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15.405 · Iniziativa parlamentare · 2015-03-09

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa volta a modificare la legge sugli assegni familiari come segue:

Art. 5 Importo e adeguamento degli assegni familiari

Cpv. 1

L'assegno per i figli ammonta ad almeno 250 franchi mensili.

Cpv. 2

L'assegno di formazione ammonta ad almeno 300 franchi mensili.

...

Begründung

Dal 2009 il sistema degli assegni familiari è disciplinato da una legge federale, che stabilisce le prestazioni minime da versare, segnatamente 200 franchi per i figli fino al 16° anno di età e 250 franchi per i giovani in formazione al massimo fino al 25° anno di età. Ai cantoni è concesso versare importi superiori agli standard federali. Tale possibilità è attuata, nel 2015, da dodici cantoni. Il potere d'acquisto delle famiglie, in particolare di quelle appartenenti alla classe media, è costantemente e giustamente al centro dei dibattiti politici. Per sostenere i costi di un figlio e l'aumento delle spese che oggi concernono svago, trasporti, vitto o comunicazione, infatti, le famiglie ricevono soltanto aiuti limitati. Nel nostro Paese, peraltro, sussiste un problema di natalità e parallelamente di invecchiamento della popolazione. È giunto dunque il momento di offrire alle famiglie un aiuto supplementare, adottando un provvedimento che andrà a beneficio di tutte le famiglie, a prescindere dal reddito, considerato che i costi di un figlio sono uguali per tutti.

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