16.3083 · Interpellanza · 2016-03-15
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il 29 agosto 2012 il Consiglio federale ha approvato un mandato per una serie di negoziati in ambito fiscale e finanziario con l'Italia. Tra gli obiettivi fissati dal governo figurò pure quello di migliorare l'accesso transfrontaliero al mercato italiano per servizi finanziari.
Chiedo al Consiglio federale:
1. Sono stati raggiunti dei risultati tangibili, non di procedura, ma di risultato? Quali?
2. Reciprocità: il mercato dei servizi finanziari svizzero è aperto a operatori italiani?
3. Di che natura sono gli ostacoli che impediscono un più facile accesso degli operatori finanziari svizzeri al mercato italiano? In particolare: le difficoltà sono dovute a norme europee o a norme italiane, e se del caso: quali? O risiedono piuttosto a livello d'esecuzione?
4. Negli ultimi anni la Svizzera ha dovuto adeguare l'assetto normativo delle sue relazioni fiscali e finanziarie con una serie di Paesi, tra cui anche altri Stati confinanti come la Francia, l'Austria o la Germania. Che grado di accesso ai mercati dei servizi finanziari ha potuto essere concordato con questi Paesi? Con quali risultati?
5. Un accordo bilaterale con l'Italia sarebbe contrario al diritto europeo?
Stellungnahme des Bundesrates
1./3. Nell'ambito del dialogo fiscale e finanziario con l'Italia la Svizzera si adopera per migliorare le condizioni quadro per i servizi finanziari transfrontalieri con questo Paese. In appendice alla roadmap firmata nel mese di febbraio del 2015 sono state definite le questioni che l'Italia e la Svizzera intendono affrontare nell'ambito del dialogo continuo ("ongoing dialogue"), tra le quali si menziona l'ulteriore verifica dei parametri per migliorare i servizi finanziari transfrontalieri. In questo contesto la Svizzera si è già dichiarata disposta a prevedere miglioramenti nell'ambito dell'assistenza amministrativa e dello scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza dei mercati finanziari. Inoltre, l'Italia condiziona la questione del miglioramento delle condizioni quadro per i servizi finanziari transfrontalieri all'attuazione dell'iniziativa "contro l'immigrazione di massa" in modo conforme all'Accordo con l'UE sulla libera circolazione delle persone. In occasione della firma della roadmap ci sono stati dei contatti sul piano tecnico tra i Ministeri delle finanze e le autorità di vigilanza di entrambi i Paesi. In relazione alla firma imminente dell'accordo sui lavoratori transfrontalieri parafato nel mese di dicembre del 2015, è prevista la continuazione dei colloqui tecnici con l'Italia in merito ai servizi finanziari transfrontalieri. In tale contesto, le autorità italiane hanno sottolineato che la firma e la ratifica dell'accordo sui lavoratori transfrontalieri dipendono dalla possibilità di trovare una soluzione "eurocompatibile" all'attuazione dell'iniziativa "contro l'immigrazione di massa" e dal rispetto del principio di non discriminazione (in particolare in riferimento alla misura decisa dal cantone Ticino, che per il rilascio dei permessi di dimora richiede l'estratto del casellario giudiziale).
I colloqui tecnici con l'Italia sono incentrati in particolare sulla possibilità di ottenere la licenza prevista nella legislazione italiana in materia di mercati finanziari per le transazioni bancarie e la gestione patrimoniale transfrontaliere (libera prestazione di servizi, LPS). Gli istituti svizzeri potrebbero svolgere attività transfrontaliere dalla Svizzera mediante una licenza LPS rilasciata dalle autorità di vigilanza italiane. Finora l'autorità italiana per la vigilanza sui mercati finanziari Consob ha negato l'autorizzazione a rilasciare una licenza agli istituti svizzeri attivi nell'ambito dei servizi di investimento, in quanto in Svizzera i requisiti legali per l'assistenza amministrativa finalizzata alla vigilanza dei mercati finanziari sarebbero insufficienti. Nel frattempo, con la revisione della LFINMA, entrata in vigore il 1° gennaio 2016, è stata migliorata la capacità della FINMA di fornire assistenza amministrativa internazionale.
2. In generale, la Svizzera offre libero accesso ai servizi finanziari transfrontalieri forniti dall'estero. In questo modo, ad esempio, le banche con sede in Italia possono avviare rapporti con la clientela e svolgere attività di consulenza a livello transfrontaliero.
4. Con alcuni Stati partner vengono promossi a livello bilaterale la salvaguardia e possibili miglioramenti per l'accesso al mercato degli operatori finanziari svizzeri. Nel 2013 è stato possibile concludere con la Germania una convenzione sulla fornitura di servizi finanziari transfrontalieri, che è stata concretizzata con un accordo di esecuzione nel 2015. In base a questa convenzione, le banche elvetiche possono chiedere l'esenzione semplificata per le loro prestazioni dalla Svizzera verso la Germania. Dal 2013 sono in vigore convenzioni con l'Austria e il Regno Unito per la fornitura di servizi finanziari transfrontalieri, concluse nel quadro delle convenzioni sull'imposizione alla fonte e finalizzate ad aumentare la certezza del diritto nelle transazioni transfrontaliere. Inoltre, sono attualmente in corso colloqui con altri Stati dell'UE, in particolare con la Francia, per consentire un migliore accesso al mercato. Anche in quest'ambito sono prioritarie la certezza del diritto e possibili agevolazioni nei requisiti in materia di vigilanza sulle transazioni transfrontaliere. Durante il mese di marzo del 2015 si sono svolti primi colloqui esplorativi con la Commissione europea in merito a un possibile accordo settoriale sulla fornitura di servizi finanziari. La UE ha sospeso tali colloqui, condizionandoli agli sviluppi nelle relazioni complessive con la Svizzera (in particolare riguardo alla libera circolazione delle persone e a questioni istituzionali).
5. Si potrebbe impostare un accordo bilaterale con l'Italia che faciliti l'accesso al mercato degli operatori finanziari svizzeri in linea con il diritto europeo mediante agevolazioni in materia di vigilanza. In particolare, secondo la direttiva MiFID II, rilevante ai fini della prestazione di servizi di investimento, spetta agli Stati membri richiedere o meno l'apertura di una succursale sul posto agli istituti di Paesi terzi quali la Svizzera se intendono offrire servizi a investitori non professionali.
Risposta del Consiglio federale.