15.3659 · Interpellanza · 2015-06-18
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Chiedo al Consiglio federale di:
1. considerare la possibilità di introdurre un obbligo generale di riportare l'origine degli stampati prodotti in Svizzera al fine di creare maggiore trasparenza e sicurezza per gli acquirenti e i consumatori;
2. proporre e introdurre, nell'ambito delle trattative e delle istituzioni internazionali (OMC), l'etichettatura mondiale per identificare l'origine dei prodotti stampati.
Begründung
Dopo aver effettuato una serie di test, in novembre 2014 il WWF ha comunicato che in particolare i libri importati dall'Asia contengono legno tropicale proveniente da abbattimenti abusivi nelle foreste naturali tropicali del sud-est asiatico e destinato a diventare cellulosa a basso prezzo per la produzione di carta. Alcuni Paesi asiatici non applicano prescrizioni in materia di importazione di carta e cellulosa.
È da poco che si conoscono gli effetti nocivi degli stampati sulla salute delle persone. Sono stati ritirati dal mercato alcuni calendari contenenti inchiostri al piombo. Alcuni libri per bambini importati in Svizzera dall'Asia sono stati prodotti con lacche speciali per ottenere effetti colorati e luminosi vietate nel nostro Paese in quanto rappresentano un pericolo per la salute dei bambini.
A quanto pare, all'estero i prodotti stampati devono rispettare standard ambientali e di politica sanitaria meno rigorosi che in Svizzera. Nell'industria grafica svizzera vigono misure che ad esempio prevedono l'impiego di carta FSC (Forest Stewardship Council), una produzione priva di emissioni di composti organici volatili (COV) e un procedimento di stampa ecologico.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Per salvaguardare la salute dei consumatori l'ordinanza sulla sicurezza dei giocattoli (RS 817.023.11) stabilisce i valori limite di migrazione del piombo contenuto nei libri per bambini, considerati giocattoli ai sensi della legge sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso. L'ordinanza sui prodotti chimici (RS 814.81) vieta l'immissione sul mercato di oggetti rivestiti di pittura o vernici, compresi i prodotti stampati, che contengono quantità critiche di piombo; in questo modo viene limitata l'esposizione della popolazione. Le autorità possono inoltre ritirare dal mercato i prodotti nocivi per la salute e perseguire i contravventori. Queste prescrizioni vincolanti vanno oltre la misura che prevede l'obbligo di etichettare un prodotto.
Per quanto riguarda la produzione di legno, il consumatore può scegliere di acquistare carta e stampati con le certificazioni PEFC e FSC, ampiamente diffuse in Svizzera, che attestano la gestione sostenibile delle foreste. La richiesta di indicare l'origine della carta è stata presa in considerazione nell'ambito della definizione del campo d'applicazione dell'ordinanza sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno (RS 944.021). Da una consultazione con le cerchie interessate è emerso che una dichiarazione che vada oltre i semplici prodotti comporterebbe un dispendio eccessivo e produrrebbe pochi benefici. Tuttavia, nel quadro della revisione della legge sulla protezione dell'ambiente (14.019 "Per un'economia verde"), il Consiglio federale ha proposto di introdurre una regolamentazione equivalente al regolamento sul legno dell'UE per escludere dal mercato svizzero il legname tagliato illegalmente. L'obbligo di etichettare i prodotti nel mercato svizzero colpirebbe in particolare le catene di produzione collegate a quelle europee e rischierebbe di creare ostacoli tecnici al commercio.
Per garantire la trasparenza il produttore potrebbe indicare l'origine dei prodotti fabbricati in Svizzera, rispettando così le disposizioni legali in vigore, in particolare la legge contro la concorrenza sleale (RS 241). La revisione della legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (RS 232.11; legge "Swissness") stabilisce i criteri da tenere in considerazione.
2. L'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) non emana norme tecniche. Tuttavia, la sua legislazione stabilisce un quadro per l'introduzione di prescrizioni tecniche come l'obbligo di etichettatura. In questo modo si vuole evitare che determinate misure vadano a ostacolare inutilmente il commercio. Di conseguenza, non è opportuno introdurre nuove prescrizioni in materia di etichettatura.
Risposta del Consiglio federale.