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16.3480 · Interpellanza · 2016-06-16

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Con decisione del 18 dicembre 2015, il Consiglio federale ha approvato la proroga fino alla fine del settembre 2016 della struttura tariffale vigente per la fisioterapia, invitando al contempo i partner tariffali a sottoporgliene una nuova entro lo stesso termine.

In questo contesto chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. È a conoscenza dello stato dei lavori? I partner tariffali sono in grado di rispettare la scadenza fissata?

2. Se il 30 settembre i partner tariffali non avranno ancora raggiunto un accordo, prorogherà di nuovo la validità della struttura tariffale attualmente in vigore? Se sì, fino a quando?

3. Conformemente all'articolo 43 capoverso 5 LAMal, in assenza di una struttura tariffale applicabile le prestazioni dei fisioterapisti non possono più essere fornite a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Per la proroga della struttura tariffale attualmente in vigore è imperativamente necessaria una richiesta dei partner tariffali o il Consiglio federale può deciderla d'ufficio?

4. Se non si giungerà a un accordo, farà uso della competenza sussidiaria conferitagli dall'articolo 43 capoverso 5bis LAMal?

5. Quali condizioni pone a una nuova struttura tariffale?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Dal 18 dicembre 2015, data in cui il Consiglio federale ha approvato la proroga della struttura tariffale per la fisioterapia fino al 30 settembre 2016, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) mantiene contatti regolari con i partner tariffali. Questi ultimi l'hanno informato, con lettera di Physioswiss del 25 maggio 2016, che la nuova struttura tariffale, alla quale stanno lavorando da diversi anni, non potrà essere presentata in tempo utile per l'entrata in vigore il 1° ottobre 2016. All'inizio del giugno del 2016, l'UFSP ha quindi chiesto loro per l'ennesima volta di accordarsi su una soluzione transitoria che stabilisca una struttura tariffale uniforme valida, in attesa di quella nuova, dall'ottobre del 2016 e di sottoporla all'approvazione del Consiglio federale. I partner non hanno tuttavia potuto rispettare la scadenza del 15 luglio 2016 fissata dall'UFSP. Con lettera del 14 luglio 2016, Physioswiss (e ASPI) ha presentato al Consiglio federale una revisione della struttura tariffale per la fisioterapia pregandolo di fissarla affinché possa entrare in vigore il 1° ottobre 2016 o sussidiariamente il 1° gennaio 2017. Con lettera del 15 agosto 2016, H+ e Curafutura hanno sottoposto all'approvazione del Consiglio federale una convenzione tariffale con una revisione della struttura tariffale per la fisioterapia. Poiché però questa convenzione tariffale non è stata firmata dagli altri partner, il Consiglio federale non può approvarla come struttura tariffale uniforme concordata a livello nazionale.

2./4. Tenuto conto del fatto che attualmente non esiste alcun accordo congiunto tra i partner tariffali per il periodo successivo al 30 settembre 2016, l'amministrazione federale ha avviato dei lavori per stabilire una struttura tariffale uniforme per la fisioterapia in un'ordinanza del Consiglio federale, conformemente all'articolo 43 capoverso 5 della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10). In particolare sta esaminando se e a quali condizioni sia possibile fissare a titolo transitorio quella attuale per garantire la certezza del diritto in attesa che il Consiglio federale ne approvi una nuova nell'ambito di una convenzione. La durata di questa soluzione transitoria è ancora da definire. D'altra parte, l'autonomia tariffale prevista nel quadro dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) consente ai partner di sottoporre una soluzione convenzionale all'approvazione del Consiglio federale per l'approvazione in qualsiasi momento.

3. La situazione della struttura tariffale della fisioterapia non impedisce comunque all'AOMS di assumere i costi delle prestazioni dei fisioterapisti fornite su prescrizione medica. Nel caso in cui il settore della fisioterapia non disponesse più di una struttura tariffale uniforme valida sulla base della quale stabilire il valore del punto a livello cantonale, i partner tariffali (o sussidiariamente i cantoni, secondo l'art. 47 LAMal) avrebbero ancora la possibilità di convenire altre forme di tariffa, come quella forfettaria o temporale (art. 43 cpv. 2 LAMal). Come detto sopra, l'amministrazione federale, per evitare una situazione di vuoto tariffario, ha già avviato, in parallelo alle trattative con i partner tariffali, i lavori necessari per poter stabilire una struttura tariffale uniforme per la fisioterapia il più presto possibile. Il Consiglio federale non dispone della competenza per prorogare per decisione la convenzione del 1° febbraio 2015 oltre la scadenza prevista del 30 settembre 2016. Si avvarrà quindi delle proprie competenze, segnatamente in virtù dell'articolo 43 capoverso 5 LAMal, per garantire l'applicazione di una struttura tariffale uniforme nel settore della fisioterapia dopo quella data.

5. Le condizioni per la nuova struttura tariffale della fisioterapia corrispondono sostanzialmente alle condizioni quadro poste dal Consiglio federale per la revisione della struttura del tariffario medico Tarmed (cfr. la risposta all'interpellanza Weibel 15.3182). I partner tariffali del settore le conoscono, essendo state loro comunicate a più riprese in occasione dell'approvazione da parte del Consiglio federale delle diverse convenzioni in materia stipulate dal 2011 e nel corso delle riunioni organizzate periodicamente dall'UFSP. Queste condizioni prevedono segnatamente che la nuova struttura tariffale si basi su dati relativi alle prestazioni dei fisioterapisti aggiornati e che la domanda di approvazione sottoposta al Consiglio federale sia accompagnata da una documentazione completa e trasparente che attesti come si è tenuto conto delle prescrizioni della LAMal, in particolare dei principi di economicità e di equità. Inoltre, poiché l'articolo 43 capoverso 5 LAMal esige che sia stabilita una struttura tariffale uniforme a livello nazionale, la convenzione deve essere stipulata tra una parte consistente (maggioritaria) dei fornitori di prestazioni del settore e una parte degli assicuratori che rappresenti la maggioranza degli assicurati. Peraltro, è necessario che la domanda di approvazione sia presentata con sufficiente anticipo, affinché la procedura possa concludersi prima della data di entrata in vigore prevista della convenzione.

Risposta del Consiglio federale.