15.4132 · Interpellanza · 2015-12-15
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il collegamento via bus Lugano-Malpensa continua ad essere oggetto di traversie legali, ed anche di atti parlamentari. A livello federale è stata presentata l'interpellanza 12.3366, al Consiglio di Stato ticinese l'interrogazione 157.15 (al momento ancora inevasa), in cui si chiede al governo cantonale un intervento presso l'Ufficio federale dei trasporti (UFT).
Se l'autorità politica sia cantonale che federale viene interpellata, ciò accade perché emerge la necessità di verificare se i concorrenti italiani all'unica impresa ticinese che da sempre effettua il servizio sulla tratta Lugano-Malpensa si attengono alle regole. Tuttavia le segnalazioni presentate non sembrano portare ad interventi, in particolare - nel concreto - da parte dell'UFT.
Se infatti ditte straniere, secondo l'allegato 7 articolo 4 capoverso 4 lettera d dell'Accordo sui trasporti terresti, tramite autorizzazione dell'UFT ottengono il diritto di operare in Svizzera su tratte transfrontaliere, a patto che ciò non metta a rischio l'esistenza di aziende elvetiche precedentemente operanti sulla tratta, allo stesso modo l'UFT dovrebbe essere tenuto ad intervenire qualora le imprese straniere autorizzate non si attenessero alle regole e praticassero concorrenza sleale danneggiando il mercato svizzero.
L'impresa svizzera operante sulla tratta in questione ed i suoi rappresentanti legali lamentano come l'UFT non dia seguito alle segnalazioni inoltrate.
Beni da tutelare non sono, evidentemente, solo gli interessi ed i diritti dell'azienda svizzera che opera da sempre sulla tratta, ma anche quelli dei passeggeri (che hanno lamentato vari disservizi), dei dipendenti e anche dell'erario.
Chiedo pertanto al Consiglio federale:
1. All'UFT sono giunte segnalazioni circa possibili comportamenti non in regola delle aziende di trasporto italiane che operano sulla tratta Lugano-Malpensa? In che modo è stato dato seguito a queste segnalazioni?
2. Quali verifiche sono state effettuate a garanzia che tutte le aziende autorizzate ad esercitare sulla citata tratta siano in regola con il versamento di oneri sociali e fiscali, con le ore di riposo degli autisti, come pure sul possesso delle necessarie licenze e sul rispetto di tutte le altre disposizioni applicabili?
3. Sono state verificate eventuali operazioni di cabotaggio svolte da parte di società italiane autorizzate solo per il trasporto transfrontaliero ma non per quello interno?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Qualora gli vengano segnalati comportamenti illeciti da parte di imprese di trasporto svizzere o estere che operano nel nostro Paese, l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) incarica le autorità di controllo elvetiche (polizia, agenti doganali) a effettuare delle verifiche e, in base agli esiti delle stesse, avvia un procedimento penale contro gli autori delle infrazioni. Non vengono rilasciate informazioni su procedure in corso.
2. Già nella sua risposta all'interpellanza 12.3366, al punto 8 il Consiglio federale aveva dichiarato che, nell'ambito della procedura di rilascio di un'autorizzazione per il trasporto transfrontaliero di linea mediante autobus, non si controlla se l'impresa ottempera agli obblighi di versamento dei contributi sociali e degli oneri fiscali. Il collegio aveva aggiunto che il controllo dell'osservanza delle prescrizioni sulla durata del lavoro e del riposo sulla strada è eseguito dalla polizia stradale o, al confine, dai servizi doganali che svolgono compiti di polizia stradale.
Come già esposto dal Consiglio federale nelle sue risposte alle interpellanze 12.3232 e 12.3366, i trasporti mediante autobus tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE sono disciplinati dall'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (accordo sui trasporti terrestri, ATT; RS 0.740.72).
In base all'articolo 17 capoverso 3 ATT, i trasportatori devono essere in possesso di una licenza UE o di una licenza svizzera per poter effettuare trasporti internazionali di passeggeri a mezzo autobus. Si tratta di un presupposto fondamentale, valido sia nell'UE che in Svizzera, per poter effettuare trasporti di passeggeri su strada. L'autorizzazione per eseguire trasporti internazionali di passeggeri è rilasciata se non vi sono motivi di esclusione ai sensi dell'allegato 7 articolo 4 capoverso 4 dell'Accordo sui trasporti terrestri tra la Svizzera e l'UE. Nel quadro della procedura di autorizzazione sia l'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione di uno Stato, sia l'autorità dell'altro o degli altri Stati chiamata a prendere posizione valutano se sono soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione. Come esposto poc'anzi, spetta alle autorità di controllo rilevare eventuali infrazioni alle prescrizioni in vigore.
3. A livello federale, il controllo del rispetto del divieto di cabotaggio spetta all'UFT e all'Amministrazione federale delle dogane.
In relazione alla problematica delle operazioni di cabotaggio vietate da parte di imprese di trasporto estere operanti in Svizzera, nel gennaio 2015 l'UFT ha inviato una lettera a tutti i direttori dei dipartimenti cantonali di polizia, sensibilizzandoli alla tematica e sollecitandoli a eseguire maggiori controlli sui trasporti transfrontalieri a mezzo autobus. Sono inoltre stati sottolineati diversi punti da osservare nel quadro dei controlli effettuati in presenza di sospetti riguardo a operazioni di cabotaggio con conseguente denuncia; sinora, infatti, numerose denunce si sono rivelate insufficienti per poter pronunciare una condanna.
L'UFT ha infine dichiarato la propria disponibilità a impartire corsi di formazione agli agenti di polizia e al corpo delle guardie di confine, allo scopo di illustrare agli organi di controllo quali elementi vanno osservati in sede di verifica e di denuncia all'UFT nel caso di trasporti transfrontalieri tramite bus. Diversi corpi di polizia della Svizzera tedesca e romanda hanno già approfittato di quest'offerta.
Risposta del Consiglio federale.