16.3301 · Interpellanza · 2016-04-27
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
11,5 milioni di file dello studio legale Mossack Fonseca a Panama sono stati oggetto di un attacco hacker. Presso questo studio sono stati scoperti dati di 215 000 società, fondazioni, trust, ecc. in 21 paradisi fiscali; 34 000 di questi hanno un rapporto con la Svizzera. Imprese e privati utilizzano forme giuridiche offshore per scopi leciti ma anche illeciti, tra cui finanziamenti, ottimizzazioni fiscali e sottrazioni d'imposta, riciclaggio di denaro, ecc. Il ministro delle finanze Ueli Mauer in una presa di posizione ha affermato che non intravvede nessun problema nel fatto che i ricchi fondano ditte fantasma in paradisi fiscali per risparmiare imposte, dicendo letteralmente che queste possibilità vanno create.
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. Come valuta l'esistenza di piazze finanziarie offshore? Il Consiglio federale concorda con l'opinione di Ueli Maurer, secondo il quale occorre avere piazze finanziarie offshore, o è piuttosto del parere che molte piazze offshore siano utilizzate per transazioni illegali e allo scopo di eludere il fisco?
2. Nella dichiarazione finale della sessione a Washington, i ministri delle finanze dei principali Paesi industrializzati ed emergenti (G-20) hanno chiesto di lottare contro paradisi fiscali e società fantasma. Il Consiglio federale sostiene queste attività? In caso affermativo, con quali misure?
3. La legge sul riciclaggio di denaro (LRD) è stata rivista, con effetto dal 1° gennaio 2016, in adeguamento alle nuove raccomandazioni del GAFI. Alla luce delle rivelazioni dei Panama Papers e/o dell'esame dei Paesi urgono adeguamenti? Ciò vale in particolare per l'assoggettamento integrale degli avvocati e dei notai, l'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 9 capoverso 2 LRD e la creazione di maggiore trasparenza.
4. La FINMA constata che in Svizzera il rischio di riciclaggio di denaro è aumentato. Essa ha individuato 14 banche che presentano un rischio di riciclaggio (7 aprile 2016). Come si può diminuire tale rischio? La FINMA possiede abbastanza competenze e risorse? Come viene valutata la vigilanza da parte degli OAD?
5. In Germania le perdite di sostrato fiscale riconducibili a società fantasma e forme analoghe sono stimate ad almeno 160 miliardi di euro all'anno. Esistono stime corrispondenti per la Svizzera?
6. Quali provvedimenti intraprende la Confederazione per accertare eventuali reati emersi con i Panama Papers?
7. Il Consiglio federale condivide il parere che la Svizzera ha tutto l'interesse ad avere una piazza finanziaria che opera all'insegna dell'onestà e che respinge tutte le attività illegali?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Ogni piazza finanziaria può essere qualificata come offshore non appena accetta valori patrimoniali di persone o società residenti all'estero. Premesso che gli obblighi di diligenza siano rispettati, è possibile accettare in tutta legalità valori patrimoniali di origine lecita da parte di non residenti, come lo fanno gli intermediari finanziari svizzeri. Ora, alla luce delle rivelazioni dei Panama Papers l'opinione pubblica tende, in parte giustamente, a equiparare il concetto di "società/piazze finanziarie offshore" a quello di "attività illecite, frode fiscale, corruzione o riciclaggio di denaro". L'istituzione e l'impiego di società offshore non è di per sé un atto illegale. Le società offshore possono perseguire obiettivi legittimi. Sia imprese che persone fisiche ricorrono a queste società per la gestione patrimoniale o l'ottimizzazione fiscale nei limiti consentiti dalla legge. L'impiego di questi strumenti è però soggetto a limiti, proprio per evitare che vengano sfruttati in modo abusivo o illegale. Nell'ambito dell'imposizione delle imprese le pianificazioni fiscali aggressive vengono fermate attraverso il progetto dell'OCSE e del G-20 concernente l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili ("Base Erosion and Profit Shifting", BEPS). La Svizzera ha partecipato attivamente a questo progetto e attua gli standard minimi che ne conseguono. Si è inoltre impegnata a favore dello scambio automatico di informazioni in materia fiscale. Infine, anche il dispositivo di lotta contro il riciclaggio di denaro rappresenta un ulteriore freno, segnatamente l'applicazione degli obblighi di diligenza e delle misure volte a garantire la trasparenza delle persone giuridiche e dei costrutti giuridici nonché delle persone che ne esercitano il controllo (avente economicamente diritto). Il Consiglio federale sostiene gli sforzi del G-20 intesi ad attuare coerentemente gli standard del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) sulla trasparenza delle persone giuridiche e dei costrutti giuridici per lottare in maniera più efficace contro l'uso abusivo di questi. Con la legge federale concernente l'attuazione delle raccomandazioni del GAFI rivedute nel 2012 la Svizzera ha già adottato misure pertinenti. Per impedire efficacemente il ricorso illecito a società o piazze finanziarie offshore è tuttavia necessario che tutti gli Stati e tutte le giurisdizioni attuino in modo completo e coerente gli esistenti standard internazionali in materia fiscale e di lotta contro il riciclaggio di denaro, cosa che attualmente non avviene.
