16.3126 · Interpellanza · 2016-03-16
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
L'apolidia dei minori resta un tema sensibile nonostante le varie convenzioni internazionali adottate dalle Nazioni Unite e dal Consiglio d'Europa. La questione è tuttora di crudele attualità a causa dei drammi umani che dilaniano numerose regioni del mondo e spingono all'esilio centinaia di migliaia di persone, famiglie, minori.
Per affrontare la questione, occorre considerare gli interessi superiori del minore. L'esistenza dei minori apolidi sarà infatti segnata da difficoltà e discriminazioni.
Da alcuni lavori sul tema in corso in seno al Consiglio d'Europa abbiamo appreso che la Svizzera non sarebbe un allievo modello. Essa figura infatti, insieme a tre altri Stati europei, su una lista dei Paesi la cui legislazione non conterrebbe garanzie sufficienti per combattere il problema dell'apolidia minorile. Il nostro Paese non avrebbe peraltro ratificato determinate convenzioni internazionali in materia.
Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
1. La legislazione in vigore nel nostro Paese ostacola un disciplinamento soddisfacente della situazione dei minori apolidi?
2. Quali convenzioni internazionali in materia non sarebbero ancora state ratificate e, eventualmente, per quali motivi?
3. Nel caso in cui il problema sussista effettivamente, il Consiglio federale intende rimediare alla situazione?
Stellungnahme des Bundesrates
La Svizzera è generalmente interessata a combattere in maniera efficace l'apolidia, soprattutto nel caso di bambini e giovani. La Convenzione del 28 settembre 1954 sullo statuto degli apolidi (RS 0.142.40) costituisce la più importante base di diritto internazionale per le persone che nessuno Stato considera suoi cittadini in virtù della sua legislazione. La Svizzera ha adottato detta convenzione con decreto federale del 27 aprile 1972. Essa tuttavia non disciplina alcuni ambiti relativi all'attuazione dell'apolidia a livello nazionale.
Il Consiglio federale risponde come segue alle domande poste:
1. Nella versione provvisoria (stato al 18 marzo 2016) della risoluzione 2099 (2016) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa si deplora che la legislazione nazionale vigente in Svizzera, Cipro, Norvegia e Romania non preveda nessuna o soltanto misure protettive minime per i minori apolidi. Non esamina tuttavia i problemi concreti constatati in Svizzera.
In Svizzera gli apolidi riconosciuti hanno diritto al rilascio di un permesso di dimora B (art. 31 della legge federale sugli stranieri; RS 142.20). Ricevono inoltre il medesimo sostegno finanziario accordato ai rifugiati riconosciuti (art. 24 dell'ordinanza 2 sull'asilo; RS 142.312). Hanno pure diritto al rilascio di un passaporto conformemente all'ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (RS 143.5). Tra il 2010 e il 2015 la Svizzera ha riconosciuto come apolidi 402 persone, 136 delle quali erano minori di 16 anni.
Inoltre, con la modifica del 1° gennaio 2006 dell'articolo 30 della legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (LCit; RS 141.0) e l'articolo 23 della revisione totale della LCit, un apolide minorenne riconosciuto può essere naturalizzato in maniera agevolata. Fino ad oggi sono stati naturalizzati dieci minori apolidi.
2. La Svizzera ha finora rinunciato ad aderire alla Convenzione dell'ONU del 30 agosto 1961 sulla riduzione dell'apolidia. Con la naturalizzazione agevolata dei minori apolidi è tuttavia venuto a cadere un ostacolo decisivo all'adesione alla convenzione. La Svizzera non ha peraltro aderito né alla Convenzione europea del 6 novembre 1997 sulla nazionalità né alla Convenzione del Consiglio d'Europa del 19 maggio 2006 sulla prevenzione della condizione di apolide in relazione alla successione di Stati. Nel quadro della consultazione sulla revisione totale della LCit, la maggioranza dei partecipanti era favorevole all'adesione della Svizzera ad entrambe le convenzioni, ma ha chiaramente rifiutato di vincolare l'adesione alla revisione della legge. Il Consiglio federale ha in seguito deciso di vagliare l'adesione della Svizzera alle due convenzioni soltanto dopo la conclusione della revisione totale della LCit (cfr. FF 2011 2583).
3. L'adesione a queste tre convenzioni internazionali permetterebbe alla Svizzera di sottolineare sul piano internazionale la sua posizione nella lotta all'apolidia. Una volta adottata l'ordinanza d'esecuzione e stabilita l'entrata in vigore della revisione totale della LCit, il Consiglio federale esaminerà quindi la possibilità di un'adesione. Quanto alla Convenzione dell'ONU del 1961, ha già annunciato un'adesione nel parere sul postulato Masshardt 15.3269, "Convenzione sulla riduzione dell'apolidia", del 19 marzo 2015.
Risposta del Consiglio federale.