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15.428 · Iniziativa parlamentare · 2015-03-19

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:

L'articolo 161 CC è modificato affinché la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale siano date dal cognome mantenuto o scelto.

Begründung

L'ultima revisione del Codice civile del 30 settembre 2011 ha modificato le disposizioni che disciplinano il cognome e la cittadinanza all'atto del matrimonio. Di conseguenza, per principio ogni coniuge mantiene il proprio cognome (art. 160 cpv. 1 CC). Gli sposi possono però anche dichiarare di voler assumere uno dei loro cognomi da celibe o nubile come cognome coniugale (art. 160 cpv. 2 CC). Tuttavia, pur avendo scelto un cognome coniugale comune ogni coniuge conserva la propria cittadinanza cantonale e attinenza comunale (art. 161 CC).

Questa normativa è insoddisfacente in particolare se i coniugi, esercitando il diritto di scelta del nome, assumono il nome da celibe o da nubile di uno dei coniugi come cognome coniugale, mentre la cittadinanza è indipendente dal cognome coniugale.

Il principio secondo il quale la cittadinanza è data dal cognome è sensato anche dal profilo genealogico. Soltanto se la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale dipendono dal cognome scelto o mantenuto è possibile garantire la trasparenza e un'agevole gestione dei registri dello stato civile.

L'attuale disciplinamento della cittadinanza dei figli potrebbe essere mantenuto anche in seguito alla modifica dell'articolo 161 CC. Se entrambi i genitori sono cittadini svizzeri, il figlio acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del genitore di cui porta il cognome (art. 271 CC, art. 4 LCit). Se il figlio minorenne assume il cognome dell'altro genitore, ne acquista anche la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale, in luogo e vece di quelle anteriori.