16.1071 · Interrogazione · 2016-11-30
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Tribunale ha deciso in due casi (2C_791/2016, sentenza del 26 settembre 2016 e 2C_819/2016, sentenza del 14 novembre 2016) che Iracheni ritenuti pericolosi per la Svizzera dal Servizio delle attività informative della Confederazione non potevano essere espulsi. Il primo è a piede libero nonostante la decisione di allontanamento. Nel secondo caso, i media hanno tutelato l'identità del terrorista, rivelata dallo stesso con la pubblicazione in rete di video radicali. Nemmeno la sua espulsione verrà eseguita.
1. Quali basi legali devono essere modificate per poter espellere i terroristi?
2. Quali trattati internazionali devono essere denunciati?
3. In che modo il Consiglio federale può garantire la sicurezza in Svizzera a tale riguardo?
Stellungnahme des Bundesrates
Nell'ambito delle rispettive competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono alla sicurezza del Paese e alla protezione della popolazione. Se, in prima istanza, è stata notificata una decisione d'allontanamento o d'espulsione oppure è stata pronunciata l'espulsione dal territorio svizzero, l'autorità competente può incarcerare o trattenere in carcere la persona in questione allo scopo di garantire l'esecuzione. Ogni carcerazione in vista del rinvio coatto è preceduta da un esame del caso concreto. Si tratta in particolare di chiarire se il provvedimento può essere eseguito o se, per esempio, vi si oppongono obblighi di diritto internazionale. Le persone pericolose possono in linea di massima essere espulse.
Non è possibile espellere una persona se tale provvedimento viola il divieto di respingimento (non-refoulement). Questo principio è sancito nelle Convenzioni delle Nazioni Unite sullo statuto dei rifugiati e contro la tortura e nella Costituzione federale. Il divieto ai sensi della Convenzione contro la tortura vieta di espellere una persona in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano. È applicato in modo assoluto e non permette deroghe. Fa parte del diritto internazionale consuetudinario cogente. Nemmeno un'eventuale modifica costituzionale consentirebbe di "denunciare" il divieto, che deve essere rispettato in ogni caso.
Se il divieto di respingimento impedisce l'espulsione di una persona pericolosa, occorre trovare altri strumenti per garantire la sicurezza. A seconda delle circostanze, esistono diverse basi giuridiche nel diritto penale, nel diritto in materia di polizia (p. es. fermo preventivo di polizia) o eventualmente nel diritto civile (p. es. ricovero a scopo di assistenza) affinché le autorità possano porre in stato di fermo una persona. Se le pertinenti condizioni non sono soddisfatte, per esempio perché la persona pericolosa non ha commesso reati, perché la durata massima del fermo preventivo di polizia non è sufficiente per prevenire la minaccia o perché non sussiste alcuna malattia psichica per giustificare un ricovero a scopo di assistenza, è necessario valutare l'esecuzione di altre misure coercitive di polizia (p. es. un divieto di accedere a un'area o una sorveglianza).
Affinché le autorità di sicurezza possano intervenire in futuro in modo ancora più mirato contro persone pericolose, il 22 giugno 2016 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia di sottoporgli entro la fine del 2017 un avamprogetto da porre in consultazione relativo a nuove misure preventive di polizia in materia di lotta al terrorismo.
In tale contesto si rimanda inoltre alle risposte del Consiglio federale alla mozione 16.3982, "Espulsione di terroristi verso i loro paesi di origine, sicuri o meno", all'interpellanza 16.3795, "Jihadisti condannati e scarcerati. Colmare le lacune legali", all'interpellanza 16.3651, "Scarcerazione di un asilante iracheno fiancheggiatore dell'Isis. Simili situazioni non devono ripetersi", e alla mozione 16.3673, "Provvedimenti nei confronti delle persone che costituiscono una minaccia per lo Stato".
Risposta del Consiglio federale.