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Qual è l'impatto della politica di remunerazione della Banca della Svizzera italiana sulla sua disfatta?

16.3376 · Interpellanza · 2016-06-02

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Qual è l'impatto della politica di remunerazione della Banca della Svizzera italiana (BSI) sull'assunzione di rischi le cui conseguenze hanno spinto la FINMA a intervenire? Questa politica ha in particolare indotto i responsabili ad assumere rischi sconsiderati, ovvero a violare le norme in vigore?

2. Le remunerazioni versate ai responsabili di questa disfatta erano conformi alla circolare 2010/01 della FINMA? In caso negativo, quali saranno le conseguenze per i responsabili?

3. In caso affermativo, non è la dimostrazione che queste regole si sono rilevate fallimentari e che devono essere modificate?

4. Le parti variabili di queste remunerazioni erano in particolare versate solo a determinate condizioni? Il loro versamento era differito per tenere conto dell'evoluzione futura del successo e dei rischi? Potevano essere ridotte a posteriori in caso di risultati deludenti o di eccessivi rischi assunti? In caso contrario, per quali ragioni?

5. Le attuali regole in materia di remunerazione sono sufficienti per evitare che vengano assunti rischi come quelli constatati alla BSI? In caso negativo, il Consiglio federale propone un rafforzamento?

6. Altri istituti finanziari praticano una politica di remunerazione atta a incentivare l'assunzione di rischi sconsiderati? In caso affermativo, il Consiglio federale e la FINMA come intendono procedere?

7. Altre imprese non sottoposte alla vigilanza della FINMA e alle sue circolari praticano una politica di remunerazione atta a incentivare l'assunzione di rischi sconsiderati? In caso affermativo, come intende procedere il Consiglio federale?

8. Che legami intratteneva la BSI con le piazze finanziarie offshore? In quale misura attraverso tali legami la BSI ha violato le vigenti leggi? Il Consiglio federale intravede necessità d'intervento?

Begründung

La disfatta della BSI, sciolta dalla FINMA, ha mostrato che la politica di remunerazione ha indotto i responsabili di questa situazione ad assumere rischi sconsiderati, ovvero a violare la legislazione, in particolare quella sul riciclaggio di denaro. Le vigenti regole in materia di remunerazione, in particolare quelle concernenti la parte variabile, dovrebbero impedire siffatti comportamenti e l'assunzione di simili rischi (cfr. circolare 2010/01 della FINMA). È evidente che queste regole si sono rivelate fallimentari.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nelle sue inchieste, la FINMA ha constatato che per diversi collaboratori della filiale della Banca della Svizzera italiana (BSI) a Singapore l'ammontare della remunerazione e il sistema di remunerazione hanno costituito un incentivo ad assumere rischi eccessivi e a violare il diritto e le direttive esistenti.

2./3. Secondo il numero marginale 6 della circolare 2010/01, le banche che devono disporre di fondi propri necessari pari ad almeno 2 miliardi di franchi hanno l'obbligo di attuare la circolare. La BSI SA non rientra in questa categoria. Tuttavia, la FINMA può obbligare anche le banche che non devono raggiungere questo valore soglia ad attuare la circolare qualora il loro profilo di rischio o le loro attività commerciali lo giustificassero. Nel caso della BSI SA queste premesse non erano date.

4. Il procedimento contro la BSI era incentrato sui processi della banca in relazione alle violazioni delle disposizioni in materia di riciclaggio di denaro. In questo contesto non sono state svolte verifiche dettagliate della struttura della rimunerazione di singoli collaboratori. Per questa ragione non è possibile fornire informazioni sulle disposizioni dei contratti di lavoro individuali. Nel quadro della sua attività di vigilanza, la FINMA ha però esaminato l'intero sistema di remunerazione dell'istituto. Ha accertato in particolare se il modello di remunerazione induceva ad assumere rischi eccessivi. Nel caso della BSI, la FINMA ha constatato che il sistema di remunerazione in generale non teneva sufficientemente conto dei rischi assunti. In seno alla banca sono stati adottati modelli secondo cui l'ammontare della remunerazione veniva fatta dipendere direttamente dai ricavi generati dalle relazioni con i clienti. Le parti variabili potevano quindi essere molto elevate.

5./6. Non è possibile esprimersi in modo generale sulla struttura degli attuali sistemi di remunerazione e sul rischio ad essi connesso. Occorre esaminare nel singolo caso il profilo di rischio e le competenze. Se, nel quadro della sua attività di vigilanza, le capitasse di imbattersi in sistemi di remunerazione che inducono ad assumere rischi eccessivi, a violare il diritto vigente o le direttive emanate oppure a non rispettare accordi, la FINMA imporrebbe le correzioni necessarie. Al momento il Consiglio federale non rileva alcuna necessità di adeguare la regolamentazione.

7. L'articolo 95 capoverso 3 della Costituzione federale nonché la relativa ordinanza di attuazione stabiliscono regole per le retribuzioni nelle società quotate in borsa. Queste regole saranno trasferite nel Codice delle obbligazioni nel quadro della revisione in corso del diritto della società anonima. Tale regolamentazione non si applica alla remunerazione dei dirigenti di società non quotate. I membri del consiglio di amministrazione si adoperano affinché le norme in vigore vengano rispettate e si assumono la responsabilità civile o penale in caso di violazioni commesse in seno all'impresa. Queste regole si sono rivelate efficaci. Allo stato attuale il Consiglio federale non intende intervenire ulteriormente nella politica di remunerazione delle imprese.

8. La BSI SA dispone di filiali in particolare in Lussemburgo, Francia, nel Principato di Monaco, nelle Bahamas, a Singapore e in Panama nonché di succursali a Hong Kong e in Italia. Nel quadro della vigilanza su base consolidata, la banca deve garantire che vengano rispettate le prescrizioni locali e le esigenze a livello di gruppo. Nelle sue relazioni d'affari legate al fondo sovrano malese 1MDB, la banca ha molto spesso investito i mezzi finanziari provenienti da questo fondo tramite strutture intermedie appositamente costituite. Spesso si è trattato di fondi di investimento offshore. La BSI SA ha sostenuto la realizzazione di tali strutture per permettere una maggiore confidenzialità dell'attività d'investimento finale. Nel quadro di queste relazioni d'affari e transazioni, la BSI SA ha violato gravemente le disposizioni in materia di riciclaggio di denaro e il requisito dell'irreprensibilità. Al riguardo rimandiamo anche al rispettivo comunicato stampa della FINMA e della Monetary Authority of Singapore.

Risposta del Consiglio federale.

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