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15.4209 · Interpellanza · 2015-12-18

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Per motivi di efficienza e per soddisfare le esigenze dei partner commerciali, molte imprese trasmettono fatture per via elettronica, spesso senza firma digitale. Nell'ultimo paragrafo del suo parere formulato in risposta alla mozione Landolt 15.3580, il Consiglio federale spiega che secondo la legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA) è possibile operare una deduzione dell'imposta precedente anche sulla base di una fattura senza firma digitale, qualora sia possibile addurre delle prove attraverso altri giustificativi. Esso cita l'esempio della prova del versamento.

Tuttavia l'ordinanza del DFF concernente dati e informazioni elettronici (OelDI) e l'ordinanza federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (OIVA) stabiliscono che solo la firma elettronica garantisce l'autenticità e l'integrità dei dati elettronici.

Il fatto che, da una parte, a livello di ordinanza la fattura elettronica debba rispondere a requisiti tecnico-procedurali tanto elevati e, dall'altra, valga la libertà dei mezzi di prova, crea incertezza del diritto nel settore economico. Questa insicurezza ostacola le operazioni elettroniche e quindi anche la trasformazione digitale della nostra economia.

Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Le imprese partono, giustamente, dal presupposto che la deduzione dell'imposta precedente sia possibile anche con fatture senza firma digitale? Quali condizioni devono essere soddisfatte affinché, in questo caso, venga concessa una deduzione dell'imposta precedente?

2. Il Consiglio federale ritiene sia necessario adeguare le basi giuridiche in tal senso (in particolare l'OelDI e l'OIVA), in modo che:

a. le fatture cartacee ed elettroniche siano equipollenti;

b. i contribuenti possano scegliere in quale forma desiderano fornire le prove per una determinata fattispecie di riduzione d'imposta (ad es. deduzione dell'imposta precedente) e attestare la provenienza e l'inalterabilità del giustificativo;

c. la prova della provenienza e dell'inalterabilità può essere fornita anche mediante procedure di controllo e gestione interne che comprovano una chiara tracciabilità delle operazioni commerciali;

d. la prova della provenienza e dell'inalterabilità può essere fornita anche mediante altre procedure tecniche che consentono di accertare tale prova.

Stellungnahme des Bundesrates

1. I contribuenti devono dimostrare con documenti idonei i fatti che determinano una riduzione delle imposte. Secondo il diritto vigente, ai fini della deduzione dell'imposta precedente il contribuente deve comprovare il versamento dell'imposta fatturatagli sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero nell'ambito della sua attività imprenditoriale (cfr. art. 28 cpv. 1 lett. a nonché art. 4 della legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto LIVA; RS 641.20). A questo riguardo deve essere garantita l'integrità e l'autenticità (provenienza) delle informazioni. Le fatture elettroniche che soddisfano l'ordinanza del DFF dell'11 dicembre 2009 concernente dati ed informazioni elettronici (OelDI; RS 641.201.511) e dispongono di una firma digitale (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. a in combinato disposto con l'art. 2 OelDI) adempiono di per sé le condizioni della prova di autenticità e integrità e, in ordine alla forza probatoria, vengono pertanto equiparate alla fattura cartacea originale. Se invece la fattura elettronica è priva della firma digitale non è data la prova dell'autenticità e dell'integrità della fattura per cui manca la relativa forza probatoria. A seguito della libertà dei mezzi di prova è tuttavia possibile fornire una prova mediante altri documenti o giustificativi (art. 81 cpv. 3 LIVA; cfr. sentenze del Tribunale federale 2C_842/2014 del 17 febbraio 2015 Consid. 6.3.1 e 2C_947/2014 del 2 novembre 2015 Consid. 7.2.4). Tali mezzi di prova sono ad esempio i documenti di ordinazione, i bollettini di consegna, la contabilità, i pagamenti, i sistemi di controllo in seno all'impresa, ecc. La loro forza probatoria è da verificare nel singolo caso (libero apprezzamento delle prove).

2.a. Nel caso in cui la fattura elettronica sia equipollente a quella cartacea (originale), una fattura elettronica non firmata avrebbe forza probatoria, sebbene non sia garantita la sua autenticità e integrità. In tal modo non si aumenterebbe solo il rischio di falsificazione e di perdite d'imposta bensì si limiterebbe oltre misura la verifica e l'apprezzamento dei mezzi di prova. Qualora sussistessero dubbi bisogna (poter) chiarire mediante ulteriori documenti o giustificativi se l'imposta precedente venga fatta valere a giusto titolo. Inoltre, le disposizioni sulla contabilità e sulla conservazione di diritto commerciale che prevedono che i libri di commercio e i documenti giustificativi devono essere tenuti e conservati in modo che un'eventuale modifica sia constatabile (cfr. art. 3 e 9 dell'ordinanza del 24 aprile 2002 sulla tenuta e la conservazione dei libri di commercio [Ordinanza sui libri di commercio; Olc; RS 221.431]), non sarebbero senz'altro adempiute come nel caso di una firma digitale. Da parte di coloro che hanno l'obbligo di tenere libri di commercio dovrebbero pertanto essere prese ulteriori misure tecniche e organizzative. Il Consiglio federale non prende pertanto in considerazione una tale assoluta equiparazione.

b. A causa delle attuali norme legali sulla libertà dei mezzi di prova (cfr. art. 81 cpv. 3 LIVA) i contribuenti possono scegliere in che modo intendono provare i fatti che riducono le imposte rispettivamente l'autenticità e l'integrità. Nel caso di una fattura elettronica questo può avvenire sia con una firma digitale o anche in altro modo. Non è necessario l'inserimento di questo principio a livello di ordinanza.

c. La possibilità di fornire la prova dell'autenticità e dell'integrità anche mediante un sistema di controllo in seno all'impresa discende dalla libertà dei mezzi di prova. Una norma a livello di ordinanza non è necessaria. Ai fini della prova, il sistema di controllo dettagliato deve predisporre un percorso di verifica affidabile tra la fattura elettronica e la relativa fornitura di prestazioni ed essere orientato nel suo complesso a fornire l'autenticità della provenienza e l'integrità del contenuto. Per stabilire se un sistema di controllo soddisfa queste condizioni bisogna, nel quadro del libero apprezzamento delle prove, (poter) operare una verifica nel singolo caso. A seconda della struttura e della qualità non tutti i sistemi di controllo ne sono idonei.

d. Nel quadro della libertà dei mezzi di prova è possibile fornire la prova dell'autenticità e dell'integrità della fattura anche con altre procedure tecniche. Quale procedura tecnica sicura per questa prova, attualmente è nota solo la firma elettronica.

Per concludere si può affermare che il Consiglio federale è consapevole del rapido cambiamento tecnico e della progressiva digitalizzazione dei traffici commerciali. Esso ha inoltre preso atto del fatto che, nello spazio europeo, l'obbligo di firma è stato soppresso sulla base di una direttiva UE. La legislazione dell'UE in merito ai requisiti di fatturazione e di diritto alla deduzione dell'imposta precedente differisce sensibilmente dal diritto svizzero. In particolare, la cosiddetta procedura di gestione in seno all'impresa è più restrittiva nella legislazione dell'UE che nel diritto svizzero, ciò che permette un trattamento più liberale dell'obbligo di firma. Ciononostante il Consiglio federale non esclude una verifica delle relative disposizioni a seguito dei continui sviluppo dell'informatica.

Risposta del Consiglio federale.