3. La legge sul riciclaggio di denaro (LRD) si fonda sul principio dell'intermediazione finanziaria. Infatti, la mera attività di consulenza, ad esempio da parte di avvocati e notai, non sottostà alla LRD, a condizione che questi non partecipino a una transazione finanziaria effettuata per conto dei loro clienti. Ciò non corrisponde esattamente alla raccomandazione 22 del GAFI, che estende tale esenzione anche a determinati atti preparatori non finanziari eseguiti da avvocati e notai. Il Consiglio federale ritiene però che l'obbligo previsto per gli avvocati e i notai di comunicare un sospetto corrisponda alla raccomandazione 23 secondo cui tale obbligo è applicato soltanto se gli avvocati e notai eseguono per conto dei loro clienti un'operazione finanziaria che riguarda determinate altre operazioni, ad esempio la costituzione di una società. Infatti, nel momento in cui un avvocato o un notaio partecipa a una transazione finanziaria di un suo cliente significa che svolge l'attività di un intermediario finanziario ed è pertanto sottoposto alla LRD. Neppure l'esenzione dall'obbligo di comunicazione previsto per gli avvocati e i notai che sottostanno al segreto professionale (art. 9 cpv. 2 LRD) viola gli standard del GAFI (cfr. nota interpretativa della raccomandazione 23). Il Consiglio federale ritiene pertanto che non sia necessario rivedere la LRD. Inoltre ricorda che il Codice penale è in ogni caso applicabile. Un avvocato o notaio è dunque punibile se nell'ambito della sua attività professionale compie un atto suscettibile di vanificare tra l'altro il ritrovamento di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengano da un crimine (art. 305bis cpv. 1 del Codice penale; RS 311.0). Il Consiglio federale continuerà ad analizzare la situazione tenendo conto della corrente valutazione della Svizzera.
4. Tutte le autorità svizzere coinvolte nella lotta contro il riciclaggio di denaro scambiano le loro osservazioni in merito allo sviluppo del rischio in seno a un gruppo di coordinamento interdipartimentale. Questo gruppo informa regolarmente il Consiglio federale sui lavori in corso e, se necessario, propone misure per ridurre i rischi individuati. La FINMA integra queste analisi nel suo approccio basato sul rischio, individua gli istituti finanziari che presentano un rischio elevato e rafforza la vigilanza nei loro confronti. Grazie a questo approccio è possibile alloccare in maniera efficace le risorse. Il consiglio di amministrazione della FINMA ritiene che attualmente l'autorità disponga di sufficienti risorse per garantire una vigilanza efficace ed efficiente. Il Consiglio federale condivide tale opinione. Per quanto riguarda le competenze della FINMA si rimanda al rapporto del Consiglio federale del 18 dicembre 2014 in adempimento dei postulati Graber Konrad 12.4095, de Courten 12.4121, Schneeberger 12.4122 e de Buman 13.3282 secondo cui gli attuali strumenti di vigilanza della FINMA, in particolare la confisca degli utili in combinazione con le possibilità sanzionatorie delle autorità di perseguimento penale garantiscono l'attuazione del diritto in materia di vigilanza. Queste considerazioni sono tuttora valide. Inoltre, secondo il Consiglio federale la vigilanza esercitata dagli organismi di autodisciplina (OAD) si è affermata ed è efficace. Nella sua attività di vigilanza la FINMA tiene conto dei rischi legati al sistema dell'autodisciplina. Gli OAD sono sottoposti alla vigilanza della FINMA che sorveglia in particolare la loro indipendenza nei confronti degli intermediari finanziari affiliati.
5. Il Consiglio federale non dispone di cifre o stime pertinenti.
6. La FINMA e gli OAD sono responsabili della vigilanza sugli intermediari finanziari. A seguito della pubblicazione dei Panama Papers la FINMA ha avviato accertamenti presso diversi istituti finanziari svizzeri. Si tratta di verificare se gli obblighi prudenziali, in particolare gli obblighi di diligenza previsti dalla LRD, siano stati rispettati. La FINMA informa le competenti autorità di perseguimento penale conformemente all'articolo 38 capoverso 3 della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) se ha conoscenza di crimini e delitti di diritto comune, nonché di infrazioni alla LFINMA e alle leggi sui mercati finanziari.
7. Il Consiglio federale attribuisce grande importanza all'integrità della sua piazza finanziaria, come lo confermano gli sforzi intrapresi per l'attuazione degli standard internazionali (cfr. risposta alle domande 1 e 2).
Risposta del Consiglio federale.