esseri umani, in particolare nel settore dell'asilo. In adempimento dei postulati Streiff-Feller 12.4162, Caroni 13.3332, Feri Yvonne 13.4033 e Fehr Jacqueline 13.4045, il 5 giugno 2015 ha quindi presentato un rapporto sul tema della prostituzione e della tratta di esseri umani ai fini dello sfruttamento sessuale.

La prevenzione e il perseguimento dei reati competono ai cantoni, indipendentemente dal fatto che la vittima sia un richiedente l'asilo.

Il commissariato "Tratta di esseri umani e traffico di migranti" della Polizia giudiziaria federale (fedpol) coordina e sostiene, quale ufficio centrale, i procedimenti nazionali e internazionali e garantisce lo scambio di informazioni su scala internazionale in materia di polizia giudiziaria (Interpol, Europol). Le misure necessarie per aiutare e tutelare le vittime sono inoltre definite considerando la regione dove ha avuto luogo lo sfruttamento e la procedura applicabile (procedura d'asilo o Dublino). Nell'ambito del piano nazionale di azione contro la tratta di esseri umani (PNA) sono esaminati e attuati miglioramenti di queste misure.

2. Nei centri federali di registrazione e di procedura sono applicate misure di sicurezza e prescrizioni d'ordine (presenza di addetti all'assistenza e alla sicurezza, controlli d'ingresso, sensibilizzazione del personale) per impedire la tratta di esseri umani.

In occasione di una manifestazione informativa tenutasi nell'ottobre 2014 la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha sensibilizzato e formato tutti i collaboratori sul tema della tratta di esseri umani, comunicando loro il sistema di coordinamento interno e di scambio di informazioni per casi di questo tipo. Se una persona è identificata come vittima della tratta di esseri umani, la competente autorità cantonale è invitata ad adottare le misure appropriate (alloggi speciali per le vittime, aiuti secondo la legge concernente l'aiuto alle vittime di reati). Se la vittima acconsente a cooperare con le autorità inquirenti, il commissariato "Tratta di esseri umani e traffico di migranti" viene informato e adotta misure supplementari.

3. Per novembre 2015 è prevista una formazione approfondita sul tema della tratta di esseri umani, destinata principalmente ai collaboratori della SEM responsabili dello svolgimento delle audizioni e della redazione delle decisioni. Per questa formazione sono previsti relatori esterni (come il servizio specializzato in materia di tratta e migrazione delle donne "FIZ" o il commissariato "Tratta di esseri umani e traffico di migranti") ed interni.

4. L'articolo 14 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi; RS 142.31) stabilisce il principio dell'esclusività della procedura d'asilo. Ciò significa che i richiedenti l'asilo hanno diritto a soggiornare in Svizzera fino al momento della decisione. Non è pertanto necessario accordare un periodo di recupero e di riflessione né rilasciare permessi di soggiorno di breve durata in virtù dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (art. 35, 36 cpv. 2 e 6 OASA; RS 142.201). Tali periodi possono eventualmente essere considerati nell'ambito dello svolgimento della procedura d'asilo, ad esempio al momento di fissare un termine di partenza in caso di domanda respinta.

Risposta del Consiglio federale.