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Concludere accordi di riammissione con l'Algeria, la Repubblica dominicana, il Marocco e la Tunisia

16.3109 · Mozione · 2016-03-16

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di imporre la riammissione con questi Paesi.

Begründung

Gran parte degli stranieri interessati proviene dai Paesi menzionati. Una riammissione non è tuttavia possibile, poiché mancano accordi di riammissione o altri strumenti appropriati. Sono ormai trascorsi cinque anni dall'ultimo intervento in materia. Se non è possibile stipulare alcun accordo di riammissione, occorre adottare altre misure adeguate, come ad esempio quelle che sembrano attualmente funzionare con la Nigeria.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'esecuzione dell'allontanamento degli stranieri in situazione irregolare rappresenta un elemento prioritario della politica migratoria del Consiglio federale. Finora la Svizzera ha concluso 57 accordi di riammissione, inclusi quelli con l'Algeria e la Tunisia. Attualmente sono in corso trattative con dieci altri Paesi, tra cui la Repubblica dominicana.

L'organizzazione dell'allontanamento risulta particolarmente difficile con determinati Paesi. Nell'agosto 2013 il Consiglio federale ha incaricato i servizi federali competenti di stilare un elenco dei Paesi prioritari in materia di riammissione, tra cui Marocco e Algeria. Tale elenco è stato oggetto di un coordinamento particolare tra i dipartimenti federali al fine di dare maggior peso alla problematica del ritorno nelle relazioni bilaterali con i Paesi in questione.

I passi intrapresi dal Consiglio federale per migliorare le condizioni di allontanamento sono adeguati a ogni Paese, in funzione dell'entità e del tipo di difficoltà incontrate.

Algeria: un accordo di riammissione è in vigore dal novembre 2007. Hanno luogo regolarmente consultazioni migratorie ed è stato possibile conseguire progressi significativi in materia di identificazione. In assenza di autorizzazione di voli speciali, la principale difficoltà risiede nell'organizzazione pratica del ritorno. Sono pertanto cercate soluzioni, in particolare riguardo alla messa a disposizione di poliziotti algerini per facilitare i ritorni a bordo dei voli di linea.

Tunisia: un partenariato migratorio è stato concluso nel giugno 2012 e un accordo migratorio che comprende la riammissione è in vigore dall'agosto 2014. Dal 2011 oltre 1500 persone sono rientrate volontariamente in Tunisia con un aiuto al ritorno. I voli speciali sono autorizzati. La lentezza nelle procedure di identificazione è invece ancora problematica. Con le autorità tunisine sono state decise misure volte ad accelerare il trattamento delle domande e a migliorare le capacità.

Marocco: l'identificazione e l'ottenimento di lasciapassare restano molto difficili e sono stati conseguiti pochi progressi nell'ambito della riammissione, nonostante i numerosi interventi ad alto livello e i tentativi di avviare un dialogo migratorio con le autorità marocchine. Presso alcune autorità marocchine sono attualmente in corso formalità al fine di trattare la questione del ritorno nell'ambito di nuove consultazioni.

Repubblica dominicana: la collaborazione con le autorità dominicane in vista dell'allontanamento delle persone in situazione irregolare si svolge in maniera soddisfacente. Al fine di formalizzare la prassi attuale in materia di allontanamento con uno strumento giuridico vincolante, presso le autorità dominicane sono state di recente avviate formalità volte alla conclusione di un accordo di riammissione.

Il Consiglio federale condivide l'opinione dell'autrice della mozione in merito alla necessità di concludere accordi di riammissione e di ricorrere a tutte le misure a disposizione per garantire l'esecuzione degli allontanamenti. A tal scopo impiega gli strumenti disponibili della politica estera migratoria (p. es. i partenariati migratori). Sia la conclusione di un accordo che l'esecuzione pratica dell'allontanamento dipendono tuttavia essenzialmente dalla disponibilità dei Paesi di provenienza a collaborare. Il Consiglio federale non può pertanto impegnarsi unilateralmente a concludere accordi o imporre l'esecuzione di accordi già vigenti.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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